SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con sentenza del 20/7/99 la Corte di Assise di Roma ha prosciolto ai sensi del secondo comma dell'art. 530 C.P.P. Hashi Omar Hassan dal reato di omicidio aggravato continuato commesso in Mogadiscio il giorno 20/3/94 in danno di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin, attinti in zone vitali del corpo da più colpi di arma da fuoco esplosi da un gruppo di persone, fra le quali ‑secondo l'accusa‑ l'imputato, che avevano agito con premeditazione ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso. Con la medesima sentenza la Corte ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'Hashi in ordine all'ulteriore imputazione di illecita detenzione e porto abusivo di anni automatiche perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia.

 

 

I fatti oggetto del presente procedimento possono, sulla base dei dati acquisiti in atti ed emersi nel corso delle indagini preliminari e del dibattimento di primo grado, essere ricostruiti nel modo che segue.

La giornalista professionista del TG3 della RAI, Ilaria Alpi, partiva il giorno 11/3/94 a bordo di un aereo militare da Pisa alla volta di Mogadiscio unitamente all'operatore professionista Miran Hrovatin che aveva accettato l'incarico di accompagnarla in Somalia non essendosi a ciò dichiarati disposti operatori interni della RAI; era intendimento della Alpi, che in precedenza aveva effettuato sei viaggi in Somalia, relazionare circa il rientro del contingente italiano che faceva parte della missione Unosom, nonché approfondire e comprendere la situazione di Mogadiscio e della Somalia intera all'esito dell'intervento italiano.

Non appena arrivati la Alpi e il Hrovatin a Mogadiscio, gli stessi e gli altri giornalisti che avevano viaggiato con il medesimo aereo venivano informati dal generale Carmine Fiore, comandante del contingente italiano dal 6/9/93 al 22/3/94 data del rientro degli italiani da Mogadiscio, della pericolosità della situazione, delle pervenute notizie di un qualcosa di grave in preparazione contro gli italiani, della ventilata ipotesi di possibili rapimenti, della opportunità per tutti i giornalisti di alloggiare nella zona aeroportuale e di spostarsi in compagnia di militari italiani.

In ragione delle finalità propostesi (mantenere i rapporti con altri giornalisti stranieri, raccogliere notizie circa gli aspetti sociali del Paese africano, relazionare circa la situazione non solo di Mogadiscio ma anche di luoghi diversi quali Chisimaio e Baidoa, verificare fatti diversi dal ritiro del contingente italiano) la Alpi e il Hrovatin decidevano di non seguire l'indicazione del generale Fiore ma di prendere alloggio presso l'hotel Sahafi, dove risiedevano i giornalisti anglosassoni, sito nella meno sicura zona‑sud di Mogadiscio.

 

 

Circa i movimenti ed i contatti di Ilaria Alpi nei giorni immediatamente successivi al suo arrivo in Somalia è emerso:

che la giornalista aveva giornalmente comunicato telefonicamente con i propri genitori e con Massimo Alberizzi fino al giorno 16/3/94; che in Mogadiscio si era avvalsa come autista di Sid Abdi, persona di etnia bantù che aveva in precedenza lavorato con l'Alberizzi che lo riteneva affidabile e che era già conosciuto dalla Alpi, nonché di due guardie del corpo, tali Nur Aden e Ali Gajo; che in data 16 o 17 marzo la giornalista e l'operatore erano partiti per la volta di Bosaso, ivi trattenendosi per qualche giorno, dove la Alpi era andata a vedere i pozzi di cui le aveva parlato il collega Massimo Alberizzi, si era interessata del sequestro di una nave della Shifco cercando di prendere contatto con i marinai italiani a bordo, aveva intervistato il sultano di Bosaso; che di tale viaggio a Bosaso non erano stati informati né il contingente italiano né gli italiani facenti parte del l'organizzazione non governativa "Afirica 70" che operavano a Bosaso; che da Bosaso la Alpi aveva informato il suo capo‑redattore Massimo Loche che aveva in mano "qualcosa di ‑,rosso"; che il servizio giornalistico su quanto visto ed appreso a Bosaso era previsto per la giornata del 20 marzo attraverso l'antenna satellitare dell'albergo ove la Alpi e il Hrovatin alloggiavano, giorno nel quale essi erano altresì attesi per le ore 18 all'aeroporto di Mogadiscio per il loro trasferimento sulla nave Garibaldi; che i due erano ritornati da Bosaso a Mogadiscio nella mattinata del 20 marzo; che la Alpi aveva contattato il suo autista Abdi Sid il quale, arrivato alle ore 14,45 circa presso l'hotel Sahari, aveva appreso dell'intenzione della giornalista e del Hrovatin di incontrarsi con Remigio Benni dell'ANSA all'hotel Hamana sito in Mogadiscio nord; che, pur avendo appreso dall'autista che il Benni non si trovava più a Mogadiscio da qualche giorno, la Alpi aveva deciso di recarvisi ugualmente senza attendere la seconda guardia del corpo in quel momento intenta a pregare.

