Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani
Il 10 dicembre 1948, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
proclama la Dichiarazione universale dei diritti umani.
Considerato
che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia
umana e dei oro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento
della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato
che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti
di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità e che l’avvento di un mondo
in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della
libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta
aspirazione dell’uomo;
Considerato
che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se
si vuole evitare che l’uomo sia costretto a ricorrere come ultima istanza, alla
ribellione contro la tirannia e l’oppressione;
Considerato
che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le
Nazioni;
Considerato
che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede
nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona
umana, nell’eguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna, ed hanno deciso di
promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore
libertà;
Considerato
che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le
Nazioni Unite, il rispetto e l’osservanza universale dei diritti umani e delle
libertà fondamentali;
Considerato
che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima
importanza per la piena realizzazione di questi impegni,
proclama
LA PRESENTE DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti.
Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli
altri in spirito di fratellanza.
1)
Ad ogni individuo spettano tutti i
diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza
distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di
religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o
sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
2)
Nessuna distinzione sarà inoltre
stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico internazionale del paese
o del territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o
non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.
Ogni individuo ha diritto alla vita,
alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.
Nessun
individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù
e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Nessun individuo potrà essere
sottoposto a tortura o a trattamento o a punizioni crudeli, inumane o
degradanti.
Ogni
individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità
giuridica.
Tutti sono eguali dinanzi alla legge
e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte
della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni
discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi
incitamento a tale discriminazione.
Ogni
individuo ha diritto ad un’effettiva possibilità di ricorso a competenti
tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui
riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Nessun
individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Ogni
individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica
udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della
determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri nonché della fondatezza di
ogni accusa penale gli venga rivolta.
1)
Ogni individuo accusato di un reato
è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata
legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie
necessarie per la sua difesa.
2)
Nessun individuo sarà condannato
per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato
perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il
diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena
superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
Nessun
individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita
privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a
lesioni del suo onore e della sua reputazione.
Ogni
individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o
lesioni.
1)
Ogni individuo ha diritto alla
libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2)
Ogni individuo ha diritto di
lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.
1)
Ogni individuo ha il diritto di cercare
e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
2)
Questo diritto non potrà essere
invocato qualora l’individuo sia realmente ricercato per reati non politici o
per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
1)
Ogni individuo ha diritto ad una
cittadinanza.
2)
Nessun individuo potrà essere
arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare
cittadinanza.
1)
Uomini e donne in età adatta hanno
il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di
razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al
matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del suo scioglimento.
2)
Il matrimonio potrà essere concluso
soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3)
La famiglia è il nucleo naturale e
fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e
dallo Stato.
1)
Ogni individuo ha il diritto ad
avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
2)
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente
privato della sua proprietà.
Ogni
individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione tale
diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di
manifestare isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la
propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel
culto e nell’osservanza dei riti.
Ogni individuo ha diritto alla libertà
di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la
propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee
attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
1) Ogni individuo ha diritto alla libertà
di riunione e di associazione pacifica.
2)
Nessuno può essere costretto a far
parte di un’associazione.
1)
Ogni individuo ha diritto di
partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso
rappresentanti liberamente scelti.
2)
Ogni individuo ha diritto di
accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
3)
La volontà popolare è il fondamento
dell’autorità del governo; tale volontà deve sere espressa attraverso
periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale eguale, ed a
voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
Ogni
individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale,
nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione
internazionale ed in rapporto con l’organizzazione e le risorse di ogni Stato,
dei diritti economici sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al
libero sviluppo della sua personalità.
1)
Ogni individuo ha diritto al
lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di
lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2)
Ogni individuo, senza
discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3)
Ogni individuo che lavora ha
diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e
alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se
necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
4)
Ogni individuo ha diritto di
fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Ogni
individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una
ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
1)
Ogni individuo ha diritto ad un
tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della
sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione al vestiario,
all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha
diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza,
vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per
circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2)
La maternità e l’infanzia hanno
diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini nati nel matrimonio o
fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.
1)
Ogni individuo ha diritto
all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le
classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere
obbligatoria.
L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla
portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a
tutti sulla base del merito.
2)
L’istruzione deve essere
indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del
rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve
promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i
gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il
mantenimento della pace.
3)
I genitori hanno diritto di
priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.
1)
Ogni individuo ha diritto di
prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle
arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2)
Ogni individuo ha diritto alla
protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione
scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
Ogni
individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti
e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente
realizzati.
1)
Ogni individuo ha dei doveri verso
la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della
sua personalità.
2)
Nell’esercizio dei suoi diritti e
delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni
che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e rispetto dei
diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della
morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società
democratica.
3)
Questi diritti e queste libertà non
possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi
delle Nazioni Unite.
Nulla
nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un
diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un’attività o di
compiere un atto mirante alla distruzione di alcuni dei diritti e delle libertà
in essa enunciati.