SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20/7/99 la Corte di
Assise di Roma ha prosciolto ai sensi del secondo comma dell'art. 530 C.P.P.
Hashi Omar Hassan dal reato di omicidio aggravato continuato commesso in
Mogadiscio il giorno 20/3/94 in danno di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin,
attinti in zone vitali del corpo da più colpi di arma da fuoco esplosi da un
gruppo di persone, fra le quali ‑secondo l'accusa‑ l'imputato, che
avevano agito con premeditazione ed in esecuzione del medesimo disegno
criminoso. Con la medesima sentenza la Corte ha dichiarato non doversi
procedere nei confronti dell'Hashi in ordine all'ulteriore imputazione di
illecita detenzione e porto abusivo di anni automatiche perché l'azione penale
non poteva essere iniziata per mancanza di richiesta del Ministro di Grazia e
Giustizia.
I fatti oggetto del presente
procedimento possono, sulla base dei dati acquisiti in atti ed emersi nel corso
delle indagini preliminari e del dibattimento di primo grado, essere
ricostruiti nel modo che segue.
La giornalista professionista del TG3
della RAI, Ilaria Alpi, partiva il giorno 11/3/94 a bordo di un aereo militare
da Pisa alla volta di Mogadiscio unitamente all'operatore professionista Miran
Hrovatin che aveva accettato l'incarico di accompagnarla in Somalia non
essendosi a ciò dichiarati disposti operatori interni della RAI; era
intendimento della Alpi, che in precedenza aveva effettuato sei viaggi in
Somalia, relazionare circa il rientro del contingente italiano che faceva parte
della missione Unosom, nonché approfondire e comprendere la situazione di
Mogadiscio e della Somalia intera all'esito dell'intervento italiano.
Non appena arrivati la Alpi e il
Hrovatin a Mogadiscio, gli stessi e gli altri giornalisti che avevano viaggiato
con il medesimo aereo venivano informati dal generale Carmine Fiore, comandante
del contingente italiano dal 6/9/93 al 22/3/94 data del rientro degli italiani
da Mogadiscio, della pericolosità della situazione, delle pervenute notizie di
un qualcosa di grave in preparazione contro gli italiani, della ventilata
ipotesi di possibili rapimenti, della opportunità per tutti i giornalisti di
alloggiare nella zona aeroportuale e di spostarsi in compagnia di militari
italiani.
In ragione delle finalità propostesi
(mantenere i rapporti con altri giornalisti stranieri, raccogliere notizie
circa gli aspetti sociali del Paese africano, relazionare circa la situazione
non solo di Mogadiscio ma anche di luoghi diversi quali Chisimaio e Baidoa,
verificare fatti diversi dal ritiro del contingente italiano) la Alpi e il
Hrovatin decidevano di non seguire l'indicazione del generale Fiore ma di
prendere alloggio presso l'hotel Sahafi, dove risiedevano i giornalisti
anglosassoni, sito nella meno sicura zona‑sud di Mogadiscio.
Circa i movimenti ed i contatti di
Ilaria Alpi nei giorni immediatamente successivi al suo arrivo in Somalia è
emerso:
che la giornalista aveva giornalmente
comunicato telefonicamente con i propri genitori e con Massimo Alberizzi fino
al giorno 16/3/94; che in Mogadiscio si era avvalsa come autista di Sid Abdi,
persona di etnia bantù che aveva in precedenza lavorato con l'Alberizzi che lo
riteneva affidabile e che era già conosciuto dalla Alpi, nonché di due guardie
del corpo, tali Nur Aden e Ali Gajo; che in data 16 o 17 marzo la giornalista e
l'operatore erano partiti per la volta di Bosaso, ivi trattenendosi per qualche
giorno, dove la Alpi era andata a vedere i pozzi di cui le aveva parlato il
collega Massimo Alberizzi, si era interessata del sequestro di una nave della Shifco
cercando di prendere contatto con i marinai italiani a bordo, aveva
intervistato il sultano di Bosaso; che di tale viaggio a Bosaso non erano stati
informati né il contingente italiano né gli italiani facenti parte del
l'organizzazione non governativa "Afirica 70" che operavano a Bosaso;
che da Bosaso la Alpi aveva informato il suo capo‑redattore Massimo Loche
che aveva in mano "qualcosa di ‑,rosso"; che il servizio
giornalistico su quanto visto ed appreso a Bosaso era previsto per la giornata
del 20 marzo attraverso l'antenna satellitare dell'albergo ove la Alpi e il
Hrovatin alloggiavano, giorno nel quale essi erano altresì attesi per le ore 18
all'aeroporto di Mogadiscio per il loro trasferimento sulla nave Garibaldi; che
i due erano ritornati da Bosaso a Mogadiscio nella mattinata del 20 marzo; che
la Alpi aveva contattato il suo autista Abdi Sid il quale, arrivato alle ore
14,45 circa presso l'hotel Sahari, aveva appreso dell'intenzione della
giornalista e del Hrovatin di incontrarsi con Remigio Benni dell'ANSA all'hotel
Hamana sito in Mogadiscio nord; che, pur avendo appreso dall'autista che il
Benni non si trovava più a Mogadiscio da qualche giorno, la Alpi aveva deciso
di recarvisi ugualmente senza attendere la seconda guardia del corpo in quel momento
intenta a pregare.
In ordine alle circostanze e modalità
del tragico evento avvenuto intorno alle ore 15 nei pressi dell'hotel Hamana
(in siffatto orario alcuni militari italiani tra i quali Ferdinando Salvati,
che trovavansi nei locali dell'ex ambasciata italiana, non molto distanti dal
citato albergo, sentirono due o tre raffiche di mitra) è emerso:
che, entrati la Alpi e il Hrovatin
nell'hotel Hamana, l'autista e la scorta costituita dal solo Nur Aden erano
rimasti ad attendere i due nell'auto Toyota pick up di cui la giornalista e
l'operatore si servivano per i loro spostamenti; che davanti all'albergo ed in
prossimità della Toyota era stazionante - così come notato da Sid Abdi, da Nur
Aden e da tale Ahmed Ali Rage - una auto Land Rover di colore blu/celeste con a
bordo sette somali; che usciti dopo pochi minuti dall'albergo, la Alpi e il
Hrovatin erano risaliti sulla Toyota che si era quindi avviata; che nella
stessa direzione di marcia si era contemporaneamente mossa anche la Land Rover
che, superata la Toyota e posizionatasi davanti a questa, aveva costretto il
conducente di questa vettura a fermarsi; che la scorta dei due italiani aveva
aperto il fuoco e che successivamente il fucile da questa imbracciato si era
inceppato; che, nel mentre l'autista tentava di fare una retromarcia, due
persone scese dalla Land Rover muniti di fucili mitragliatori avevano a loro
volta sparato colpendo a morte la Alpi e il Hrovatin (peraltro la circostanza
di avere la scorta sparato per prima è negata sia dalla stessa sia dall'autista
degli italiani); che a seguito dell'intervento della scorta dell'hotel Hamana
gli aggressori si erano allontanati; che in tale frangente anche l'autista Sid
Abdi aveva, scendendo dall'auto, esploso al loro indirizzo colpi di pistola.
In ordine agli avvenimenti successivi
alla sparatoria ed all'uccisione della giornalista e dell'operatore è emerso:
che dopo circa una quindicina di
minuti era giunto sul luogo della sparatoria Giancarlo Marocchino, informato di
quanto successo dal personale di scorta dell'hotel Hamana che si era recato al
"porto vecchio" per sollecitare l'intervento delle Forze Unosom ivi
presenti; che sul posto era contemporaneamente giunta un'automobile con a bordo
alcuni poliziotti somali ed il colonnello Gafo; che il Marocchino si era posto
in comunicazione tramite la radio installata sulla sua automobile con Giorgio
Cannarsa che in quel momento curava presso l'aeroporto le ultime operazioni per
il rientro del contingente italiano; che a sua volta il Cannarsa si era posto
in comunicazione con la nave Garibaldi ricevendo l'indicazione di far
trasferire i corpi al "porto vecchio" essendo questo il posto più
sicuro ove far atterrare un elicottero, così come peraltro aveva da subito
suggerito anche il Marocchino; che invero non era possibile procedere con mezzi
sanitari via terra dato che, ad eccezione dei Cannarsa che doveva passare le
consegne ad una organizzazione non governativa e dei 24 carabinieri che si
trovavano parte al "porto nuovo" per curare le operazioni di imbarco
e parte presso il compound americano per garantire la sicurezza della
delegazione speciale diplomatica che ivi si trovava, tutti gli uomini erano
stati ormai imbarcati; che il Marocchino e gli uomini della sua scorta avevano
provveduto al recupero dei corpi di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin (recupero
documentato da una videoripresa effettuata da Vittorio Lenzi, operatore della
TV Svizzera) ed a collocarli sull'auto del Marocchino; che Cannarsa ed alcuni
carabinieri, tra i quali Michele Tunzi e Stefano Orsini che si erano diretti
unitamente ad Alfredo Tedesco, dipendente del SISMI, verso la zona dell'ex
ambasciata italiana intenzionati a recarsi sul luogo dell'agguato, si erano in
realtà poi indirizzati, verso il "porto vecchio" avendo un poliziotto
somalo dato loro una siffatta indicazione, ivi giungendo pressoché
contemporaneamente al Marocchino; che i corpi della Alpi e del Hrovatin, dopo
essere stati ispezionati dai medici Alessandro Emanuele e Rodolfo Vigliano (il
quale ultimo aveva tentato inutilmente una manovra respiratoria sulla Alpi)
giunti al "porto vecchio" con l'elicottero partito dalla nave
Garibaldi, erano stati trasportati a bordo della nave italiana dove il
personale medico aveva proceduto all'ispezione dei cadaveri (dal giornale di
chiesuola risulta che l'elicottero fu allertato alle ore 15,32 e che rientrò
alle ore 16,11); che a sera le salme erano state riportate a terra non
disponendo la nave di celle frigorifere idonee per la loro conservazione; che i
giornalisti Giovanni Porzio e Gabriella Simoni si erano occupati del recupero
dei bagagli della Alpi e del Hrovatin presso l'albergo nonché degli effetti
personali rinvenuti dal Marocchino nell'auto Toyota, ivi compresi alcuni
taccuini in gran parte già scritti dalla giornalista uccisa, bagagli ed effetti
che erano poi stati inventariati su disposizione del comandante della nave
Garibaldi; che il giorno 21/3/94 le salme ed i bagagli di pertinenza della Alpi
e del Hrovatin erano stati caricati su un aereo dell'aeronautica militare
italiana proveniente da Mombasa che aveva fatto rotta per Mombasa e poi per
Luxor dove le salme erano state trasbordate su un aereo DC9 partito dall'Italia
con a bordo l'ambasciatore Umberto Plaja, capo dell'unità di crisi del
Ministero degli Esteri, nonché il presidente ed il direttore della RAI, Claudio
Demattè e Giovanni Locatelli, al quale ultimo erano stati consegnati i
documenti di accompagnamento delle salme; che all'aeroporto di Ciampino,
sbarcate entrambe le bare, si era proceduto, non recando esse alcuna indicazione,
all'individuazione di quella contenente la salma della Alpi e di quella
contenente la salma del Hrovatin nonché dei rispettivi bagagli, dovendo la
salma dell'operatore ed i suoi bagagli proseguire per Trieste; che la salma
della Alpi, portata prima presso la sede RAI di Saxa Rubra e poi il 22/3/94 al
cimitero di Prima Porta per la tumulazione, era stata in tale data sottoposta
ad esame esterno da parte del medico le.ale prof. Giulio Sacchetti- che, di
contro, la salma del Hrovatin era stata in data 24/3/94 sottoposta ad esame
autoptico da parte del dott. Fuivio Costantinides.