 

 

In ordine alle circostanze e modalità del tragico evento avvenuto intorno alle ore 15 nei pressi dell'hotel Hamana (in siffatto orario alcuni militari italiani tra i quali Ferdinando Salvati, che trovavansi nei locali dell'ex ambasciata italiana, non molto distanti dal citato albergo, sentirono due o tre raffiche di mitra) è emerso:

che, entrati la Alpi e il Hrovatin nell'hotel Hamana, l'autista e la scorta costituita dal solo Nur Aden erano rimasti ad attendere i due nell'auto Toyota pick up di cui la giornalista e l'operatore si servivano per i loro spostamenti; che davanti all'albergo ed in prossimità della Toyota era stazionante - così come notato da Sid Abdi, da Nur Aden e da tale Ahmed Ali Rage - una auto Land Rover di colore blu/celeste con a bordo sette somali; che usciti dopo pochi minuti dall'albergo, la Alpi e il Hrovatin erano risaliti sulla Toyota che si era quindi avviata; che nella stessa direzione di marcia si era contemporaneamente mossa anche la Land Rover che, superata la Toyota e posizionatasi davanti a questa, aveva costretto il conducente di questa vettura a fermarsi; che la scorta dei due italiani aveva aperto il fuoco e che successivamente il fucile da questa imbracciato si era inceppato; che, nel mentre l'autista tentava di fare una retromarcia, due persone scese dalla Land Rover muniti di fucili mitragliatori avevano a loro volta sparato colpendo a morte la Alpi e il Hrovatin (peraltro la circostanza di avere la scorta sparato per prima è negata sia dalla stessa sia dall'autista degli italiani); che a seguito dell'intervento della scorta dell'hotel Hamana gli aggressori si erano allontanati; che in tale frangente anche l'autista Sid Abdi aveva, scendendo dall'auto, esploso al loro indirizzo colpi di pistola.

 

In ordine agli avvenimenti successivi alla sparatoria ed all'uccisione della giornalista e dell'operatore è emerso:

che dopo circa una quindicina di minuti era giunto sul luogo della sparatoria Giancarlo Marocchino, informato di quanto successo dal personale di scorta dell'hotel Hamana che si era recato al "porto vecchio" per sollecitare l'intervento delle Forze Unosom ivi presenti; che sul posto era contemporaneamente giunta un'automobile con a bordo alcuni poliziotti somali ed il colonnello Gafo; che il Marocchino si era posto in comunicazione tramite la radio installata sulla sua automobile con Giorgio Cannarsa che in quel momento curava presso l'aeroporto le ultime operazioni per il rientro del contingente italiano; che a sua volta il Cannarsa si era posto in comunicazione con la nave Garibaldi ricevendo l'indicazione di far trasferire i corpi al "porto vecchio" essendo questo il posto più sicuro ove far atterrare un elicottero, così come peraltro aveva da subito suggerito anche il Marocchino; che invero non era possibile procedere con mezzi sanitari via terra dato che, ad eccezione dei Cannarsa che doveva passare le consegne ad una organizzazione non governativa e dei 24 carabinieri che si trovavano parte al "porto nuovo" per curare le operazioni di imbarco e parte presso il compound americano per garantire la sicurezza della delegazione speciale diplomatica che ivi si trovava, tutti gli uomini erano stati ormai imbarcati; che il Marocchino e gli uomini della sua scorta avevano provveduto al recupero dei corpi di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin (recupero documentato da una videoripresa effettuata da Vittorio Lenzi, operatore della TV Svizzera) ed a collocarli sull'auto del Marocchino; che Cannarsa ed alcuni carabinieri, tra i quali Michele Tunzi e Stefano Orsini che si erano diretti unitamente ad Alfredo Tedesco, dipendente del SISMI, verso la zona dell'ex ambasciata italiana intenzionati a recarsi sul luogo dell'agguato, si erano in realtà poi indirizzati, verso il "porto vecchio" avendo un poliziotto somalo dato loro una siffatta indicazione, ivi giungendo pressoché contemporaneamente al Marocchino; che i corpi della Alpi e del Hrovatin, dopo essere stati ispezionati dai medici Alessandro Emanuele e Rodolfo Vigliano (il quale ultimo aveva tentato inutilmente una manovra respiratoria sulla Alpi) giunti al "porto vecchio" con l'elicottero partito dalla nave Garibaldi, erano stati trasportati a bordo della nave italiana dove il personale medico aveva proceduto all'ispezione dei cadaveri (dal giornale di chiesuola risulta che l'elicottero fu allertato alle ore 15,32 e che rientrò alle ore 16,11); che a sera le salme erano state riportate a terra non disponendo la nave di celle frigorifere idonee per la loro conservazione; che i giornalisti Giovanni Porzio e Gabriella Simoni si erano occupati del recupero dei bagagli della Alpi e del Hrovatin presso l'albergo nonché degli effetti personali rinvenuti dal Marocchino nell'auto Toyota, ivi compresi alcuni taccuini in gran parte già scritti dalla giornalista uccisa, bagagli ed effetti che erano poi stati inventariati su disposizione del comandante della nave Garibaldi; che il giorno 21/3/94 le salme ed i bagagli di pertinenza della Alpi e del Hrovatin erano stati caricati su un aereo dell'aeronautica militare italiana proveniente da Mombasa che aveva fatto rotta per Mombasa e poi per Luxor dove le salme erano state trasbordate su un aereo DC9 partito dall'Italia con a bordo l'ambasciatore Umberto Plaja, capo dell'unità di crisi del Ministero degli Esteri, nonché il presidente ed il direttore della RAI, Claudio Demattè e Giovanni Locatelli, al quale ultimo erano stati consegnati i documenti di accompagnamento delle salme; che all'aeroporto di Ciampino, sbarcate entrambe le bare, si era proceduto, non recando esse alcuna indicazione, all'individuazione di quella contenente la salma della Alpi e di quella contenente la salma del Hrovatin nonché dei rispettivi bagagli, dovendo la salma dell'operatore ed i suoi bagagli proseguire per Trieste; che la salma della Alpi, portata prima presso la sede RAI di Saxa Rubra e poi il 22/3/94 al cimitero di Prima Porta per la tumulazione, era stata in tale data sottoposta ad esame esterno da parte del medico le.ale prof. Giulio Sacchetti- che, di contro, la salma del Hrovatin era stata in data 24/3/94 sottoposta ad esame autoptico da parte del dott. Fuivio Costantinides.

 

Per quanto concerne le ispezioni e gli accertamenti svolti sui cadaveri e sui reperti balistici, richiamate le relazioni in proposito redatte e le conclusioni rassegnate, si rileva sinteticamente:

 

che - secondo i dottori Rodolfo Vigliano e Alessandro Emanuele che per primi si sono occupati delle vittime nonché del personale sanitario della nave Garibaldi - il Hrovatin non presentava segni che potessero far pensare ad un colpo esploso a contatto; che non si notavano tracce riferibili a tatuaggi o bruciature; che il foro di entrata dei proiettile era di piccole dimensioni con margine introflesso; che in ragione di una alterazione della cute sul foro poteva ipotizzarsi che l'uomo fosse stato attinto da un proiettile ad alta velocità; che la Alpi presentava una avulsione parziale a livello dell'occhio sinistro come se ci fosse stata una spinta dall'interno; che il foro d'entrata dei proiettile non era visibile perché coperto dai capelli intrisi di sangue ma non bruciati; che la ferita era di grosse dimensioni, stellata, irregolare; che alle mani, annerite ma non bruciate, erano presenti lesioni indicative del passaggio di un qualcosa e di una possibile esplosione ravvicinata; che sulle mani erano rilevabili schegge metalliche (peraltro non repertate);

che - secondo il dott. Costantinides che ha effettuato il giorno 24/3/94 l'autopsia sul cadavere dell'Hrovatin - l'operatore era stato ucciso da un proiettile di calibro superiore ai 5 mm esploso a distanza, probabilmente da un'arma tipo fucile d'assalto AK 74 o simili; che il proiettile aveva attinto l'uomo al capo in sede parietooccipitale paramediana sinistra secondo un tramite da destra lievemente verso sinistra e verso il basso fino ad indovarsi nella fossa occipitale sinistra; che le ferite alla coscia destra ed all'arto superiore destro erano riferibili a schegge mentre la lesione riscontrata all'emitorace destro era con tutta probabilità attribuibile all'azione di un proiettile di striscio;

che - secondo quanto ritenuto originariamente dal prof Giulio Sacchetti che ha ispezionato il cadavere della Alpi prima della tumulazione estraendo dallo stesso un nucleo di piombo- la morte di Ilaria Alpi era stata causata da una ferita transfossa al capo con interessamento encefalico; che il mezzo produttore della lesione era un colpo da arma da fuoco a proiettile unico esploso a contatto dei capo; che ciò era ipotizzabile in ragione della morfologia della ferita (soluzione di continuo rotondeggiante inscritta in un orletto ecchimotico escoriato dai cui margini prendevano origine le lacerazioni stellari), della presenza alla periferia del foro di entrata di una lesione di tipo contusivo-escoriativo presumibilmente provocata dall'asta guidamolla di una pistola serniatitornatica oppure da altre strutture del piano di volata dell'arma, della assenza di ustioni o tatuaggi ma solo di una lieve affumicatura pur trattandosi di zona ricoperta da capelli; che certamente non era stato utilizzato un Kalashnikov in quanto in tale caso gli effetti sarebbero stati devastanti e destruenti su tutte le strutture del capo;

che - secondo i consulenti medici ed il consulente balistico che su incarico del P.M. hanno proceduto in data 415/96 alla riesumazione della salma di Ilaria Alpi e poi. all'esame radiografico del cadavere ed all'autopsia nonché all'esame dei reperti di interesse balistico (due nuclei di piombo estratti dai cadaveri, frammento metallico rinvenuto in sede di esame autoptico della Alpi, camiciatura di proiettile rinvenuta sull'auto Toyota da Vittorio Lenzi) - le lesioni inferte alla Alpi erano consistite in una ferita trapassante al 3' dito della mano sinistra con frattura comminuta a tale livello, in una piccola ferita a fondo cieco sul 4' dito della mano destra, in una modesta perdita di sostanza cutanea al 5° dito della stessa mano, in una ferita transfossa al capo e penetrante il collo; che i mezzi produttori delle lesioni andavano identificati in un unico proiettile da arma da fuoco che aveva raggiunto il capo della donna sul quale erano appoggiate le mani; che il proiettile aveva proseguito nel suo tramite intrasomatico con direzione dall'alto verso il basso, con inclinazione da sinistra verso destra, terminando il suo percorso nel sottocute della regione laterocervicale destra ove era stato repertato dal prof. Sacchetti nel corso del suo primo esame esterno; che il frammento metallico repertato in corso di autopsia era riferibile alla carrozzeria dell'auto Toyota; che il colpo era stato esploso da una distanza non breve e che esso aveva attinto la Alpi dopo aver interessato la parte metallica della carrozzeria con conseguente frammentazione del proiettile; che il nucleo estratto dal cranio della donna apparteneva plausibilmente ad un proiettile cal. 7,62/7,65 mm.; che l'arma dalla quale era stato esploso il colpo che aveva attinto la Alpi poteva essere individuata in un fucile Kalashnikov; che il medesimo tipo di arma era stato utilizzato per esplodere il colpo che aveva attinto il Hrovatin; che la porzione di camiciatura repertata era appartenuta ad un proiettile cal. 7,62 mm. x 39 sparato da un fucile da assalto Kalashnikov che aveva perforato un vetro prima di fermarsi sullo schienale del sedile;