Per quanto concerne le ispezioni e gli
accertamenti svolti sui cadaveri e sui reperti balistici, richiamate le
relazioni in proposito redatte e le conclusioni rassegnate, si rileva
sinteticamente:
che - secondo i
dottori Rodolfo Vigliano e Alessandro Emanuele che per primi si sono occupati
delle vittime nonché del personale sanitario della nave Garibaldi - il Hrovatin
non presentava segni che potessero far pensare ad un colpo esploso a contatto;
che non si notavano tracce riferibili a tatuaggi o bruciature; che il foro di
entrata dei proiettile era di piccole dimensioni con margine introflesso; che
in ragione di una alterazione della cute sul foro poteva ipotizzarsi che l'uomo
fosse stato attinto da un proiettile ad alta velocità; che la Alpi presentava
una avulsione parziale a livello dell'occhio sinistro come se ci fosse stata
una spinta dall'interno; che il foro d'entrata dei proiettile non era visibile
perché coperto dai capelli intrisi di sangue ma non bruciati; che la ferita era
di grosse dimensioni, stellata, irregolare; che alle mani, annerite ma non
bruciate, erano presenti lesioni indicative del passaggio di un qualcosa e di
una possibile esplosione ravvicinata; che sulle mani erano rilevabili schegge
metalliche (peraltro non repertate);
che - secondo il
dott. Costantinides che ha effettuato il giorno 24/3/94 l'autopsia sul cadavere
dell'Hrovatin - l'operatore era stato ucciso da un proiettile di calibro
superiore ai 5 mm esploso a distanza, probabilmente da un'arma tipo fucile
d'assalto AK 74 o simili; che il proiettile aveva attinto l'uomo al capo in
sede parietooccipitale paramediana sinistra secondo un tramite da destra
lievemente verso sinistra e verso il basso fino ad indovarsi nella fossa
occipitale sinistra; che le ferite alla coscia destra ed all'arto superiore
destro erano riferibili a schegge mentre la lesione riscontrata all'emitorace
destro era con tutta probabilità attribuibile all'azione di un proiettile di
striscio;
che - secondo
quanto ritenuto originariamente dal prof Giulio Sacchetti che ha ispezionato il
cadavere della Alpi prima della tumulazione estraendo dallo stesso un nucleo di
piombo- la morte di Ilaria Alpi era stata causata da una ferita transfossa al
capo con interessamento encefalico; che il mezzo produttore della lesione era
un colpo da arma da fuoco a proiettile unico esploso a contatto dei capo; che
ciò era ipotizzabile in ragione della morfologia della ferita (soluzione di
continuo rotondeggiante inscritta in un orletto ecchimotico escoriato dai cui
margini prendevano origine le lacerazioni stellari), della presenza alla
periferia del foro di entrata di una lesione di tipo contusivo-escoriativo
presumibilmente provocata dall'asta guidamolla di una pistola serniatitornatica
oppure da altre strutture del piano di volata dell'arma, della assenza di
ustioni o tatuaggi ma solo di una lieve affumicatura pur trattandosi di zona
ricoperta da capelli; che certamente non era stato utilizzato un Kalashnikov in
quanto in tale caso gli effetti sarebbero stati devastanti e destruenti su
tutte le strutture del capo;
che - secondo i
consulenti medici ed il consulente balistico che su incarico del P.M. hanno
proceduto in data 415/96 alla riesumazione della salma di Ilaria Alpi e poi.
all'esame radiografico del cadavere ed all'autopsia nonché all'esame dei
reperti di interesse balistico (due nuclei di piombo estratti dai cadaveri,
frammento metallico rinvenuto in sede di esame autoptico della Alpi, camiciatura
di proiettile rinvenuta sull'auto Toyota da Vittorio Lenzi) - le lesioni
inferte alla Alpi erano consistite in una ferita trapassante al 3' dito della
mano sinistra con frattura comminuta a tale livello, in una piccola ferita a
fondo cieco sul 4' dito della mano destra, in una modesta perdita di sostanza
cutanea al 5° dito della stessa mano, in una ferita transfossa al capo e
penetrante il collo; che i mezzi produttori delle lesioni andavano identificati
in un unico proiettile da arma da fuoco che aveva raggiunto il capo della donna
sul quale erano appoggiate le mani; che il proiettile aveva proseguito nel suo
tramite intrasomatico con direzione dall'alto verso il basso, con inclinazione
da sinistra verso destra, terminando il suo percorso nel sottocute della
regione laterocervicale destra ove era stato repertato dal prof. Sacchetti nel
corso del suo primo esame esterno; che il frammento metallico repertato in
corso di autopsia era riferibile alla carrozzeria dell'auto Toyota; che il
colpo era stato esploso da una distanza non breve e che esso aveva attinto la
Alpi dopo aver interessato la parte metallica della carrozzeria con conseguente
frammentazione del proiettile; che il nucleo estratto dal cranio della donna
apparteneva plausibilmente ad un proiettile cal. 7,62/7,65 mm.; che l'arma
dalla quale era stato esploso il colpo che aveva attinto la Alpi poteva essere
individuata in un fucile Kalashnikov; che il medesimo tipo di arma era stato
utilizzato per esplodere il colpo che aveva attinto il Hrovatin; che la
porzione di camiciatura repertata era appartenuta ad un proiettile cal. 7,62
mm. x 39 sparato da un fucile da assalto Kalashnikov che aveva perforato un
vetro prima di fermarsi sullo schienale del sedile;
che - secondo i
consulenti della parte civile Alpi - lo sparo esploso contro la Alpi era
avvenuto a contatto; che il nucleo di piombo repertato dal prof. Sacchetti
apparteneva ad un proiettile cal. 9; che il frammento metallico rinvenuto nel
corso dell'autopsia era riferibile alla camiciatura del proiettile e non alla
lamiera della Toyota;
che - secondo
altri consulenti successivamente incaricati dal P.M. - le brecce
tegumentario-cranio-encefalica e cutaneo-muscolo-scheletrica della falange
intermedia del terzo dito della mano destra erano dovute a colpo da arma da
fuoco a proiettile singolo; che le due piccole ferite lacero-contuse al dorso
della mano destra erano riferibili all'azione di schegge di natura non
precisabile; che il proiettile che aveva colpito il terzo dito ed il capo era
stato esploso quasi a contatto; che, infatti, la morfologia della lesione al
capo era dei tipo del colpo esploso a contatto; che la sabbia metallica già
esaminata dai precedenti consulenti era da riferire univocamente alla presenza
di residui da sparo e non alla frammentazione del proiettile; che in relazione
alla rilevata presenza di corpi estranei nella cute poteva ipotizzarsi
l'utilizzo di un'arma silenziata; che il nucleo di piombo estratto dalla Alpi
ed il frammento repertato in corso di autopsia facevano plausibilmente parte di
un unico proiettile appartenuto a cartuccia di piccolo calibro; che
l'aggressore aveva sparato mentre trovavasi sul lato sinistro dell'auto in
piedi sulla strada, dopo aver aperto la portiera posteriore sinistra ovvero
attraverso il finestrino abbassato; che il proiettile non aveva, prima di
attingere la Alpi, perforato lastre di metallo o di vetro; che il nucleo di
proiettile estratto dal cadavere dei Hrovatin e la camiciatura di proiettile
recuperata dall'operatore Vittorio Lenzi erano riconducibili a cartuccia per
fucile della classe AK-47 (Kalashnikov) cal. 7,62 x 39 mm.;
che - secondo i
periti nominati nel corso del dibattimento di primo grado - Ilaria Alpi era
stata con ogni probabilità uccisa dal frammento di nucleo di un proiettile cal.
7,62 x 39 che aveva in precedenza colpito il parabrezza di vetro temperato
dell'auto Toyota aprendosi ed assumendo il nucleo e la blindatura traiettorie
divergenti, in particolare colpendo il primo uno o più manufatti intermedi
quali una struttura metallica del sedile anteriore destro dell'automezzo
estrudendo un frammento della lamiera nonché lo schienale del sedile anteriore
della vettura e poi il cranio della donna; che le caratteristiche e la
composizione dei reperti riferibili alla Alpi, e dei frammento di blindatura
rinvenuto sulla Toyota erano corrispondenti a quelle del nucleo di proiettili
cal. 7,62 x 39 montati sulle cartucce allestite dall'arsenale jugoslavo Igaman
Zavod di Konjic; che il proiettile che aveva cagionato la morte della Alpi era
stato esploso da un'arma lunga cal. 7,62 k 39 (fucile automatico Kalashnikov o
fucile semiautomatico Simonov); che esso era stato esploso a distanza (la
ferita cranica della Alpi non presentava alcuna caratteristica tipica dello
sparo a contatto), dall'esterno dell'automezzo, con traiettoria
antero-posteriore rispetto all'automezzo; che il suo nucleo era costituito da
lega con presenza di antimonio in quota inconsuetamente elevata (sovrapponibile
solo a quello di cartuccia lK 7,62 x 39 per fucile Kalashnikov); che le tracce
e particelle rilevate in occasione dei precedenti accertamenti non dovevano
essere qualificate come residui da sparo ma come derivate direttamente dal
nucleo del proiettile; che Miran Hrovatin era stato ucciso dal nucleo di
acciaio appartenuto ad un proiettile blindato ordinario tipo PS cal. 7,62 x 39
che si era con tutta probabilità dissociato dalla blindatura nell'attraversare
il parabrezza della Toyota.
Circa l'attività
di investigazione via via espletata nel tempo da diversi organi in ordine ai
fatti di causa si rileva:
che nell'unico
rapporto della polizia somala acquisito in atti l'estensore, il colonnello Ali
Jirow Sharmarche, riferiva in data 15/12/94 al Comandante reparto CID - Polizia
Somala di Mogadiscio che i due italiani erano stati bloccati ed uccisi intorno
alle ore 12,30 di fronte al Safari Hotel da un gruppo di persone armate
viaggianti su un'auto Land Rover; che l'assassinio doveva ritenersi premeditato
e progettato da italiani, tra cui tale Giancarlo (così come confermato in data
26/7/96 davanti al P.M.) dal cui garage sito nei pressi del luogo del delitto
le vittime erano state viste uscire poco prima della loro uccisione, nonché
connesso con l'attività giornalistica che la Alpi stava espletando in Somalia;
che gli aggressori erano in numero di sei e che uno di essi era rimasto ucciso
da un colpo esploso da Ina Nur Dhegaweyne, guardia del corpo degli italiani;
che non era stato possibile interrogare l'autista di costoro perché non in
grado di parlare a seguito delle ferite riportate ed ancora ricoverato presso
l'ospedale di Nairobi;
che nel rapporto
redatto su incarico del comandante Unosom dal colonnello Vezzalini, basato su
quanto osservato in loco da Ferdinando Salvati e dagli altri militari italiani
poco dopo il delitto nonché su quanto appreso da fonti definite molto
attendibili ma di cui non è stata fornita alcuna indicazione utile per la loro
individuazione, si sosteneva che i due giornalisti italiani erano stati uccisi
da un unico proiettile; che la loro scorta aveva sparato per prima uccidendo
uno degli aggressori e ferendone un altro; che l'aggressione era avvenuta a
scopo di rapimento;
che nel carteggio
intercorso tra Alfredo Tedesco. dipendente SISMI, le la sua competente
Divisione in Roma si riferiva che i due italiani erano stati uccisi a colpi di
mitra verso le ore 15,10 davanti all'hotel Hamana da sei somali viaggianti su
una autovettura fuoristrada dei tipo Land Rover di colore celeste, nonché che i
corpi erano stati trasportati dalla polizia somala al "porto vecchio";
si ipotizzava che l'azione delittuosa era stata "mirata alla persona"
ed ancora che l'attentato era da attribuirsi a gruppi fondamentalisti islamici,
così come da notizia appresa da fonte normalmente attendibile ma non indicata
che aveva parlato anche di minacce rivolte alla Alpi ed al Hrovatin in Bosaso;
che
l'ambasciatore Giuseppe Cassini, recatosi nell'ottobre 1996 in Somalia con
l'incarico specifico di tentare la pacificazione tra i vari clan somali ed
altresì incaricato dal vicepresidente del Consiglio dei Ministri e dal
segretario generale del Ministero degli Esteri di acquisire, in via informale
informazioni sugli omicidi, apprendeva nel luglio 1997 da un funzionario
dell'Unione! Europea a Mogadiscio, Ahmed Washington (un somalo con passaporto
tedesco), dall'ambasciatore ritenuto del tutto affidabile, che altra persona,
tale Abdisalem Shiino, conosceva un teste oculare dell'attentato indicato dallo
Shiino con il soprannome "Gelle"; che a fine luglio l'ambasciatore
Cassini raccoglieva le dichiarazioni di Ali Ahmed Rage, detto Gelle, poi
verbalizzate dalla Questura di Roma nell'ottobre 1997 ed acquisite agli atti
essendo nel frattempo il teste divenuto irreperibile, il quale assumeva di aver
assistito ai fatti e di avere individuato uno degli occupanti dell'auto Land
Rover dalla quale erano scese le due persone che avevano esploso i colpi che
avevano ucciso i due italiani e che a suo dire chiamavasi Hashi Faudo.
Al fine di
pervenire ad una ricostruzione dei fatti vanno altresì considerate le
dichiarazioni rese in più occasioni da coloro che hanno assistito o hanno
sostenuto di avere assistito agli omicidi.
Sid Abdi, autista della Alpi e del Hrovatin,
allorché è stato sentito in Italia nella data del 17/7/97, ha dichiarato:
che, mentre era
in attesa dei due italiani che erano entrati all'interno dell'hotel Hamana,
aveva notato la presenza di una auto Land Rover con a bordo sette persone, di
cui un autista e sei persone armate di fucili tipo FAL; che, una volta
ritornati in auto i due italiani e messa in moto la Toyota, l'auto Land Rover
li aveva seguiti e poi bloccati; che dal portellone posteriore erano scese due
persone armate di FAL che, posizionatesi a pochi metri dalla parte anteriore
della Toyota, avevano aperto il fuoco sparando a raffica; che, circa gli
aggressori, poteva solo dire che trattavasi di somali; che (ma ciò solo dopo
essere stato posto a confronto con Nur Aden) aveva esploso a sua volta due
colpi con una pistola, e precisamente dopo la manovra di retromarcia e dopo
essere sceso dalla vettura nonché dopo che il fucile dell'uomo di scorta si era
inceppato.
Sentito
nuovamente in data 12/1/98 il teste ha affermato:
che i due
aggressori che erano scesi dalla Land Rover, uno armato con fucile FAL ed uno
forse con fucile Kalashnikov, si erano posizionati uno alla sua destra e
l'altro alla sua sinistra e che aveva aperto il fuoco solo quello armato di
fucile FAL; che all'inizio gli aggressori erano vicinissimi ma che poi, data la
attuata manovra di retromarcia, erano rimasti via via sempre più lontani; che
forse avrebbe potuto riconoscere la persona che si era posizionata sulla
sinistra; che non sapeva indicare la tribù di appartenenza degli aggressori ma
che riteneva essere Abgal dato che in quella zona della città vi era la tribù
Abgal.