che - secondo i consulenti della parte civile Alpi - lo sparo esploso contro la Alpi era avvenuto a contatto; che il nucleo di piombo repertato dal prof. Sacchetti apparteneva ad un proiettile cal. 9; che il frammento metallico rinvenuto nel corso dell'autopsia era riferibile alla camiciatura del proiettile e non alla lamiera della Toyota;

che - secondo altri consulenti successivamente incaricati dal P.M. - le brecce tegumentario-cranio-encefalica e cutaneo-muscolo-scheletrica della falange intermedia del terzo dito della mano destra erano dovute a colpo da arma da fuoco a proiettile singolo; che le due piccole ferite lacero-contuse al dorso della mano destra erano riferibili all'azione di schegge di natura non precisabile; che il proiettile che aveva colpito il terzo dito ed il capo era stato esploso quasi a contatto; che, infatti, la morfologia della lesione al capo era dei tipo del colpo esploso a contatto; che la sabbia metallica già esaminata dai precedenti consulenti era da riferire univocamente alla presenza di residui da sparo e non alla frammentazione del proiettile; che in relazione alla rilevata presenza di corpi estranei nella cute poteva ipotizzarsi l'utilizzo di un'arma silenziata; che il nucleo di piombo estratto dalla Alpi ed il frammento repertato in corso di autopsia facevano plausibilmente parte di un unico proiettile appartenuto a cartuccia di piccolo calibro; che l'aggressore aveva sparato mentre trovavasi sul lato sinistro dell'auto in piedi sulla strada, dopo aver aperto la portiera posteriore sinistra ovvero attraverso il finestrino abbassato; che il proiettile non aveva, prima di attingere la Alpi, perforato lastre di metallo o di vetro; che il nucleo di proiettile estratto dal cadavere dei Hrovatin e la camiciatura di proiettile recuperata dall'operatore Vittorio Lenzi erano riconducibili a cartuccia per fucile della classe AK-47 (Kalashnikov) cal. 7,62 x 39 mm.;

che - secondo i periti nominati nel corso del dibattimento di primo grado - Ilaria Alpi era stata con ogni probabilità uccisa dal frammento di nucleo di un proiettile cal. 7,62 x 39 che aveva in precedenza colpito il parabrezza di vetro temperato dell'auto Toyota aprendosi ed assumendo il nucleo e la blindatura traiettorie divergenti, in particolare colpendo il primo uno o più manufatti intermedi quali una struttura metallica del sedile anteriore destro dell'automezzo estrudendo un frammento della lamiera nonché lo schienale del sedile anteriore della vettura e poi il cranio della donna; che le caratteristiche e la composizione dei reperti riferibili alla Alpi, e dei frammento di blindatura rinvenuto sulla Toyota erano corrispondenti a quelle del nucleo di proiettili cal. 7,62 x 39 montati sulle cartucce allestite dall'arsenale jugoslavo Igaman Zavod di Konjic; che il proiettile che aveva cagionato la morte della Alpi era stato esploso da un'arma lunga cal. 7,62 k 39 (fucile automatico Kalashnikov o fucile semiautomatico Simonov); che esso era stato esploso a distanza (la ferita cranica della Alpi non presentava alcuna caratteristica tipica dello sparo a contatto), dall'esterno dell'automezzo, con traiettoria antero-posteriore rispetto all'automezzo; che il suo nucleo era costituito da lega con presenza di antimonio in quota inconsuetamente elevata (sovrapponibile solo a quello di cartuccia lK 7,62 x 39 per fucile Kalashnikov); che le tracce e particelle rilevate in occasione dei precedenti accertamenti non dovevano essere qualificate come residui da sparo ma come derivate direttamente dal nucleo del proiettile; che Miran Hrovatin era stato ucciso dal nucleo di acciaio appartenuto ad un proiettile blindato ordinario tipo PS cal. 7,62 x 39 che si era con tutta probabilità dissociato dalla blindatura nell'attraversare il parabrezza della Toyota.

 

Circa l'attività di investigazione via via espletata nel tempo da diversi organi in ordine ai fatti di causa si rileva:

che nell'unico rapporto della polizia somala acquisito in atti l'estensore, il colonnello Ali Jirow Sharmarche, riferiva in data 15/12/94 al Comandante reparto CID - Polizia Somala di Mogadiscio che i due italiani erano stati bloccati ed uccisi intorno alle ore 12,30 di fronte al Safari Hotel da un gruppo di persone armate viaggianti su un'auto Land Rover; che l'assassinio doveva ritenersi premeditato e progettato da italiani, tra cui tale Giancarlo (così come confermato in data 26/7/96 davanti al P.M.) dal cui garage sito nei pressi del luogo del delitto le vittime erano state viste uscire poco prima della loro uccisione, nonché connesso con l'attività giornalistica che la Alpi stava espletando in Somalia; che gli aggressori erano in numero di sei e che uno di essi era rimasto ucciso da un colpo esploso da Ina Nur Dhegaweyne, guardia del corpo degli italiani; che non era stato possibile interrogare l'autista di costoro perché non in grado di parlare a seguito delle ferite riportate ed ancora ricoverato presso l'ospedale di Nairobi;

che nel rapporto redatto su incarico del comandante Unosom dal colonnello Vezzalini, basato su quanto osservato in loco da Ferdinando Salvati e dagli altri militari italiani poco dopo il delitto nonché su quanto appreso da fonti definite molto attendibili ma di cui non è stata fornita alcuna indicazione utile per la loro individuazione, si sosteneva che i due giornalisti italiani erano stati uccisi da un unico proiettile; che la loro scorta aveva sparato per prima uccidendo uno degli aggressori e ferendone un altro; che l'aggressione era avvenuta a scopo di rapimento;