Dopo una
interruzione della verbalizzazione dalle ore 20 alle ore 22,30 l'Abdi ha
precisato:
che aveva
rintracciato su richiesta dell'ambasciatore Cassini una delle persone che
avevano subito violenze da parte di militari italiani in Somalia e che la aveva
accompagnata l'11/1/98 all'aeroporto di Mogadiscio; che in quella circostanza
aveva accettato l'invito dell' ambasciatore Cassini ad imbarcarsi sul medesimo
volo per l'Italia, con scalo a Nairobi ed arrivo nel successivo giorno 12
gennaio, unitamente ai somali che lamentavano di aver subito violenze da parte
di militari italiani e che dovevano essere sentiti dalla Commissione
governativa Gallo; che in una delle persone presenti sull'aereo e cioè in Hashi
detto "Faudo", appartenente alla tribù Abgal, aveva riconosciuto uno
degli occupanti armati della Land Rover.
In dibattimento
Sid Abdi ha sostanzialmente confermato quanto dichiarato nel corso delle
indagini preliminari precisando:
che già a
Mogadiscio nel luglio 1997 aveva sentito fare il nome Hashi come quello di uno
degli appartenenti al gruppo degli aggressori, mentre del soprannome
"Faudo" gli aveva parlato Gelle il 13/7/97; che in effetti aveva
notato tale persona davanti all'hotel Hamana seduta all'interno della Land
Rover con un fucile ma che non era sicuro che fosse sull'auto al momento della
sparatoria essendosi tutti rannicchiati e pur non avendo visto alcuno scendere
da quella autovettura; che egli aveva sparato un solo colpo con una pistola
fornitagli dal proprietario della Toyota; che il colpo che aveva ucciso la Alpi
aveva trapassato il sedile; che aveva taciuto con l'ambasciatore Cassini
dell'immediato riconoscimento in aereo dell'Hashi, parlando di ciò solo con
personale della DIGOS; che non aveva visto il Gelle davanti all'hotel Hamana
nel giorno del l'agguato.
Nur Aden
Moahmud,
scorta della Alpi e del Hrovatin, sentito a sommarie informazioni in data
17/7/97 ha dichiarato:
che aveva visto
nei pressi dell'hotel Hamana un'auto Land Rover di colore blu con sette persone
a bordo armate di fucili FAL. che, allorché la Toyota era stata bloccata dalla
Land Rover, dal portellone posteriore erano uscite, due persone che avevano
aperto il fuoco avanzando verso il cofano della Toyota ma senza mai riuscire ad
avvicinarsi alla stessa; che egli aveva risposto al fuoco ma che dopo poco il
fucile si era inceppato; che non era in grado di fornire indicazioni sugli
aggressori se non che trattavasi di somali.
Alimed Ali
Rage,
detto "Gelle", sentito in data 10/10197 in Italia dalla DIGOS, ha
dichiarato:
che, lavorando in
quel periodo per i giornalisti dell'ANSA, trovavasi il 20/3/94 davanti
all'hotel Hamana dove costoro alloggiavano; che sul posto aveva notato ferma da
diverso tempo un'auto Land Rover con a bordo alcune persone somale annate di
fucili mitragliatori; che dopo l'ora di pranzo era giunta sul luogo un'auto
Toyota condotta da una persona di sua conoscenza, avendo essa lavorato con lui
al Ministero dei Trasporti, e con a bordo due giornalisti italiani ed una
persona di scorta; che dall'auto era scesa solo la Alpi, da lui conosciuta di
vista, mentre l'uomo era rimasto sulla vettura; che, ritornata la Alpi e
messasi la Toyota in marcia, la vettura era stata seguita, affiancata e poi
bloccata ad una distanza di circa 100 metri dall'albergo dalla Land Rover-, che
la scorta aveva iniziato a sparare a colpo singolo sei o sette volte; che dalla
Land Rover erano scese due persone armate che si erano posizionate una
all'incrocio a copertura . senza sparare e l'altra tra la parte anteriore della
Toyota ed il muro sparando vari colpi non a raffica; che nessuno degli
aggressori si era avvicinato alla Toyota; che conosceva una delle persone viste
a bordo della Land Rover il cui soprannome era 'Taudo", di circa trenta
anni, abitante nella zona di Karan in Mogadiscio-nord controllata da Ali Malidi
del clan Harti Abgal, e che egli aveva notato armato seduto accanto al
guidatore; che, avendolo incontrato occasionalmente dopo circa 15/20 giorni dai
fatti. aveva da lui appreso che era loro intendimento effettuare solo una
rapina e che avevano risposto al fuoco aperto dalla scorta.
Sentito il giorno
dopo dal P.M. il teste, confermando quanto in precedenza dichiarato, ha
ribadito:
che aveva
assistito personalmente alla sparatoria da circa cento metri di distanza e che
aveva visto con i suoi occhi che la scorta dei giornalisti aveva sparato per
prima; che, messo in contatto dal suo amico Abdi Salam Ahmed Hassan con
l'ambasciatore Cassini, aveva notiziato quest'ultimo di avere informazioni sul
duplice omicidio; che, alla sua domanda sul perché avessero ucciso due persone
senza rapinarle, Hashi Faudo gli aveva risposto che avevano sparato perché la
scorta aveva aperto il fuoco facendo saltare il loro piano di rapinare gli
italiani; che, a suo ricordo, la Alpi era seduta sul sedile anteriore e il
Hrovatin sul sedile posteriore.
L'imputato Hashi
Omar Hassan, pur riconoscendo di far parte dei sottoclan Abgal, ha negato in
sede di udienza di convalida di essere conosciuto come "Faudo" e di
aver fatto parte del gruppo che aveva posto in essere l'aggressione nei
confronti di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin; ha sostenuto di essersi trovato
all'epoca non in Mogadiscio ma in località Adale, posta a circa trecento
chilometri di distanza, per far visita al nonno gravemente malato; ha altresì
riferito di una proposta del "Gelle", fattagli nell'ottobre 1997
allorché unitamente a costui si era incontrato con l'ambasciatore Cassini, di
autoaccusarsi dell'omicidio dei due giornalisti italiani atteso che, essendo
stato egli vittima di violenze da parte di militari italiani e considerato
l'interesse dell'ambasciatore ad acquisire informazioni sull'aggressione subita
dai due italiani, non avrebbe subito conseguenze ed avrebbe anche ricevuto un
compenso; ha concluso che "Gelle" conosceva i nomi di tutti gli
aggressori.
In dibattimento
l'imputato 'ha sostanzialmente confermato le sue precedenti dichiarazioni,
precisando di aver ricevuto il permesso di allontanarsi per otto o nove giorni
per andare a trovare il nonno malato da tale Faduma per la quale egli nel marzo
1994 svolgeva le mansioni di autista nonché di avere dormito in Adale fino al
23 marzo nella casa di un vicino, tale Abukar Moallin. In ordine alla proposta
ricevuta dal "Gelle" ha precisato che costui gli aveva parlato
dell'omicidio di Ilaria Alpi e che, ove avesse indicato all'ambasciatore
Cassini che stava indagando in ordine a tale delitto qualcuno dei partecipanti
all'aggressione (sostanzialmente un invito ad autoaccusarsi), l'ambasciatore
gli avrebbe dato del denaro.
Le dichiarazioni
dell'imputato circa la sua assenza da Mogadiscio hanno trovato riscontro nelle
deposizioni di Faduma Mohammed Mamud (che ha dichiarato che l'Hashi lavorava
per lei dal dicembre 1993 e che costui era partito da Mogadiscio per Adale il
giorno 15/3/94), di Mohamud Madina Mohamed e di Abukar Moalin (che hanno
confermato la presenza in Adale dell'Hashi nel marzo 1994 ed in particolare nel
giorno 20 marzo nel quale erano avvenuti gli omicidi).
La Corte di primo
grado ha, in ordine alla dinamica degli omicidi, ritenuto acclarato: che la
scorta dei due italiani avesse aperto il fuoco per prima non appena bloccata
l'auto Toyota dalla Land Rover (e ciò in base alle dichiarazioni in merito rese
da Ahmed Ali Rage, da Hussein Alasow Mohamed, da Giuseppe Bonavolontà, da
Giovanni Porzio, da Massimo Alberizzi); che, attesi i risultati degli
accertamenti tecnici balistici, almeno uno dei due aggressori scesi dall'auto
Land Rover fosse armato di fucile Kalashnikov; che Miran Hrovatin fosse stato
ucciso da un proiettile cal. 7,62 x 39 esploso a distanza da un fucile AK47;
che, richiamate in merito le argomentazioni e conclusioni dei periti nominati
dalla Corte, anche Ilaria Alpi fosse stata plausibilmente uccisa da un
proiettile esploso non a contatto da un'arma del medesimo tipo.
Quanto alle ragioni
sottese al duplice omicidio ed alle responsabilità in merito, i primi giudici,
sottolineate la carenza, insufficienza ed inaffidabilità dell'attività
investigativa della polizia somala nonché dei comando Unosom e degli altri
organismi occidentali presenti all'epoca in Somalia, hanno ritenuto che le
fonti di prova in base alle quali poteva tentarsi una ricostruzione dei fatti
fossero costituite dai testi oculari, seppure uno solo di essi si fosse
presentato in dibattimento e sottoposto all'esame delle parti e della Corte.
Valutate le
dichiarazioni in più occasioni rese da Sid Abdi (autista della Alpi e del
Hrovatin) nonché quelle rese da Nur Aden Moahmud (che fungeva da guardia del
corpo dei due italiani) e da Ahmed Ali Rage (che ha sostenuto di essere stato
presente alla sparatoria), tenuto altresì conto delle affermazioni
dell'imputato e dei testi indotti dalla difesa a riscontro dell'alibi da costui
fornito, la Corte di primo grado ha ritenuto che, pur avendo le risultanze
istruttorie fornito la prova che il duplice omicidio era stato cagionato da
colpi esplosi a distanza così come riferito dai testi Abdi. Nur e Gelle,
tuttavia non potesse ritenersi raggiunta pienamente la prova della colpevolezza
di Hashi Omar Hassan, considerati l'inattendibilità dei riconoscimento ad opera
del teste Abdi, i dubbi sulla genuinità delle indicazioni fornite dal teste
"Gelle" sul coinvolgimento dell'imputato, nonché ancora i dubbi sulla
esatta individuazione del movente rappresentato dai testi e consistente in un
tentativo di rapina o sequestro finito tragicamente per la impulsiva reazione
della scorta.
A sostegno delle
loro conclusioni i giudici di primo grado hanno sottolineato le contraddizioni
e le falsità dei teste Abdi (circa l'attribuzione dei primi spari, circa la
presenza sul posto di mezzi militari italiani, circa la sua pistola, circa il
riconoscimento degli aggressori), l'impossibilità di sentire in dibattimento e
meglio valutare i "Gelle", le sospette modalità della venuta in
Italia sia di costui che dell'Hashi, la possibilità che da parte somala si
fosse voluto fornire un capro espiatorio, le incertezze circa il reale movente
del duplice omicidio, non potendosi escludere che esso fosse stato determinato
da ciò che Ilaria Alpi aveva scoperto in Somalia ed in particolare a Bosaso
nella sua attività di giornalista professionista.
Avverso la
sentenza hanno proposto appello il P.M. nonché la parte civile RAI e l'imputato
attraverso i loro difensori.
Il P.M. ha
chiesto affermarsi, in riforma della sentenza di primo grado, la penale
responsabilità dell'imputato Hashi Omar Hassan, sottolineando il contrasto
ravvisabile tra impianto e premesse generali e deduzioni argomentative adottate
a sostegno della decisione.
L'appellante ha
in particolare rilevato: l'incomprensibilità della considerazione di sospetto
riservata al riconoscimento da parte di Sid Abdi dell'Hashi nonché della
ipotesi del capro espiatorio, la troppo benigna valutazione riservata ai testi
indicati dalla difesa. la complessiva attendibilità del teste Abdi e la ferma
posizione di costui in ordine all'arma utilizzata dagli aggressori ed alla
distanza di sparo.
La parte civile
RAI ha chiesto la riforma della sentenza con condanna dell'imputato al
risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei reati.
L'appellante ha
sottolineato: come le risultanze alle quali erano pervenuti i periti di ufficio
fossero riscontrate dalle dichiarazioni dei testimoni oculari; come il racconto
dell'Abdi sulla dinamica dell'agguato fosse coerente e particolareggiato; come
alcune sue imprecisioni fossero da collegare alla estrema brevità dei tempi
dell'agguato ed allo stato d'animo del testimone; come, a parte il non sicuro
accertamento della circostanza relativa a chi ebbe a sparare per primo, la
eventuale falsità affermata dall'Abdi fosse spiegabile dall'intendimento di non
aggravare la posizione della scorta; come gli atteggiamenti processuali
dell'Abdi in ordine al riconoscimento di uno degli aggressori dovessero essere
interpretati tenendo presente i suoi sentimenti di paura; come peraltro il
teste, pur avendoli visti, non conoscesse personalmente gli aggressori e non
sapesse come costoro si chiamassero; come l'Abdi avesse avuto modo di notare le
persone a bordo dell'auto Land Rover mentre attendeva fuori dall'albergo e come
il suo riconoscimento dell'Hashi fosse riscontrato da quello dei
"Gelle"; come le valutazioni sul "Gelle" espresse nella
sentenza di primo grado imponessero di pervenire ad un giudizio di piena sua
attendibilità; come i sospetti enunciati circa le modalità e ragioni della
venuta in Italia dell'Hashi fossero mere congetture non supportate da alcun
elemento; come in conclusione non potessero nutrirsi dubbi sulla responsabilità
di costui.