che nel carteggio intercorso tra Alfredo Tedesco. dipendente SISMI, le la sua competente Divisione in Roma si riferiva che i due italiani erano stati uccisi a colpi di mitra verso le ore 15,10 davanti all'hotel Hamana da sei somali viaggianti su una autovettura fuoristrada dei tipo Land Rover di colore celeste, nonché che i corpi erano stati trasportati dalla polizia somala al "porto vecchio"; si ipotizzava che l'azione delittuosa era stata "mirata alla persona" ed ancora che l'attentato era da attribuirsi a gruppi fondamentalisti islamici, così come da notizia appresa da fonte normalmente attendibile ma non indicata che aveva parlato anche di minacce rivolte alla Alpi ed al Hrovatin in Bosaso;

che l'ambasciatore Giuseppe Cassini, recatosi nell'ottobre 1996 in Somalia con l'incarico specifico di tentare la pacificazione tra i vari clan somali ed altresì incaricato dal vicepresidente del Consiglio dei Ministri e dal segretario generale del Ministero degli Esteri di acquisire, in via informale informazioni sugli omicidi, apprendeva nel luglio 1997 da un funzionario dell'Unione! Europea a Mogadiscio, Ahmed Washington (un somalo con passaporto tedesco), dall'ambasciatore ritenuto del tutto affidabile, che altra persona, tale Abdisalem Shiino, conosceva un teste oculare dell'attentato indicato dallo Shiino con il soprannome "Gelle"; che a fine luglio l'ambasciatore Cassini raccoglieva le dichiarazioni di Ali Ahmed Rage, detto Gelle, poi verbalizzate dalla Questura di Roma nell'ottobre 1997 ed acquisite agli atti essendo nel frattempo il teste divenuto irreperibile, il quale assumeva di aver assistito ai fatti e di avere individuato uno degli occupanti dell'auto Land Rover dalla quale erano scese le due persone che avevano esploso i colpi che avevano ucciso i due italiani e che a suo dire chiamavasi Hashi Faudo.

Al fine di pervenire ad una ricostruzione dei fatti vanno altresì considerate le dichiarazioni rese in più occasioni da coloro che hanno assistito o hanno sostenuto di avere assistito agli omicidi.

Sid Abdi, autista della Alpi e del Hrovatin, allorché è stato sentito in Italia nella data del 17/7/97, ha dichiarato:

che, mentre era in attesa dei due italiani che erano entrati all'interno dell'hotel Hamana, aveva notato la presenza di una auto Land Rover con a bordo sette persone, di cui un autista e sei persone armate di fucili tipo FAL; che, una volta ritornati in auto i due italiani e messa in moto la Toyota, l'auto Land Rover li aveva seguiti e poi bloccati; che dal portellone posteriore erano scese due persone armate di FAL che, posizionatesi a pochi metri dalla parte anteriore della Toyota, avevano aperto il fuoco sparando a raffica; che, circa gli aggressori, poteva solo dire che trattavasi di somali; che (ma ciò solo dopo essere stato posto a confronto con Nur Aden) aveva esploso a sua volta due colpi con una pistola, e precisamente dopo la manovra di retromarcia e dopo essere sceso dalla vettura nonché dopo che il fucile dell'uomo di scorta si era inceppato.

 

Sentito nuovamente in data 12/1/98 il teste ha affermato:

che i due aggressori che erano scesi dalla Land Rover, uno armato con fucile FAL ed uno forse con fucile Kalashnikov, si erano posizionati uno alla sua destra e l'altro alla sua sinistra e che aveva aperto il fuoco solo quello armato di fucile FAL; che all'inizio gli aggressori erano vicinissimi ma che poi, data la attuata manovra di retromarcia, erano rimasti via via sempre più lontani; che forse avrebbe potuto riconoscere la persona che si era posizionata sulla sinistra; che non sapeva indicare la tribù di appartenenza degli aggressori ma che riteneva essere Abgal dato che in quella zona della città vi era la tribù Abgal.

Dopo una interruzione della verbalizzazione dalle ore 20 alle ore 22,30 l'Abdi ha precisato:

che aveva rintracciato su richiesta dell'ambasciatore Cassini una delle persone che avevano subito violenze da parte di militari italiani in Somalia e che la aveva accompagnata l'11/1/98 all'aeroporto di Mogadiscio; che in quella circostanza aveva accettato l'invito dell' ambasciatore Cassini ad imbarcarsi sul medesimo volo per l'Italia, con scalo a Nairobi ed arrivo nel successivo giorno 12 gennaio, unitamente ai somali che lamentavano di aver subito violenze da parte di militari italiani e che dovevano essere sentiti dalla Commissione governativa Gallo; che in una delle persone presenti sull'aereo e cioè in Hashi detto "Faudo", appartenente alla tribù Abgal, aveva riconosciuto uno degli occupanti armati della Land Rover.

In dibattimento Sid Abdi ha sostanzialmente confermato quanto dichiarato nel corso delle indagini preliminari precisando:

che già a Mogadiscio nel luglio 1997 aveva sentito fare il nome Hashi come quello di uno degli appartenenti al gruppo degli aggressori, mentre del soprannome "Faudo" gli aveva parlato Gelle il 13/7/97; che in effetti aveva notato tale persona davanti all'hotel Hamana seduta all'interno della Land Rover con un fucile ma che non era sicuro che fosse sull'auto al momento della sparatoria essendosi tutti rannicchiati e pur non avendo visto alcuno scendere da quella autovettura; che egli aveva sparato un solo colpo con una pistola fornitagli dal proprietario della Toyota; che il colpo che aveva ucciso la Alpi aveva trapassato il sedile; che aveva taciuto con l'ambasciatore Cassini dell'immediato riconoscimento in aereo dell'Hashi, parlando di ciò solo con personale della DIGOS; che non aveva visto il Gelle davanti all'hotel Hamana nel giorno del l'agguato.

Nur Aden Moahmud, scorta della Alpi e del Hrovatin, sentito a sommarie informazioni in data 17/7/97 ha dichiarato:

che aveva visto nei pressi dell'hotel Hamana un'auto Land Rover di colore blu con sette persone a bordo armate di fucili FAL. che, allorché la Toyota era stata bloccata dalla Land Rover, dal portellone posteriore erano uscite, due persone che avevano aperto il fuoco avanzando verso il cofano della Toyota ma senza mai riuscire ad avvicinarsi alla stessa; che egli aveva risposto al fuoco ma che dopo poco il fucile si era inceppato; che non era in grado di fornire indicazioni sugli aggressori se non che trattavasi di somali.

Alimed Ali Rage, detto "Gelle", sentito in data 10/10197 in Italia dalla DIGOS, ha dichiarato:

che, lavorando in quel periodo per i giornalisti dell'ANSA, trovavasi il 20/3/94 davanti all'hotel Hamana dove costoro alloggiavano; che sul posto aveva notato ferma da diverso tempo un'auto Land Rover con a bordo alcune persone somale annate di fucili mitragliatori; che dopo l'ora di pranzo era giunta sul luogo un'auto Toyota condotta da una persona di sua conoscenza, avendo essa lavorato con lui al Ministero dei Trasporti, e con a bordo due giornalisti italiani ed una persona di scorta; che dall'auto era scesa solo la Alpi, da lui conosciuta di vista, mentre l'uomo era rimasto sulla vettura; che, ritornata la Alpi e messasi la Toyota in marcia, la vettura era stata seguita, affiancata e poi bloccata ad una distanza di circa 100 metri dall'albergo dalla Land Rover-, che la scorta aveva iniziato a sparare a colpo singolo sei o sette volte; che dalla Land Rover erano scese due persone armate che si erano posizionate una all'incrocio a copertura . senza sparare e l'altra tra la parte anteriore della Toyota ed il muro sparando vari colpi non a raffica; che nessuno degli aggressori si era avvicinato alla Toyota; che conosceva una delle persone viste a bordo della Land Rover il cui soprannome era 'Taudo", di circa trenta anni, abitante nella zona di Karan in Mogadiscio-nord controllata da Ali Malidi del clan Harti Abgal, e che egli aveva notato armato seduto accanto al guidatore; che, avendolo incontrato occasionalmente dopo circa 15/20 giorni dai fatti. aveva da lui appreso che era loro intendimento effettuare solo una rapina e che avevano risposto al fuoco aperto dalla scorta.

 

Sentito il giorno dopo dal P.M. il teste, confermando quanto in precedenza dichiarato, ha ribadito:

che aveva assistito personalmente alla sparatoria da circa cento metri di distanza e che aveva visto con i suoi occhi che la scorta dei giornalisti aveva sparato per prima; che, messo in contatto dal suo amico Abdi Salam Ahmed Hassan con l'ambasciatore Cassini, aveva notiziato quest'ultimo di avere informazioni sul duplice omicidio; che, alla sua domanda sul perché avessero ucciso due persone senza rapinarle, Hashi Faudo gli aveva risposto che avevano sparato perché la scorta aveva aperto il fuoco facendo saltare il loro piano di rapinare gli italiani; che, a suo ricordo, la Alpi era seduta sul sedile anteriore e il Hrovatin sul sedile posteriore.

 

L'imputato Hashi Omar Hassan, pur riconoscendo di far parte dei sottoclan Abgal, ha negato in sede di udienza di convalida di essere conosciuto come "Faudo" e di aver fatto parte del gruppo che aveva posto in essere l'aggressione nei confronti di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin; ha sostenuto di essersi trovato all'epoca non in Mogadiscio ma in località Adale, posta a circa trecento chilometri di distanza, per far visita al nonno gravemente malato; ha altresì riferito di una proposta del "Gelle", fattagli nell'ottobre 1997 allorché unitamente a costui si era incontrato con l'ambasciatore Cassini, di autoaccusarsi dell'omicidio dei due giornalisti italiani atteso che, essendo stato egli vittima di violenze da parte di militari italiani e considerato l'interesse dell'ambasciatore ad acquisire informazioni sull'aggressione subita dai due italiani, non avrebbe subito conseguenze ed avrebbe anche ricevuto un compenso; ha concluso che "Gelle" conosceva i nomi di tutti gli aggressori.

 

In dibattimento l'imputato 'ha sostanzialmente confermato le sue precedenti dichiarazioni, precisando di aver ricevuto il permesso di allontanarsi per otto o nove giorni per andare a trovare il nonno malato da tale Faduma per la quale egli nel marzo 1994 svolgeva le mansioni di autista nonché di avere dormito in Adale fino al 23 marzo nella casa di un vicino, tale Abukar Moallin. In ordine alla proposta ricevuta dal "Gelle" ha precisato che costui gli aveva parlato dell'omicidio di Ilaria Alpi e che, ove avesse indicato all'ambasciatore Cassini che stava indagando in ordine a tale delitto qualcuno dei partecipanti all'aggressione (sostanzialmente un invito ad autoaccusarsi), l'ambasciatore gli avrebbe dato del denaro.