Con atto di
appello incidentale i difensori dell'imputato Hashi Omar Hassan hanno
riproposto l'eccezione in primo grado già formulata di improcedibilità
dell'azione penale nei confronti dei 1 oro assistito difettando la richiesta di
procedere dei requisito essenziale della firma dei Ministro della Giustizia
all'epoca in carica, non potendo produrre i medesimi effetti la sottoscrizione
del Direttore Generale Vicario, pur delegato a ciò, attesa la non delegabilità
di tale personalissima funzione.
Con il secondo
motivo di gravame i difensori appellanti hanno chiesto prosciogliersi il
proprio assistito ai sensi del primo comma dell'art. 530 C.P.P., essendosi
acclarata in dibattimento la sua assoluta estraneità ai fatti, nonché la
rinnovazione del dibattimento per accertare, attraverso la visione dei filmato
della TV Svizzera ed una nuova audizione dei testi Lamberto Giannini e Sid
Abdi, la presenza o meno di Ahined Ali Rage sul luogo dei fatti.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
L'eccezione
nuovamente riformulata dai difensori dell'imputato circa l'improcedibilità
dell'azione penale nei confronti dell'imputato Hashi Omar Hassan per difetto di
una valida richiesta ex art. 10 C.P. non è condivisibile.
Atteso che la
richiesta di procedere in ordine agli omicidi per i quali è processo è stata
sottoscritta non già personalmente dal Ministro all'epoca in carica ma dal
Direttore Generale Vicario a ciò delegato dal Ministro, la questione da
risolvere concerne la delegabilità o meno di tale funzione. Ebbene ritiene
questa Corte di dover condividere sul punto le argomentazioni svolte dai primi
giudici nonché l'opinione in merito espressa dal P.G. di udienza nelle
conclusioni da questi rassegnate al termine dei dibattimento di secondo grado.
Il carattere
discrezionale della "richiesta" non vale invero ad attribuire
necessariamente a tale atto una natura politica e conseguentemente ad inserirlo
fra gli atti od attività connessi con la suprema direzione della cosa pubblica
e quindi riservati al titolare del Dicastero (tanto più quando - come nel caso
in esame - la richiesta non attenga a reati di natura politica), integrando in
realtà essa una funzione meramente amministrativa esercitabile - in luogo dei
Ministro - dal funzionario a ciò delegato in ragione dei riparto delle
competenze. Né è di ostacolo all'interpretazione che precede il tenore
dell'art. 342 C.P.P. che prevede in relazione alla richiesta di procedimento la
presentazione al P.M. di atto sottoscritto dall'autorità competente, atteso che
(anche in ragione della carenza di ulteriori specificazioni) per "autorità
competente" deve intendersi con tutta evidenza non solo l'organo demandato
ex art. 10 C.P. ma anche chi da tale organo è stato espressamente e
legittimamente incaricato di svolgere in sua vece determinate attività o
funzioni, fra loro comprese le iniziative tese a rendere possibile la perseguibilità
in Italia di reati commessi all'estero in danno di cittadini italiani.
La diversa
interpretazione di cui alla sentenza 22/4/94 n.1837, richiamata dai difensori
dell'imputato Hashi Omar Hassan, è interpretazione rimasta isolata e comunque
contrastata da altre sentenze della Suprema Corte (cfr. Cass, pen., sez. I,
12/5/72 n.5 15; Cass. pen., sez. III, 15/4/93 n.762; Cass. pen., sez. II,
8/4/99 n. 1173) assai più convincenti ed alle quali pertanto questa Corte
ritiene di doversi uniformare.
Quanto al merito
della vicenda si osserva preliminarmente come, atteso quanto sul punto esposto
ed argomentato dai primi giudici, appaia ultroneo ogni altro approfondimento
circa le ragioni del viaggio in Somalia della giornalista professionista Ilaria
Alpi e dell'operatore Miran Hrovatin che ad essa si accompagnava: invero,
valutati da un lato gli interessi professionali della Alpi, le sue usuali
modalità di lavoro, la competenza tecnica del Hrovatin, e dall'altro la
situazione particolare della Somalia all'atto della partenza del contingente
italiano, appare senz'altro verosimile che la giornalista e l'operatore non
abbiano limitato il loro interessamento alle questioni attinenti al ritiro dei
militari italiani od ai compiti delle forze UNOSOM ma si siano altresì occupati
della generale situazione della Somalia all'esito dell'intervento dei militari
italiani nonché dei risvolti sociali e di quant'altro avesse una qualche
connessione con fatti ed avvenimenti che in quel momento o in tempi di poco
precedenti avevano suscitato allarme od un qualche interesse (per es. traffici
di armi o di rifiuti tossici).
Quanto ai
movimenti della giornalista e dell'operatore dal loro arrivo a Mogadiscio al
momento dell'agguato mortale nel quale entrambi rimasero vittime, la
ricostruzione operata nella sentenza di primo grado, seppure con qualche lacuna
che le risultanze istruttorie non hanno consentito di colmare, appare
sostanzialmente completa e comunque aderente ai dati emersi. In proposito si
ritiene solo di puntualizzare la non casualità dei viaggio a Bosaso; invero pur
se esso sembra essere stato suggerito dall'annullamento del volo aereo per
Chisimaio dove la Alpi era intenzionata ad andare (cfr. deposizione di Massimo
Alberizzi), tuttavia tale circostanza non vale a qualificare il viaggio come
una sorta di scelta residuale non prevista, trattandosi piuttosto di una mera
modifica - imposta dal ricordato annullamento dei volo aereo per Chisimaio -
del programma di visite in luoghi (diversi da Mogadiscio) ritenuti di interesse
dalla giornalista, programma che prevedeva sia pure in tempi diversi un viaggio
a Bosaso oltre che a Chisimaio. Confortano tale ipotesi la significativa
annotazione "Afirica 90 - Bosaso" contenuta nell'agenda della Alpi,
nonché le deposizioni di Massimo Loche, di Carmen Lasorella, di Gianandrea
Gaiani e di Roberto Balducci, i quali hanno tutti concordemente riferito
dell'intendimento loro espresso da Ilaria Alpi di volersi recare proprio a
Bosaso (oltre che a Chisimaio e Badoa) individuata quale zona giornalisticamente
interessante. Né sono in contrasto con un intendimento da tempo nutrito quanto
in proposito riferito da Remigio Benni o da Nadia Benci, essendosi il primo
limitato a riferire - in ordine al momento in cui era maturata nella Alpi la
decisione di recarsi a Bosaso - voci di seconda mano per di più apprese da
persona straniera che ben poteva avere sul punto equivocato, ed avendo la
seconda, segretaria della società della quale era socio il Hrovatin,
semplicemente riferito che costui non sapeva all'inizio di doversi recare a
Bosaso, il chè non è in contrasto con una eventuale preventiva decisione di
colà recarsi autonomamente presa dalla Alpi e non subito partecipata
all'operatore. Quanto all'opinione di Massimo Alberizzi che si è espresso per
una mera casualità del viaggio della Alpi a Bosaso, si rileva la estrema
soggettività di tale convincimento, non ancorato a precise ed inequivoche
circostanze ma sostanzialmente tratto dalla appresa opzione per Bosaso in
conseguenza dell'annullamento dei volo per Chisimaio. Peraltro la particolare
situazione di Bosaso, quale descritta dall'Alberizzi, in particolare l'essere
Bosaso zona socialmente interessante in quanto solo lambita dalla guerra e poco
coinvolta dall'operato delle truppe UNOSOM nonché interessata dalle varie
attività connesse con la cooperazione e la ricostruzione e dagli scandali
collegati, rende del tutto plausibile l'interessamento della giornalista per
tale località e quindi una sua preventivata decisione di colà recarsi.
Ebbene proprio
l'interessamento nutrito da Ilaria Alpi verso siffatto tipo di questioni non
può non essere tenuto presente al fine di chiarire ragioni e modalità della sua
morte e di quella dell'operatore professionista che la ha accompagnata nel
viaggio in Somalia.
Il problema del movente
dei duplice omicidio, che i giudici di primo grado hanno ritenuto non
risolvibile sulla base dell'attività istruttoria svolta e dei dati emersi, va
infatti esaminato e valutato - ad avviso di questa Corte - tenendo presenti gli
interessi giornalistici di Ilaria Alpi, gli intendimenti perseguiti da
quest'ultima e dal Hrovatin nello svolgimento della loro attività, la
situazione politico-sociale-militare della Somalia al momento della commissione
dei delitti, nonché soprattutto - per la valenza oggettiva del dato - delle
modalità dell'agguato portato nei confronti delle due vittime dello stesso.
Destituita di
qualsivoglia fondamento appare l'ipotesi di una matrice
fondamentalistico-isiamica delle uccisioni, peraltro solo ventilata e mai
effettivamente sostenuta con convinzione da alcuno. In Somalia all'epoca non vi
era traccia di formazioni terroristiche ispirate dal fondamentalismo islamico
né spazio per gruppi ed attività con esse collegate; la Alpi, anche per il suo
atteggiamento di profondo interesse per il mondo arabo, non rappresentava
peraltro un obiettivo da colpire né un simbolo negativo da abbattere; inoltre e
soprattutto la carenza di una qualche rivendicazione in tal senso
(rivendicazione che solitamente consegue, per gli ovvi fini politico-religiosi
perseguiti, siffatto tipo di azione terroristica) vanifica l'ipotesi in
questione.
Parimenti
destituita di ogni fondamento è l'ipotesi alla quale ha fatto riferimento, nel
corso di un colloquio intrattenuto con i giornalisti Gabriella Simoni e Giovanni
Porzio il giorno successivo alla consumazione dei due omicidi, il generale
Aidid, capo di una delle fazioni in lotta a Mogadiscio; il coinvolgimento nel
fatto criminoso di una potenza straniera non è invero supportato da alcun
elemento e non trova riscontro logico in alcun dato.
Seppure
caratterizzate da maggiore consistenza rispetto a quelle appena esaminate le
ipotesi che riconducono il drammatico fatto ad un tentativo fallito di rapina
ovvero di sequestro appaiono anch'esse, ad un attento esame, assai poco
verosimili. Contrastano con esse la dinamica della vicenda e le modalità
specifiche dell'azione quali illustrate nella sentenza di primo grado,
sostanzialmente non contestate - per gli elementi che qui rilevano - da alcuno.
Appare evidente invero come in un'azione diretta al rapimento di persone non si
esplodano colpi verso chi si intende rapire ma eventualmente verso coloro che
con questi si accompagnano e che costituiscono un ostacolo per la riuscita
dell'azione criminosa intrapresa; quanto alla rapina, a parte la enorme
sproporzione fra i mezzi utilizzati ed un siffatto limitato obiettivo, non può
non sottolinearsi come nulla sia stato asportato e come soprattutto nessun atto
a ciò finalizzato sia stato posto in essere. Ipotizzare un anomalo svolgimento
dell'azione rispetto agli obiettivi perseguiti - rapina o rapimento - in
conseguenza di una non prevista azione posta in essere dall'uomo di scorta
appare ipotesi non plausibile, atteso che una reazione ad un comportamento
siffatto sarebbe stata senz'altro diretta in primis verso lo sparatore al fine
di renderlo innocuo e consentire il raggiungimento del fine proposto, tanto più
che l'inceppamento del fucile dell'unico uomo di scorta e la rilevante
supremazia in termini di capacità di offesa degli aggressori rendevano tale
fine facilmente raggiungibile.
In realtà lo
svolgimento dell'azione, ben organizzata, attuata con dispendio di uomini e
mezzi (il commando era costituito da sette uomini di cui sei armati con armi
altamente offensive), condotta con linearità e sicurezza dopo una prolungata
attesa nei pressi dell'hotel Hamana. previo blocco dell'auto Toyota a bordo
della quale trovavansi gli italiani e previo collocamento di due componenti del
commando in posizione di attacco, concretizzatasi nell'immediata esplosione di
mirati plurimi colpi verso ali occupanti della Toyota con esclusione
dell'autista e dell'uomo di scorta, conclusasi senza ulteriori attività con
l'immediato allontanamento degli aggressori, induce a ritenere che
l'intendimento di costoro fosse appunto quello, purtroppo realizzatosi,
dell'uccisione della giornalista e dell'operatore e non già quello di rapirli
ovvero di attuare ai loro danni una mera rapina.
Ma se per le
ragioni sopra esposte deve individuarsi nella eliminazione fisica dei due
italiani il fine effettivamente perseguito dal commando viaggiante a bordo
della Land Rover, lo svolgimento e le modalità tutte della vicenda sono altresì
illuminanti, ove valutate unitamente ad ulteriori elementi emersi in atti,
circa il perché di tale efferata eliminazione.
Si è da alcune
parli avanzata l'ipotesi che si sia trattato di un atto di ostilità da parte di
qualche clan somalo nei confronti degli italiani, alla pari di precedenti
azioni portate avanti nei confronti di connazionali - militari o civili - in
conseguenza del deterioramento dei rapporti tra le forze italiane in Somalia ed
i clan locali. L'ipotesi, pur plausibile in sé e per sé considerata, non regge
ad una attenta valutazione di alcuni degli elementi emersi: la prolungata e paziente
attesa del commando nei pressi dell'hotel Hamana e l'immediato attivarsi dei
suoi componenti non appena usciti la Alpi ed il Hrovatin dall'albergo sono
circostanze che indicano in questi ultimi il preciso obiettivo da colpire; le
medesime circostanze valutate unitamente alla non prevedibilità dell'accesso in
quel luogo ed in quel momento della Alpi e del Hrovatin, da pochissimo
ritornati a Mogadiscio dopo il loro viaggio a Bosaso e direttisi dall'hotel
Sahafi all'hotel Hamana per iniziativa della Alpi non programmata né
preannunciata (se non alla redazione di Roma del TG 3), sono altresì indicative
di una specifica attenta osservazione dei movimenti della giornalista nonché
della preordinazione dell'agguato e quindi della non casualità della scelta dell'obiettivo
da colpire; la scelta di un siffatto obiettivo, pur in presenza di un autista e
di un uomo di scorta armato che rendevano più ardua la conclusione positiva
(per gli aggressori) dell'agguato e nonostante l'esistenza di altri possibili e
più facili bersagli da colpire con medesima "risonanza politica" (si
sottolinea come i giornalisti Simoni e Porzio abbiano in quella medesima
giornata girato per Mogadiscio disarmati e senza scorta) comprovano ancora che
l'obiettivo era precisamente individuato ed inoltre che esso era stato scelto
non già per attuare una azione dimostrativa ma per perseguire altri precisi
scopi. E che questi scopi siano da individuarsi nella eliminazione e definitiva
tacitazione della Alpi e di chi collaborava professionalmente con la
giornalista perché divenuta costei estremamente "scomoda" per
qualcuno è ipotesi non seriamente contestabile alla luce non solo di quanto
sopra argomentato ma anche degli elementi e delle considerazioni che seguono.
Gli argomenti
trattati dalla giornalista durante il colloquio avuto poco prima della sua
partenza per Bosaso con Faduma Mohamed Mamud nonché quelli oggetto
dell'intervista con il sultano di Bosaso difficoltosamente ottenuta,
l'interesse dimostrato in relazione al sequestro della nave della società
Shifco, la visita dei pozzi oggetto di uno scandalo connesso con la
cooperazione, il tenore della telefonata intercorsa tra la Alpi ed il suo
caporedattore Massimo Loche nel corso della quale la giomalista aveva
anticipato al collega di avere in mano "cose molto grosse", nonché il
bisogno avvertito dalla giornalista al suo rientro a Mogadiscio di
immediatamente incontrarsi con altri giornalisti, tra i quali i colleghi
dell'ANSA, "per verificare le cose" (così come comunicato alla
redazione con una telefonata ricevuta dal suo collega Flavio Fusi), sono tutte
circostanze che inducono a fondatamente ritenere che Ilaria Alpi avesse nella
sua attività di giornalista scoperto fatti ed attività connesse con traffici
illeciti di vasto ambito. La notorietà della giornalista, la conoscenza diffusa
delle sue attività e dei suoi ultimi movimenti in Bosaso in ragione dei
contatti avuti (con la detta Faduma appartenente al clan Abgal inquadrato nella
fazione di Ali Mahdi; con il sultano dei Bosaso appartenente alla fazione dei
Migiurtini ed alleato con Ali Mahdi; con il responsabile UNOSOM a Bosaso che
aveva tentato di mettere in comunicazione la Alpi con uno dei marinai italiani
della nave Shifco sequestrata; con i responsabili della organizzazione non
governativa "Africa 70"; con alcuni colleghi e con Giancarlo
Marocchino incontrati a casa di costui la sera prima della partenza per
Bosaso), l'imminenza dei servizio della Alpi relativo a quanto visto ed appreso
a Bosaso (la cui trasmissione tramite l'antenna satellitare dell'albergo era
prevista per la giornata del 20/3/94), l'allarme suscitato in chi era coinvolto
a qualsiasi titolo nei traffici illeciti ed il timore nutrito per la
divulgazione delle notizie apprese dalla Alpi, la conseguente necessità di
evitare siffatta divulgazione sono le ulteriori circostanze che hanno segnato
irreparabilmente il destino di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin e costituiscono
-ragionevolmente- le prime l'antefatto nonché le ultime due il movente dei
delitti per i quali è processo.
L'individuazione
del movente in quello sopra precisato non si pone in contrasto con lo
svolgimento dell'agguato secondo le modalità emerse nel corso del dibattimento
di primo grado.
La ricostruzione
dell'agguato quale operata nella sentenza impugnata è verosimile, aderente alle
risultanze processuali, non in contrasto con alcun dato emerso in atti. Ed
invero circa l'orario ed il luogo, circa l'attribuzione della consumazione
degli omicidi ad un gruppo di sette somali viaggianti a bordo di una auto Land
Rover, circa le modalità generali dell'aggressione (immediata messa in moto
della Land Rover dopo la partenza dell'auto Toyota utilizzata dalla Alpi e dal
Hrovatin, risaliti a bordo dopo l'accesso all'hotel Hamana; tallonamento,
superamento e blocco dopo qualche decina di metri di tale ultima vettura da
parte della Land Rover; discesa a terra di due occupanti della Land Rover
provvisti di armi; esplosione di più colpi di arma da fuoco sia da parte di
costoro sia da parte dell'uomo di scorta dei due italiani; retromarcia della
Toyota fino a sormontare con la parte posteriore un marciapiede ed urtare
contro un muro), le risultanze processuali sono univoche e sostanzialmente non
contestate da alcuno.
I riferimenti di
Ferdinando Salvati - che trovavasi in quel momento presso il compound dell'ex
ambasciata italiana, ossia in zona assai prossima al luogo dell'agguato - al
rumore di due o tre raffiche di arma da fuoco sentite intorno alle ore 15
nonché alla notizia di una sparatoria fornitagli subito dopo da alcuni poliziotti
somali, le dichiarazioni di Giancarlo Marocchino e di coloro che intervennero
poco dopo la consumazione degli omicidi (i giornalisti Giovanni Porzio e
Gabriella Simoni), le comunicazioni intercorse nell'immediatezza dei fatti tra
il Marocchino e Giorgio Cannarsa e tra quest'ultimo ed il personale della nave
Garibaldi. quanto riferito dai militari italiani Michele Tunzi e Stefano Orsini
e dal dipendente del SISMI Alfredo Tedesco (i quali, direttisi con altri
militari verso il luogo dove avevano appreso essere stata attuata
l'aggressione, erano poi confluiti al "porto vecchio" dove avevano
saputo essersi diretto il Marocchino con le vittime) consentono di inquadrare
in termini di tempo e luogo sufficientemente esatti il fatto per cui è processo
e confortano quanto in proposito dichiarato dai testi oculari, offrendo altresì
un parziale riscontro al resoconto di costoro in ordine alla dinamica
dell'aggressione. Se infatti a questi ultimi occorre - con tutta evidenza -
fare principale riferimento per quanto concerne le specifiche modalità
dell'aggressione, la visione della scena del fatto e la quasi immediata
constatazione dell'accaduto da parte di alcuni dei testi sopra indicati
contribuiscono senz'altro al chiarimento dei fatti e costituiscono in proposito,
unitamente alle riprese effettuate da Vittorio Lenzi concernenti il recupero
dei corpi delle vittime, alle fotografie dell'auto Toyota danneggiata scattate
da Remigio Benni e Wladimiro Odinzov ed ai risultati degli accertamenti
medico-legali-balistici, ulteriori elementi di valutazione.
Si impone, in
relazione appunto alle modalità specifiche dell'aggressione, la attenta
disamina degli accertamenti espletati in ordine alla dinamica delle uccisioni
ed al tipo di armi utilizzate.
Se per quanto
riguarda Miran Hrovatin non è mai sorto dubbio alcuno in ordine alla
riconducibilità della sua morte ad un colpo esploso a distanza da un fucile
d'assalto tipo AK 74 o simile che lo aveva attinto al capo, differenti opinioni
(così come riportate più sopra) sono state di contro espresse in ordine alle
modalità di esplosione del colpo che ha ucciso Ilaria Alpi - a distanza ovvero
a contatto - ed al tipo di arma utilizzata - arma corta ovvero fucile tipo
Kalashnikov - all'esito degli accertamenti condotti dai consulenti del P.M. e
delle parti civili nonché dai periti nominati dalla Corte di primo grado.
In proposito
questa Corte condivide le considerazioni (da intendersi qui richiamate
integralmente) svolte dai primi giudici che hanno ritenuto di privilegiare
quanto affermato dai periti Benedetti e Torre. Si sottolineano: la completezza
degli accertamenti espletati dai periti; la quota inconsuetamente elevata di
antimonio presente nel nucleo di piombo estratto dal collo di Ilaria Alpi.
sovrapponibile solo a quella rilevata su proiettile di cartuccia IK 7,62 x 39
per fucile Kalashnikov presentante - diversamente dai nuclei di piombo di altri
proiettili posti a confronto, ivi compresi quelli cal.9 - grande analogia sotto
ogni aspetto con il reperto in questione; la corrispondenza, appunto, tra le
caratteristiche morfologiche del frammento di blindatura rinvenuto all'interno
dell'auto Toyota e la composizione chimica del frammento di nucleo rinvenuto
nel cranio della Alpi e delle particelle di lega piombo/antimonio rinvenute sui
reperti anatomici e sull'indicato frammento di blindatura con le
caratteristiche morfologiche e la composizione chimica del nucleo di proiettili
7,62 x 39 montati su cartucce allestite dall'arsenale jugoslavo Igaman Zavod di
Konjic; il positivo raffronto tra i dati emersi in sede di analisi dei reperti
ed i risultati delle prove di sparo; il conseguente rafforzamento della
fondatezza dell'opinione espressa dal perito Carlo Torre circa la non
riconducibilità alla categoria dei "residui da sparo" delle varie tracce
e particelle individuate da alcuni dei consulenti come "GSR"; la
facilità di errore nella individuazione dell'origine ditali particelle ove non
tenuti presenti e correttamente valutati i dati emersi in ordine alla
composizione del proiettile (specie quello relativo alla quantità di antimonio)
e quelli emersi in sede di raffronto tra reperti giudiziari e reperti
sperimentali; la significativa presenza nei "campioni biologici"
pertinenti ad Ilaria Alpi e nella parte di camiciatura rinvenuta all'interno
dell'auto Toyota di identici materiali estranei costituiti da filamenti rossi e
bianchicci e da masserelle di spugna sintetica chiaramente riconducibili al
materiale costituente il sedile dell'auto Toyota; l'impossibilità di
dissociazione, nonostante eventuali ostacoli incontrati, di un proiettile
sparato a breve distanza con arma corta e la riconducibilità - anche in ragione
dell'esito delle prove di balistica terminale effettuate dal perito Benedetti -
del frammento di acciaio rinvenuto nel cranio di Ilaria Alpi ad un elemento
metallico delle strutture interne dell'auto Toyota; la usuale dissociazione, di
contro, di un proiettile sparato da arma lunga ove incontrati ostacoli simili
ad un parabrezza di automobile; la ovvia esclusione di uno sparo con arma lunga
a brevissima distanza dato che in siffatto caso si sarebbe determinato lo
scoppio del cranio; la carenza, in sede di esame del cuoio capelluto, di tracce
rapportabili a bruciature o particelle di sparo a carico dei fusti dei peli.
Peraltro, ad
ulteriormente comprovare la fondatezza delle conclusioni dei periti (in
sintesi: il proiettile che ha attinto ed ucciso Ilaria Alpi è stato esploso a
distanza, dall'esterno dei veicolo ove trovavasi la vittima, con traiettoria
antero-posteriore rispetto all'automezzo, da un fucile cal. 7,62 x 39 tipo
Kalashnikov o simile), si rileva: che nel corso della prima ispezione dei
cadaveri da parte del personale medico della nave Garibaldi non sono state
osservate bruciature a carico dei capelli, della ferita al capo e delle mani
della Alpi; che parimenti in sede di autopsia non sono stati rilevati i segni
caratteristici - ustioni, affumicatura e tatuaggio - dello sparo esploso a
contatto o nell'ambito delle brevissime distanze; che il secondo collegio di
consulenti nominati dal P.M. ha, pur mantenendo le proprie diverse conclusioni,
dato atto in sede dibattimentale della atipia della lesione al cuoio capelluto
rilevata sulla Alpi rispetto a quelle classiche del colpo a vicinanza e della
non chiara evidenziazione di quell'impronta che aveva indotto in un primo
momento altra consulente (che era poi giunto a diversa conclusione in base agli
altri elementi acquisiti) a ritenerla riferibile all'asta guidamolla; che anche
da parte di tale collegio di consulenti si è rilevata la presenza nei reperti
anatomici di corpi estranei quali schegge metalliche, frammenti di vetro, fibre
tessili e schiuma di polistirolo del tipo di quella utilizzata nell'imbottitura
di poltrone e sedili di autovetture; che la spiegazione data in ordine a tale
presenza - possibile applicazione di un silenziatore all'arma utilizzata- oltre
a non apparire con tutta evidenza convincente in relazione a tutti i corpi
estranei rinvenuti, non è stata supportata da alcuna prova sperimentale; che
analogamente anche le altre conclusioni rassegnate non sono state supportate
dall'esito di alcuna prova.
Inoltre non può
non riconoscersi la plausibilità della considerazione svolta dai primi giudici
circa la singolarità di modalità diverse delle due uccisioni (per essere state
le due vittime colpite da proiettili esplosi da armi differenti e da diversa
distanza) in un contesto nel quale sicuramente si sono sparate raffiche di
fucili automatici all'indirizzo dell'auto a bordo della quale entrambi gli
italiani si trovavano.