Le dichiarazioni dell'imputato circa la sua assenza da Mogadiscio hanno trovato riscontro nelle deposizioni di Faduma Mohammed Mamud (che ha dichiarato che l'Hashi lavorava per lei dal dicembre 1993 e che costui era partito da Mogadiscio per Adale il giorno 15/3/94), di Mohamud Madina Mohamed e di Abukar Moalin (che hanno confermato la presenza in Adale dell'Hashi nel marzo 1994 ed in particolare nel giorno 20 marzo nel quale erano avvenuti gli omicidi).

 

La Corte di primo grado ha, in ordine alla dinamica degli omicidi, ritenuto acclarato: che la scorta dei due italiani avesse aperto il fuoco per prima non appena bloccata l'auto Toyota dalla Land Rover (e ciò in base alle dichiarazioni in merito rese da Ahmed Ali Rage, da Hussein Alasow Mohamed, da Giuseppe Bonavolontà, da Giovanni Porzio, da Massimo Alberizzi); che, attesi i risultati degli accertamenti tecnici balistici, almeno uno dei due aggressori scesi dall'auto Land Rover fosse armato di fucile Kalashnikov; che Miran Hrovatin fosse stato ucciso da un proiettile cal. 7,62 x 39 esploso a distanza da un fucile AK47; che, richiamate in merito le argomentazioni e conclusioni dei periti nominati dalla Corte, anche Ilaria Alpi fosse stata plausibilmente uccisa da un proiettile esploso non a contatto da un'arma del medesimo tipo.

Quanto alle ragioni sottese al duplice omicidio ed alle responsabilità in merito, i primi giudici, sottolineate la carenza, insufficienza ed inaffidabilità dell'attività investigativa della polizia somala nonché dei comando Unosom e degli altri organismi occidentali presenti all'epoca in Somalia, hanno ritenuto che le fonti di prova in base alle quali poteva tentarsi una ricostruzione dei fatti fossero costituite dai testi oculari, seppure uno solo di essi si fosse presentato in dibattimento e sottoposto all'esame delle parti e della Corte.

Valutate le dichiarazioni in più occasioni rese da Sid Abdi (autista della Alpi e del Hrovatin) nonché quelle rese da Nur Aden Moahmud (che fungeva da guardia del corpo dei due italiani) e da Ahmed Ali Rage (che ha sostenuto di essere stato presente alla sparatoria), tenuto altresì conto delle affermazioni dell'imputato e dei testi indotti dalla difesa a riscontro dell'alibi da costui fornito, la Corte di primo grado ha ritenuto che, pur avendo le risultanze istruttorie fornito la prova che il duplice omicidio era stato cagionato da colpi esplosi a distanza così come riferito dai testi Abdi. Nur e Gelle, tuttavia non potesse ritenersi raggiunta pienamente la prova della colpevolezza di Hashi Omar Hassan, considerati l'inattendibilità dei riconoscimento ad opera del teste Abdi, i dubbi sulla genuinità delle indicazioni fornite dal teste "Gelle" sul coinvolgimento dell'imputato, nonché ancora i dubbi sulla esatta individuazione del movente rappresentato dai testi e consistente in un tentativo di rapina o sequestro finito tragicamente per la impulsiva reazione della scorta.

A sostegno delle loro conclusioni i giudici di primo grado hanno sottolineato le contraddizioni e le falsità dei teste Abdi (circa l'attribuzione dei primi spari, circa la presenza sul posto di mezzi militari italiani, circa la sua pistola, circa il riconoscimento degli aggressori), l'impossibilità di sentire in dibattimento e meglio valutare i "Gelle", le sospette modalità della venuta in Italia sia di costui che dell'Hashi, la possibilità che da parte somala si fosse voluto fornire un capro espiatorio, le incertezze circa il reale movente del duplice omicidio, non potendosi escludere che esso fosse stato determinato da ciò che Ilaria Alpi aveva scoperto in Somalia ed in particolare a Bosaso nella sua attività di giornalista professionista.

 

Avverso la sentenza hanno proposto appello il P.M. nonché la parte civile RAI e l'imputato attraverso i loro difensori.

 

Il P.M. ha chiesto affermarsi, in riforma della sentenza di primo grado, la penale responsabilità dell'imputato Hashi Omar Hassan, sottolineando il contrasto ravvisabile tra impianto e premesse generali e deduzioni argomentative adottate a sostegno della decisione.

L'appellante ha in particolare rilevato: l'incomprensibilità della considerazione di sospetto riservata al riconoscimento da parte di Sid Abdi dell'Hashi nonché della ipotesi del capro espiatorio, la troppo benigna valutazione riservata ai testi indicati dalla difesa. la complessiva attendibilità del teste Abdi e la ferma posizione di costui in ordine all'arma utilizzata dagli aggressori ed alla distanza di sparo.

 

La parte civile RAI ha chiesto la riforma della sentenza con condanna dell'imputato al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei reati.

L'appellante ha sottolineato: come le risultanze alle quali erano pervenuti i periti di ufficio fossero riscontrate dalle dichiarazioni dei testimoni oculari; come il racconto dell'Abdi sulla dinamica dell'agguato fosse coerente e particolareggiato; come alcune sue imprecisioni fossero da collegare alla estrema brevità dei tempi dell'agguato ed allo stato d'animo del testimone; come, a parte il non sicuro accertamento della circostanza relativa a chi ebbe a sparare per primo, la eventuale falsità affermata dall'Abdi fosse spiegabile dall'intendimento di non aggravare la posizione della scorta; come gli atteggiamenti processuali dell'Abdi in ordine al riconoscimento di uno degli aggressori dovessero essere interpretati tenendo presente i suoi sentimenti di paura; come peraltro il teste, pur avendoli visti, non conoscesse personalmente gli aggressori e non sapesse come costoro si chiamassero; come l'Abdi avesse avuto modo di notare le persone a bordo dell'auto Land Rover mentre attendeva fuori dall'albergo e come il suo riconoscimento dell'Hashi fosse riscontrato da quello dei "Gelle"; come le valutazioni sul "Gelle" espresse nella sentenza di primo grado imponessero di pervenire ad un giudizio di piena sua attendibilità; come i sospetti enunciati circa le modalità e ragioni della venuta in Italia dell'Hashi fossero mere congetture non supportate da alcun elemento; come in conclusione non potessero nutrirsi dubbi sulla responsabilità di costui.