Tenuto conto di
quanto sopra appare di tutta evidenza l'inutilità dell'ulteriore accertamento
tecnico che si è richiesto in relazione alla deposizione di Francesco Chiesa,
atteso che l'asserito diverso posizionamento all'interno dell'auto Toyota del
frammento di blindatura non influirebbe comunque sui risultati peritali sia per
l'impossibilità - in base alla stessa deposizione Chiesa - di una esatta
individuazione del punto di reperimento, sia per la diversa traiettoria
compiuta dalla scamiciatura e dal nucleo del proiettile che ha attinto la Alpi
in ragione della scissione conseguita plausibilmente all'impatto contro il
parabrezza (così come dalle eseguite prove di tiro), sia perché ben può
riferirsi tale reperto, oltre che al proiettile che ha ucciso Ilaria Alpi,
anche ad un qualsiasi altro proiettile similare esploso verso gli occupanti
della Toyota.
Da ultimo,
concludendo in ordine ai risultati medico-legali-balistici, questa Corte vuole
sottolineare come il risultato degli accertamenti tecnici - che si è ritenuto
di privilegiare e condividere - non si ponga in contrasto con quella
individuazione del movente che si è più sopra prospettata; ed invero una
aggressione condotta secondo le modalità sopra descritte, con raffiche di colpi
esplosi da armi micidiali quali i fucili automatici o semiautomatici del tipo
indicato dai periti, senza la possibilità (per la presenza di un solo uomo di
scorta, per la preponderanza di uomini e mezzi dei commando assalitore, per il
prevedibile atteggiamento di sola difesa da parte dei presenti sul luogo) di
una effettiva e rilevante reazione degli aggrediti o in favore di essi, rendeva
certi in ordine al raggiungimento del fine proposto - la eliminazione e
definitiva tacitazione di Ilaria Alpi e dei suo accompagnatore - pur senza ricorso
a colpi di pistola esplosi a contatto.
Le condivise
conclusioni peritali costituiscono un rilevante elemento di riscontro alle
deposizioni rese dai testi oculari Sid Alì Mohamed Abdi, Mohamud Nur Aden e
Ahined Alì Rage detto "Gelle", i primi due rispettivamente autista e
uomo di scorta della Alpi e di Hrovatin, il terzo asseritamente presente sul
luogo dell'aggressione, i quali hanno concordemente e pervicacemente riferito
che gli aggressori avevano esploso i colpi senza avvicinarsi in modo significativo
all'auto Toyota, Tali conclusioni vanificano altresì le ipotesi pur ventilate
di una responsabilità diretta dell'uomo di scorta che, sparando dal cassone,
avrebbe attinto il Hrovatin nonché soprattutto dell'autista che avrebbe
utilizzato la pistola di cui era in possesso per uccidere la Alpi con un colpo
esploso pressoché a contatto.
Siffatte ipotesi
oltre che smentite dai dati tecnici sono francamente prive di qualsiasi
supporto probatorio ed anzi contraddette da quanto emerso in atti circa la
piena affidabilità dell'autista e dell'uomo di scorta (quest'ultimo solo
ritenuto un po' impulsivo). Ed infatti: l'Abdi era l'autista al quale
solitamente ricorreva Massimo Alberizzi, giornalista del Corriere della Sera,
che lo aveva indicato ad Ilaria Alpi e che nuovamente ha ricorso a lui dopo
l'agguato risultato mortale per la Alpi e per il Hrovatin: di costui la Alpi
aveva piena fiducia e si era servita più volte; in un'occasione l'uomo aveva
sottratto la giornalista ad una aggressione (cfr. sul punto la deposizione di
Massimo Alberizzi all'udienza dei 23/3/99); in ragione della comune etnia Bantù
e della neutralità del loro clan di riferimento - quello degli Shiqal -
rispetto ai vari altri clan somali in lotta sia l'Abdi sia il Nur Aden
garantivano la sicurezza dei loro trasportati attraverso le varie zone di
Mogadiscio controllate dall'uno o dall'altro clan.
Quanto alle
dichiarazioni da costoro rese in ordine alla dinamica dell'agguato la loro
ricostruzione della vicenda, tenuto doverosamente conto della soggettiva
percezione dei fatti. delle ovvie lacune nei ricordi, della fulmineità
dell'attacco e della particolare tensione di quei tragici momenti, sono
significativamente concordanti fra loro nonché, nel loro impianto generale, con
il resoconto sui medesimi eventi effettuato dal "Gelle". La disamina
attenta delle varie dichiarazioni rilasciate da Sid Ali Mohamed Abdi (s.i.t.
del 17/7/97, s.i.t. del 12/1/98, s.i.t. del 20/1/98, verbale di audizione
davanti alla Commissione Governativa Gallo, dichiarazioni dibattimentali), da
Mohamud Nur Aden (verbale 17/7/97) e da Ahmed Ali Rage (verbali del 10/10/97 e
dell'11110197) non evidenzia infatti discordanze circa la presenza sul posto
nei pressi dell'hotel Hamana di una auto Land Rover con a bordo sei uomini
armati oltre all'autista, la pronta messa in moto di tale veicolo dopo la
partenza dell'auto Toyota, il tallonamento per qualche decina di metri, il
blocco di quest'ultima vettura, la discesa dalla Land Rover di due persone
armate ed il loro posizionamento d'attacco dinanzi alla Tovota, l'esplosione di
alcuni colpi sia da parte di costoro sia da parte dell'uomo di scorta assiso
sul cassone della Toyota, la retromarcia tentata dall'autista di tale vettura,
l'immediato allontanamento degli aggressori, il successivo arrivo di Giancarlo
Marocchino e di due giornalisti italiani (Simoni e Porzio), il trasferimento
dei due corpi dall'auto Toyota all'autovettura del Marocchino, il loro
trasporto al "porto vecchio".
Ebbene se si
considera che l'Abdi ed il Nur Aden erano certamente sul posto, che parimenti
non può nutrirsi dubbio alcuno sulla contemporanea presenza di Ahmed Ali Rage
(l'esito dell'accertamento disposto da questa Corte con raffronto tra
fotografie e filmato - ed egregiamente svolto dal tecnico all'uopo nominato che
ha dato congruamente conto della metodica seguita e dei risultati raggiunti -
ha definitivamente ed univocamente comprovato che il teste trovavasi sul luogo
dell'agguato nei momenti ad esso immediatamente successivi). che quanto
prospettato dai testi circa le modalità della esplosione dei colpi ed il tipo
di armi utilizzate ha trovato riscontro nelle conclusioni rassegnate dai periti
di ufficio, che la videoripresa effettuata da Vittorio Lenzi e le fotografie
successivamente scattate dell'auto Toyota offrono un ulteriore riscontro al
racconto dei testi in relazione ad alcuni particolari da costoro riferiti
(attacco frontale rispetto all'autovettura, parziale posizionamento dell'auto
Toyota sul marciapiede e contro un muro, trasferimento dei corpi sull'auto del
Marocchino, imbrattamento dell'abbigliamento dell'Abdi con il sangue sgorgato
dalle ferite dei Hrovatin, leggera ferita riportata da Nur Aden sulla fronte),
che i testi Marocchino, Porzio e Simoni hanno confermato altre circostanze pure
riferite (trasferimento dei corpi sull'auto del Marocchino, loro trasferimento
al "porto vecchio", presenza dell'Abdi e del Nur Aden anche al
"porto vecchio", pagamento del compenso all'autista presso l'ufficio
del Marocchino), deve convenirsi sulla generale attendibilità del resoconto dei
tre testimoni sopra indicati circa lo svolgimento dei fatti.
A fronte di ciò
le discordanze o contraddizioni che pur sono rilevabili nelle dichiarazioni di
tali testimoni assumono una valenza minima che non inficia la loro complessiva
attendibilità, tanto più concernendo tali discordanze o contraddizioni
circostanze marginali ovvero altrimenti spiegabili.
Ed invero dei
tutto marginale ed ininfluente al fine di vagliare l'attendibilità dei testi
appare la circostanza diversamente riferita relativa all'accesso presso l'hotel
Hamana di entrambi gli italiani (come riferito dall'Abdi e dal Nur Aden) ovvero
della sola Alpi (come riferito dal "Gelle"), considerati il diverso
punto di osservazione di quest'ultimo rispetto all'autista ed all'uomo di
scorta della Alpi, la maggiore ovvia attenzione prestata da costoro in
relazione ai movimenti dei loro "datori di lavoro". il possibile
annebbiamento dei ricordi in relazione ad una siffatta marginale circostanza in
ragione del tempo trascorso prima di rendere il "Gelle" la sua
deposizione.
Quanto alle
contraddizioni nelle quali è incorso Sid Ali Mohamed Abdi circa il tipo di armi
impugnate dagli aggressori, sempre comunque chiaramente e correttamente
indicate quali fucili e non quali armi corte, si sottolinea come il teste abbia
dimostrato di non essere un conoscitore di armi, tanto da incorrere in un
macroscopico errore nell'indicare il calibro della pistola in suo possesso, e
come peraltro richiedere in un uomo che svolge il lavoro di autista, che non è
un militare né persona usa per mestiere od altro a maneggiare, costruire,
riparare o commerciare armi, la capacità di indicare con esattezza tipo o
modello di fucile da altri impugnato sia pretesa irragionevole e fuorviante.
Circa poi le
difformità in relazione alle circostanze attinenti alla pistola di cui l'Abdi
era in possesso al momento dell'agguato si rileva innanzi tutto come le
iniziali reticenze del teste sul punto appaiano comprensibilmente dettate dal
timore di venire implicato quanto meno a livello di sospetto nella vicenda (si
era ventilata e si sosteneva in relazione all'uccisione di Ilaria Alpi
l'ipotesi di uno sparo a contatto con arma corta); quanto alle altre non
perfettamente coincidenti dichiarazioni relative al numero di colpi esplosi -
uno o due - ovvero alla posizione di tiro assunta - dall'interno della vettura
ovvero dall'esterno - la marginalità delle circostanze, l'ininfluenza della
questione, le incomprensioni che certo si sono verificate durante le
deposizioni e verbalizzazioni con ausilio di interprete, la diversa percezione
che ognuno dei testi ha avuto dei comportamenti degli altri (è per esempio del
tutto plausibile che il "Gelle" non abbia percepito i colpi di
pistola né notato questo specifico comportamento dell'Abdi considerate le ben
più percepibili raffiche di fucile d'assalto coprenti ogni altro rumore)
spiegano ragionevolmente il dato e non consentono di trarre da esso elementi
negativi in ordine all'attendibilità dei testimoni.
Ben più rilevanti
e quindi da valutare attentamente appaiono le contraddizioni relative
all'ascrivibilità del primo colpo esploso nonché alla presenza o meno in loco
subito dopo la perpetrazione degli omicidi di militari italiani.
Pur condividendo
in ordine alla prima circostanza le argomentazioni dei primi giudici e pur
ritenendo quindi non corrispondenti al vero le dichiarazioni rese sul punto
dall'Abdi e dal Nur Aden, che hanno pervicacemente sostenuto di non avere il
secondo esploso per primo un colpo di fucile ma di avere egli risposto al fuoco
degli aggressori, rileva la Corte come il mendacio (in cui non incorre il
"Gelle") trovi una plausibile spiegazione nel comune intendimento dei
due testi, timorosi entrambi della possibile valutazione negativa del
comportamento tenuto nell'occasione da Mohamud Nur Aden, di evitare rilievi di
sorta nei confronti di quest'ultimo, oltre tutto ritenuto nell'ambiente persona
impulsiva; peraltro il contrasto tra i detti testi e Ahmed Ali Rage,
specificatamente ed accuratamente sentiti in ordine a siffatta circostanza e
ciò nonostante rimasti fermi nella loro prospettazione, è indicativo della
insussistenza di sospettate concordate versioni e di costruite versioni in
corso di indagine.
Quanto alla
presenza o meno di militari italiani e poliziotti. somali sul luogo
dell'agguato occorre tenere presente al fine di una corretta valutazione delle
relative dichiarazioni dell'Abdi il ritmo frenetico dei momenti successivi
all'agguato, i convulsi interventi succedutisi in quell'arco di tempo di
dimensioni piuttosto ridotte intercorso tra la sparatoria ed il trasferimento a
bordo dell'elicottero sollevatosi dalla nave Garibaldi ed atterrato al
"porto vecchio, l'accorrere di più persone, la confusione e l'emozione di
tutti i presenti, la possibile errata percezione di alcune circostanze ovvero
la sovrapposizione ed il rimescolamento di fatti e comportamenti. Come ha
acutamente osservato il P.G., all'uopo richiamando la descrizione dei proprio
stato d'animo in quei momenti effettuata dalla giornalista Gabriella Simoni
accorsa sul luogo quasi nel l'immediatezza del tragico fatto, le marginati ed
ininfluenti contraddizioni in ordine alla ricostruzione delle fasi susseguenti
al mortale agguato non possono costituire strumento per la delegittimazione
processuale dei testi sotto il profilo dell'attendibilità. E dunque se può
ritenersi processualmente provato che nessun militare italiano si è recato sul
posto dell'agguato prima, durante o subito dopo il trasferimento dei corpi
delle vittime dall'auto Toyota all'auto di Marocchino, deve nel contempo
tenersi presente: che mezzi militari italiani si sono uniti nei pressi dei
"porto vecchio", dopo essere giunti ad un incrocio vicinissimo al
luogo dell'agguato ed essere stati colà indirizzati da alcuni poliziotti
somali, al corteo di auto proveniente dal luogo dell'agguato; che tra i due
luoghi la distanza è minima; che al "porto vecchio" intervenne, oltre
ai militari provenienti dal "porto nuovo" tra i quali pure il
dipendente del SISMI Alfredo Tedesco, anche il capitano Ferdinando Salvati
insieme ad altro ufficiale italiano; che il Salvati, quando ancora non era a
conoscenza del trasporto da altri effettuato dei corpi delle vittime al
"porto vecchio", aveva mandato sul luogo dell'agguato poliziotti
somali e militari italiani per provvedere al recupero dei corpi; che lo stesso
Salvati ha precisato di essersi poi personalmente recato sul luogo
dell'agguato; che, in ragione di tali ultime circostanze, devono ritenersi
corrispondenti al vero l'affermazione del "Gelle" relativa all'arrivo
di militari italiani circa un'ora dopo l'uccisione della giornalista e
dell'operatore nonché le dichiarazioni dell'Abdi circa l'intervento di
poliziotti somali; che nel filmato dei Lenzi è individuabile un poliziotto
somalo; che, atteso il ricordato confluire di militari italiani nei pressi
della zona dell'agguato ed al -'porto vecchio", il teste Abdi ben può nei
suoi ricordi essere incorso -comprensibilmente- in una qualche sovrapposizione
di elementi di tempo e luogo, senza che ciò valga a minare la sua complessiva
attendibilità.
Alla stregua di
tutte le considerazioni sopra esposte deve pertanto convenirsi
sull'attendibilità dei testi Sid Ali Mohamed Abdi, Mohamucl Nur Aden e Alimed
Ali Rage e corrispondente al vero, nel suo impianto generale, la loro ricostruzione
dei fatti.
La positiva
valutazione dell'attendibilità dei testi in relazione al loro resoconto dei
fatti (pur con quelle giustificate e comprensibili differenziazioni di cui si è
detto) va estesa anche a quelle specifiche dichiarazioni che riguardano
l'imputato Hashi Omar Hassan.
Il semplice
rilievo che costui, indicato quale uno dei sette componenti del commando che
ebbe ad assalire ed uccidere la giornalista Ilaria Alpi e l'operatore Miran
Hrovatin, sia l'unico imputato sottoposto al giudizio di questa Corte è con
tutta evidenza indicativo della incompletezza delle indagini e del non completo
chiarimento della vicenda, specie in relazione ai mandanti dei delitti e
considerato quanto più sopra argomentato relativamente al movente.
In proposito va
peraltro sottolineata la oggettiva difficoltà delle indagini da parte degli
inquirenti italiani considerato che l'agguato si è svolto in terra straniera.
che in quel periodo nella Somalia in preda a lotte claniche non vi era alcuna
autorità con poteri effettivi, che le strutture di polizia erano pressoché
inesistenti. che conseguentemente non vi era un interlocutore affidabile con il
quale svolgere comune attività d'indagine o che fosse autonomamente in grado di
attendibilmente investigare.
Ma, e ciò appare
meno comprensibile, nessuna idonea attività di raccolta di notizie in ordine
all'agguato risulta essere stata portata avanti dai vari organismi occidentali
all'epoca presenti in Somalia. Non spetta a questa Corte valutare ragioni e
circostanze che hanno in merito influito negativamente (per es. i ristretti
compiti di polizia militare svolti dal ridotto numero di carabinieri presenti
in quei giorni a Mogadiscio. ovvero il quasi già compiuto abbandono del
territorio da parte del contingente italiano e l'ambito delle esclusive
attività - connesse con la partenza - affidate ai responsabili, ovvero la ormai
svuotata di competenze residua attività diplomatica), ma non può non
constatarsi l'insufficienza ed inattendibilità degli accertamenti e dei
conseguenti rapporti redatti uno su incarico del comandante UNOSOIM e gli altri
dal funzionario del SISMI, oltre naturalmente a quello della Polizia Somala
della cui scarsa affidabilità si è già detto, tutti macroscopicamente non
rispondenti ai fatti, contrastati dalle risultanze processuali, senza alcun
supporto probatorio o indicazioni atte ad acquisire gli elementi di prova (cfr.
il tenore dei detti rapporti acquisiti agli atti, le deposizioni raccolte in
merito, le argomentazioni svolte in proposito dai primi giudici).
Uno sviluppo
nelle indagini - per quanto qui rileva - è stato però determinato dall'attività
svolta dal l'ambasciatore Giuseppe Cassini, inviato nell'ottobre 1996 in
Somalia con l'incarico di tentare una rappacificazione tra i clan somali nonché
con l'ulteriore raccomandazione espressamente ricevuta dal vicepresidente del
Consiglio dei Ministri di acquisire informazioni sui responsabili del duplice
omicidio.
A seguito di
informazioni ricevute da persone ritenute da lui affidabili (il capo della
delegazione europea a Mogadiscio Ahmed Washington) o indicategli come tali
dalla persona direttamente conosciuta (Abdi Salem Alimed Hassan, detto
"Shiino') è stato infatti individuato il teste Ahmed Ali Rage, della cui
certa presenza sul luogo dell'agguato al momento della sua consumazione e della
cui complessiva attendibilità si è sopra discusso, nonché successivamente
l'imputato Hashi Omar Hassan, indicato quale componente dei gruppo che aveva
materialmente commesso i due omicidi.
Nessun sospetto
può avanzarsi né alcun rilievo negativo può formularsi in ordine alle modalità
di reperimento del teste e di individuazione dell'imputato, considerato che
l'ambasciatore Cassini ha analiticamente indicato e correttamente condotto le
attività poste in essere per il conseguimento dell'incarico affidatogli e che
egli si è sempre mosso in sintonia con gli inquirenti informandoli di ogni
elemento di interesse acquisito. Quanto alle modalità di conduzione in Italia
dell'Hashi, deve rilevarsi: come anch'egli alla pari di altri somali lamentasse
di aver subito violenze da parte dei militari italiani di stanza in Somalia;
come, soprattutto, la Società degli Intellettuali Somali, in aperto contrasto
con l'ambasciatore Cassini che riteneva poco credibili le sue doglianze, avesse
premuto per l'inserimento del nominativo dell'Hashi fra quelli delle presunte
vittime che sarebbero state sentite dalla Commissione Gallo; come rispondesse a
criteri semplificativi di organizzazione ed a ragioni economiche
l'utilizzazione di un unico volo aereo per la convocazione in Italia sia delle
presunte vittime delle violenze sia dei testi del "caso Alpi" che la
Commissione Gallo aveva parimenti interesse a sentire.
Peraltro ciò che
rileva non sono le modalità con le quali è stata assicurata la presenza in
Italia dell'imputato ma piuttosto la consistenza e credibilità degli elementi a
suo carico nonché di quelle ipotesi che hanno fatto dubitare i primi giudici
della responsabilità del prevenuto.
Ebbene la tesi
del "capro espiatorio" immolato dall'autorevole capo somalo Ali Mahdi
in ragione della auspicata riconciliazione italo-somala è - ad avviso di questa
Corte - ipotesi logicamente non sostenibile, considerato: che sin dal gennaio
1997, dopo pochi mesi dall'inizio della sua missione in Somalia e assai prima dell'apparizione
sulla scena di Hashi Omar Hassan, l'ambasciatore Cassini era riuscito a far
incontrare e riconciliare le due fazioni rivali capeggiate da Ali Mahdi e da
Aidid; che il "caso Alpi", che pur aveva un peso nei rapporti
italo-somali, non aveva influito negativamente sul raggiungimento dell'accordo
e quindi sul buon esito della missione affidata all'ambasciatore Cassini; che,
di conseguenza, appare poco credibile un attivarsi del capo somalo Ali Mahdi
per una fittizia soluzione degli accertamenti relativi al duplice omicidio; che
una siffatta operazione appare ancor più poco credibile ove si valuti che
l'imputato appartiene al clan di Ali Mahdi e che in suo favore hanno deposto
testi pure appartenenti al clan Abgal e sui quali certo avrebbe diversamente
influito Ali Mahdi ove costui avesse inteso di sacrificare uno dei suoi pur di
raggiungere i suoi scopi; che, così come sottolineato da Giuseppe Cassini,
ciascuna delle due fazioni ed ognuno dei vari clan allorché si affrontava la
questione del duplice omicidio addossava la responsabilità dell'agguato alla
fazione od al clan contrapposto; che peraltro, anche a voler ritenere possibile
l'ipotesi del capro espiatorio, non si vede perché Ali Mahdi abbia dovuto
ricorrere a persona estranea alla vicenda (che in ipotesi avrebbe anche potuto
inoppugnabilmente dimostrare la propria innocenza, facendo così naufragare
l'intento perseguito) e non già uno degli effettivi responsabili.
Né può ritenersi
implicata nell'avanzata ipotesi del "capro espiatorio" la SIS (la
Società degli Intellettuali Somali) che avrebbe per cosi dire
"spinto" l'imputato in Italia imponendone senza ragione il suo
inserimento nella lista delle vittime di violenze da parte dei militari
italiani, atteso che l'episodio denunciato dall'Hashi, seppure ritenuto non
credibile da Cassini, era noto in Somalia (ne hanno parlato anche i testi
Faduma Moliammed Mamud, Abukar Moallin Hassan e Moahmud Madina Mohamed) ed era
considerato dai somali ed anche dalla SIS come uno degli episodi maggiormente
significativi.
Restano da
vagliare gli specifici elementi di accusa raccolti a carico dell'imputato,
costituiti dalle dichiarazioni che lo riguardano rese dai testi Ahmed Ali Rage
e Sid Alì Mohamed Abdi e dai riconoscimenti da costoro operati.
La già
sottolineata certa presenza del "Gelle" davanti all'hotel Hamana e
l'attendibilità delle dichiarazioni da costui rese in ordine allo svolgimento
dei drammatici fatti inducono a ritenere attendibili anche le dichiarazioni del
teste relative all'Hashi, tanto più che non sono emersi ragioni di attrito fra
i due né un qualsivoglia interesse del primo ad elevare una falsa accusa. I
contatti dei teste con l'ambasciatore Cassini, determinati plausibilmente dalla
notizia immediatamente diffusasi in Somalia del l'interessamento
dell'ambasciatore italiano ad ottenere utili indicazioni in ordine al duplice
omicidio, sono stati lineari, improntati ragionevolmente da accurato riserbo,
non accompagnati da richieste di denaro o di altri vantaggi; il fatto che siano
intercorsi a distanza di oltre tre anni dai fatti non inficia la credibilità
del teste ma è anzi indicativo dei suo intendimento di far pervenire le sue
informazioni. senza trarre da esse alcun profitto, solo a persona affidabile
che non le avrebbe strumentalizzate né distorte, oltre che naturalmente del
comprensibile timore di rappresaglie (nonostante l'avvenuta perpetrazione dei
delitti da parte di un gruppo di persone non travisate che avevano a lungo
sostato sul luogo dell'agguato frequentato da varie persone, nessuno ha inizialmente
parlato ed un muro di omertà ha coperto i responsabili, così come in prosieguo
la paura ha influito in corso di indagini su alcuni testimoni quali Hussein
Alasow Moahmed e Abdi Moahmed Omar, percepibilmente attanagliati da autentico
terrore).
Il teste
"Gelle" ha con precisione e coerenza mantenuto ferma la sua accusa
sia nei suoi colloqui con l'ambasciatore Cassini sia con gli inquirenti; ha
fatto i nomi di varie persone che erano presenti con lui sul luogo
dell'agguato, così dimostrando di non aver timore di smentite (lo stesso
imputato ha individuato nel filmato in atti una delle persone -Hussein Bahal-
indicata come presente sul luogo dell'agguato dal "Gelle"); ha fatto
cenno a circostanze (le ragioni della sua permanenza davanti all'hotel Hamana.
la dislocazione della sua casa, i suoi movimenti subito dopo la sparatoria)
facilmente controllabili; ha pervicacemente insistito sulla sua prospettazione
dei fatti - esplosione del primo colpo da parte dell'uomo di scorta e uccisione
dei due italiani con colpi esplosi a distanza - nonostante l'allora diverso
quadro probatorio: ha accusato Hashi ma senza attribuirgli il ruolo di
sparatore. Né è ipotizzabile un errato ricordo della fisionomia dell'aggressore
da parte dei teste e quindi del riconoscimento dallo stesso operato, attesi
l'incontro avvenuto tra il "Gelle" e l'Hashi qualche settimana dopo
il duplice omicidio, il tenore del colloquio intercorso tra i due e
l'ammissione - in quell'occasione - da parte dell'imputato della sua partecipazione
all'agguato.
In conclusione
l'attendibilità generale del teste, la carenza di sentimenti di avversione nei
confronti dell'accusato, la carenza di contraddizioni ed incertezze nelle
dichiarazioni relative al coinvolgimento nei fatti dell'imputato nonché il riscontro
che esse hanno trovato nella deposizione del teste Abdí consentono ed anzi
impongono di ritenere probatoriamente valido il riconoscimento, da parte di
Ahmed Ali Rage, di Hashi Omar Hassan quale uno degli aggressori.
L'accennato
supporto probatorio costituito dalla deposizione di Alì Mohamed Sid Abdi, nella
parte relativa all'Hashi, è peraltro elemento di prova autonomo - e non solo di
mero riscontro - nei confronti dell'imputato Hashi Omar Hassan.
La generale
attendibilità del teste Abdi ed in particolare la constatata sostanziale
rispondenza al vero del suo resoconto sui fatti (a parte la sua comprensibile
reticenza ad affermare che l'uomo di scorta aveva esploso il primo colpo)
inducono a ritenere attendibile anche la parte delle sue dichiarazioni relative
all'imputato.
Se è vero che Alì
Mohamed Sid Abdi ha sempre dichiarato (al giornalista Massimo Alberizzi e. poi
agli inquirenti) di non conoscere gli aggressori e quindi di non poter indicare
elementi utili alla loro individuazione, è altresì incontestabile che egli,
essendo stato presente ai fatti ed anzi in essi coinvolto in prima persona, ha
visto gli aggressori e può quindi - in via di ipotesi - essere in grado di
riconoscerli; e ciò tanto più se si tiene presente che nel periodo di tempo in
cui ha aspettato la giornalista e l'operatore al di fuori dell'hotel Hamana
egli ha avuto modo di scorgere e di soffermare la sua attenzione sugli uomini
armati che stazionavano nei pressi a bordo dell'auto Land Rover.
La vicinanza tra
tale automobile e quella condotta dal teste, il comune approvvigionamento di
the - da parte sua e da parte degli
uomini della Land Rover- presso la bancarella di Adar Ahmed Omar, l'essere egli
passato proprio per andare a rifornirsi della bevanda lungo la fiancata della
Land Rover così che lo stesso ha ben potuto notare sia gli uomini che vi erano
a bordo sia le armi di cui erano muniti, soprattutto la ovvia attenzione che
per le mansioni di autista di giornalisti stranieri provvisti di scorta egli
portava verso tutto ciò che poteva costituire un pericolo (e tale poteva certo
essere un gruppo di uomini armati mai notati al seguito di altri giornalisti o
delle persone solitamente scortate) costituiscono circostanze che ben spiegano
la memorizzazione delle fisionomie degli uomini che trovavansi a bordo della
Land Rover, nulla rilevando in senso negativo ai fini di tale memorizzazione la
successiva concitazione e rapidità dell'aggressione e la discesa a terra
dall'auto degli aggressori di due soli di essi ed anzi avendo concorso il successivo
tragico evento a maggiormente rafforzare l'avvenuta memorizzazione.
Quanto alle
circostanze nelle quali si è verificato il riconoscimento da parte dell'Abdi
nessuna perplessità può derivare dalla sottolineata interruzione della
escussione dei teste quale risulta dal verbale di s.i.t. in data 12/1/98; a
parte le ragionevoli motivazioni fornite in merito dal commissario Giannini, la
iniziale reticenza del teste a riferire di aver riconosciuto uno degli
aggressori in una delle persone viste nell'aereo che il giorno prima lo aveva
portato in Italia appare del tutto comprensibile in ragione della nomea che
accompagnava l'Hashi, dello "sguardo strano" che lo stesso gli aveva
rivolto in aereo e del timore nutrito, sentimento questo poi superato in virtù
della paziente opera di tranquillizzazione degli inquirenti in ordine al cui
agire ogni altra ipotesi è pura illazione.
Anche in
relazione al riconoscimento quindi deve convenirsi sull'attendibilità dei teste
Abdi in quanto lineare, non contraddittorio, coerente e convincente, a sua
volta riscontrato dal riconoscimento operato da Ahmed Ali Rage.
Deve infine
sottolinearsi in relazione ai detti riconoscimenti come i due testi che ne sono
autori abbiano dimostrato di non avere subito interferenze o reciproche influenze.
In proposito è sufficiente ricordare: che gli stessi appartengono a clan
diversi (il "Gelle" appartiene al clan Abgal ed alla fazione di Ali
Malidi; l'Abdi è di etnia Bantù ed estraneo alle lotte claniche); che mentre
uno conosceva l'Hashi di persona e di nome già da prima dell'agguato l'altro
non lo aveva mai visto in precedenza e ne ignorava le generalità; che in ordine
allo svolgimento dei fatti ciascuno ha riferito quanto percepito senza
palesemente concordare alcunché; che i due si sono recisamente contrastati
sulla questione (già più sopra valutata) della attribuibilità del primo sparo.
Gli elementi
acquisiti a carico dell'imputato Hashi Omar Hassan non sono vanificati
dall'alibi da costui offerto, francamente sopravvalutato probatoriamente dai
giudici di primo grado.
Le affermazioni
dei tre testimoni indotti dalla difesa circa l'infermità del nonno
dell'imputato ed anzi circa la stessa esistenza in vita di tale nonno (tra
l'altro dai tre testi indicato sotto nominativi differenti ed altresì diversi
dal nominativo dell'imputato) sono rimaste prive di ogni riscontro seppure ciò
fosse facilmente .acquisibile tramite una qualche certificazione sanitaria;
alcune delle circostanze riferite appaiono quanto meno assai singolari avuto
riguardo al contesto sociale (ci si riferisce all'ospitalità che la moglie del
teste Abukar Moalin Hassan avrebbe riservato in casa propria all'imputato in
assenza dei marito e senza il di lui preventivo consenso); altre, quali le
separate modalità di raggiungimento del villaggio da parte di Hashi e di Abukar
(il primo ha riferito di avere effettuato il viaggio per Adjali a bordo di un
autocarro M3 con un tempo di percorrenza doppio rispetto a quello che avrebbe
impiegato accompagnandosi all'Abukar che ogni venerdì chiudeva il suo negozio
in Mogadiscio e rientrava con il suo fuoristrada ad Adjali) sono poco
spiegabili.
Oltre a quanto
sopra ogni singola deposizione appare per più versi contraddittoria,
considerato: che il teste Abukar, stranamente ed in contrasto con i suoi usuali
movimenti, ha riferito di essere ritornato a Mogadiscio martedì 22 marzo 1994
aprendo così - ma solo in quell'occasione - in ritardo di un giorno il suo
negozio (e ciò con l'evidente intento di supportare con la sua presenza in
Adjale il giorno 21 marzo la contemporanea presenza dell'imputato in quel luogo
ancora un giorno dopo l'agguato); che il medesimo teste ha, prima di essere
corretto dal difensore dell'imputato, collocato temporalmente nella data del 21
marzo 1990 il suo ascolto per radio della notizia del duplice omicidio; che
sempre il teste Abukar ha fatto riferimento al nonno dell'imputato indicandolo
una volta quale nonno materno ed altra volta quale nonno paterno; che la teste
Mohamud Madina Mohamed ha, contrariamente al suo paesano Abukar ed allo stesso
imputato che hanno riferito di avere appreso radiofonicamente la notizia nella
giornata successiva ai fatti, dichiarato di avere sentito dalla radio la
notizia del mortale agguato proprio il giorno 20 marzo A994; che la teste
Faduma Mohamed Mamud ha precisato in 1.500.000 scellini somali la retribuzione
da lei corrisposta ad Hashi Omar Hassan (il quale ha di contro indicato in
700.000 / 1.000.000 scellini somali la retribuzione percepita); che la medesima
teste, pur a fronte della retribuzione fissa corrisposta, ha assai poco
plausibilmente riferito che l'Hashi non aveva un orario di lavoro; che la teste
Faduma ha collocato temporalmente nell'anno 1996 il presunto episodio di
violenza patito dall'Hashi, rettificandone l'epoca solo dopo l'intervento del
P.M.; che comunque in ordine a tale episodio la teste ha fatto cenno, in quanto
apprese dall'Hashi, a circostanze assai diverse da quelle riferite in
dibattimento dall'imputato.
Ma soprattutto
incrina l'attendibilità del teste Abukar e della. teste Mohamud Madina Mohamed
l'assoluta precisione con la quale, diversamente da altre circostanze ed a
distanza di ben cinque anni, hanno saputo indicare i giorni esatti della visita
di Hashi Omar Hassan al nonno malato (e non già limitarsi a far cenno, come
sarebbe stato più credibile, alla stagione ovvero al mese) nonché affermare la
sua presenza in Adjali proprio nella giornata del 20/3/94; né è plausibile
ritenere che il ricordo sia stato dagli stessi memorizzato in quanto ancorato
ad un fatto di estrema rilevanza atteso, da un lato, che l'omicidio di due
occidentali in una Somalia dilaniata dalle lotte claniche e da delitti anche
efferati che si consumavano ogni giorno senza soluzione di continuità non
rivestiva certo per gli abitanti di un piccolo villaggio soverchio interesse e,
dall'altro lato, che medesimo preciso ricordo la teste Mohamud Madina Mohamed
non ha serbato di un avvenimento quale quello dei Check Point Pasta di assai
più tragica valenza per i somali avuto riguardo al numero rilevante di morti e
feriti di cittadinanza somala occorso in siffatto episodio.
Ed ancora
incrinano l'attendibilità della teste Faduma Mohamed Mamud, quanto .meno in
relazione al sostenuto rapporto di lavoro con l'imputato, il fatto che pur
essendosi essa recata nel villaggio di Adjali (stando a quanto riferito dalla
teste Mohamud Madina Mobamed che in tale circostanza la avrebbe conosciuta) nel
corso dell'anno 1994, ossia quando era in corso il detto rapporto di lavoro,
non si sia fatta accompagnare da quello che era asseritamente il suo autista e
che Oltre tutto era nipote di uno dei notabili del paese, il fatto che
all'incontro con Ilaria Alpi certamente avvenuto prima della partenza della
giornalista per Bosaso (16/3/94) ma non il precedente giorno 15 marzo (data nella
quale asseritamente Hashi sarebbe partito per Adjali) avendo la Faduma riferito
di essere stata in tale giorno occupata in commissioni al mercato di Karan, la
donna sia arrivata in taxi e non si sia fatta accompagnare dal sedicente suo
autista, il fatto che Hashi Omar Hassan abbia riferito in termini assolutamente
vaghi le attività svolte dalla donna.
Peraltro, ove
anche si volesse acriticamente prendere per buone le affermazioni della donna
circa il rapporto intrattenuto nell'anno 1994 con l'imputato nonché quanto
dalla stessa dichiarato in ordine all'assenza dal lavoro del suo autista per le
accennate ragioni familiari (malattia del nonno) nel periodo 15/23 marzo 1994,
tale assunto non comproverebbe un effettivo allontanamento da Mogadiscio
dell'imputato il quale, diversamente da quanto riferito e chiesto alla sua
datrice di lavoro ed all'oscuro di quest'ultima, ben potrebbe non essersi
recato ad Adjali ed essersi ad altro dedicato.
Infine non può
non sottolinearsi come l'attendibilità dei tre testi sia altresì fortemente
compromessa dalla comune appartenenza con l'imputato allo stesso clan Abgal ed
alla stessa fazione, quella di Ali Mahdi.
Alla stregua di
tutte le considerazioni sopra svolte deve quindi pervenirsi alla riforma della
sentenza impugnata ed affermarsi, in sintonia con le richieste del P.M. e della
parte civile RAI, la responsabilità dell'imputato Hashi Omar Hassan in ordine
al duplice omicidio ascrittogli quale esecutore materiale di esso in concorso
con altri rimasti sconosciuti.
In ordine alla
valutazione delle circostanze del reato e alla determinazione della pena, va
osservato:
1) si è trattato
di un duplice omicidio volontario premeditato, accuratamente organizzato con largo impiego di uomini e di
armi micidiali ed eseguito con freddezza,
ferocia, professionalità omicida;
2) i motivi a
delinquere dei mandanti ed esecutori sono stati, come dimostrato, di natura
ignobile e criminale, essendo stato il duplice omicidio perpetrato al fine di
occultare attività illecite;
3) la personalità
dell'imputato, quale è emersa nel corso del processo è del tutto negativa,
essendo tra l'altro assai significativo il comportamento tenuto dall'imputato
stesso in altro tragico episodio con vittime americane, quale documentato in
uno dei filmati acquisiti agli atti;
4) gli esecutori
del duplice, feroce omicidio non hanno avuto alcuna remora od esitazione
nell'agire contro persone che, come in ispecie Ilaria Alpi, erano molto attente
alla particolare condizione in cui trovavasi la Somalia ed erano vicine e partecipi
rispetto alla sua popolazione sofferente;
5)
l'impossibilità di collegare, anche in via simbolica, le vittime alle violenze
che alcuni somali sostenevano di avere subito ad opera delle forze di pace
priva la condotta degli imputati anche del significato di azione di guerra.
Le esposte
circostanze non consentono l'applicazione di alcuna attenuante ed impongono
l'irrogazione della pena massima prevista dal nostro ordinamento per l'omicidio
volontario aggravato dalla premeditazione, con applicazione altresì delle
previste pene accessorie della interdizione legale e della interdizione
perpetua dai PP.UU..
Alla parte civile
RAI, che è stata privata di una collaboratrice di alta professionalità come la
giornalista Ilaria Alpi, deve essere riconosciuto un risarcimento per i danni
patiti in conseguenza del reato, il cui esatto ammontare va però individuato in
sede più idonea. Alla stessa parte civile vanno rifuse le spese sostenute in
giudizio nella misura indicata in notula.
P.Q.M.
Visti gli artt. 605-592 C.P.P.
In riforma della
sentenza della Corte di Assise di Roma in data 20/7/99 emessa nei confronti di
Hashi Omar Hassan, appellata dal Procuratore della Repubblica e dall'imputato,
dichiara quest'ultimo colpevole del reato ascrittogli al capo A e lo condanna alla
pena dell'ergastolo nonché al pagamento delle spese processuali di entrambi i
gradi di giudizio.
Ritenuto che vi è
concreto pericolo di fuga, desunto dal fatto che l'imputato non ha domicilio né
attività lavorativa nel territorio dello Stato, emette nei suoi confronti
ordine di custodia cautelare in carcere e dispone che tutti gli Ufficiali di
P.G. vi diano esecuzione.
Fissa per il
deposito della motivazione il termine di gg. 60.
Roma, 24/11/2000.