 

Con atto di appello incidentale i difensori dell'imputato Hashi Omar Hassan hanno riproposto l'eccezione in primo grado già formulata di improcedibilità dell'azione penale nei confronti dei 1 oro assistito difettando la richiesta di procedere dei requisito essenziale della firma dei Ministro della Giustizia all'epoca in carica, non potendo produrre i medesimi effetti la sottoscrizione del Direttore Generale Vicario, pur delegato a ciò, attesa la non delegabilità di tale personalissima funzione.

Con il secondo motivo di gravame i difensori appellanti hanno chiesto prosciogliersi il proprio assistito ai sensi del primo comma dell'art. 530 C.P.P., essendosi acclarata in dibattimento la sua assoluta estraneità ai fatti, nonché la rinnovazione del dibattimento per accertare, attraverso la visione dei filmato della TV Svizzera ed una nuova audizione dei testi Lamberto Giannini e Sid Abdi, la presenza o meno di Ahined Ali Rage sul luogo dei fatti.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

L'eccezione nuovamente riformulata dai difensori dell'imputato circa l'improcedibilità dell'azione penale nei confronti dell'imputato Hashi Omar Hassan per difetto di una valida richiesta ex art. 10 C.P. non è condivisibile.

Atteso che la richiesta di procedere in ordine agli omicidi per i quali è processo è stata sottoscritta non già personalmente dal Ministro all'epoca in carica ma dal Direttore Generale Vicario a ciò delegato dal Ministro, la questione da risolvere concerne la delegabilità o meno di tale funzione. Ebbene ritiene questa Corte di dover condividere sul punto le argomentazioni svolte dai primi giudici nonché l'opinione in merito espressa dal P.G. di udienza nelle conclusioni da questi rassegnate al termine dei dibattimento di secondo grado.

Il carattere discrezionale della "richiesta" non vale invero ad attribuire necessariamente a tale atto una natura politica e conseguentemente ad inserirlo fra gli atti od attività connessi con la suprema direzione della cosa pubblica e quindi riservati al titolare del Dicastero (tanto più quando - come nel caso in esame - la richiesta non attenga a reati di natura politica), integrando in realtà essa una funzione meramente amministrativa esercitabile - in luogo dei Ministro - dal funzionario a ciò delegato in ragione dei riparto delle competenze. Né è di ostacolo all'interpretazione che precede il tenore dell'art. 342 C.P.P. che prevede in relazione alla richiesta di procedimento la presentazione al P.M. di atto sottoscritto dall'autorità competente, atteso che (anche in ragione della carenza di ulteriori specificazioni) per "autorità competente" deve intendersi con tutta evidenza non solo l'organo demandato ex art. 10 C.P. ma anche chi da tale organo è stato espressamente e legittimamente incaricato di svolgere in sua vece determinate attività o funzioni, fra loro comprese le iniziative tese a rendere possibile la perseguibilità in Italia di reati commessi all'estero in danno di cittadini italiani.

La diversa interpretazione di cui alla sentenza 22/4/94 n.1837, richiamata dai difensori dell'imputato Hashi Omar Hassan, è interpretazione rimasta isolata e comunque contrastata da altre sentenze della Suprema Corte (cfr. Cass, pen., sez. I, 12/5/72 n.5 15; Cass. pen., sez. III, 15/4/93 n.762; Cass. pen., sez. II, 8/4/99 n. 1173) assai più convincenti ed alle quali pertanto questa Corte ritiene di doversi uniformare.

 

Quanto al merito della vicenda si osserva preliminarmente come, atteso quanto sul punto esposto ed argomentato dai primi giudici, appaia ultroneo ogni altro approfondimento circa le ragioni del viaggio in Somalia della giornalista professionista Ilaria Alpi e dell'operatore Miran Hrovatin che ad essa si accompagnava: invero, valutati da un lato gli interessi professionali della Alpi, le sue usuali modalità di lavoro, la competenza tecnica del Hrovatin, e dall'altro la situazione particolare della Somalia all'atto della partenza del contingente italiano, appare senz'altro verosimile che la giornalista e l'operatore non abbiano limitato il loro interessamento alle questioni attinenti al ritiro dei militari italiani od ai compiti delle forze UNOSOM ma si siano altresì occupati della generale situazione della Somalia all'esito dell'intervento dei militari italiani nonché dei risvolti sociali e di quant'altro avesse una qualche connessione con fatti ed avvenimenti che in quel momento o in tempi di poco precedenti avevano suscitato allarme od un qualche interesse (per es. traffici di armi o di rifiuti tossici).

Quanto ai movimenti della giornalista e dell'operatore dal loro arrivo a Mogadiscio al momento dell'agguato mortale nel quale entrambi rimasero vittime, la ricostruzione operata nella sentenza di primo grado, seppure con qualche lacuna che le risultanze istruttorie non hanno consentito di colmare, appare sostanzialmente completa e comunque aderente ai dati emersi. In proposito si ritiene solo di puntualizzare la non casualità dei viaggio a Bosaso; invero pur se esso sembra essere stato suggerito dall'annullamento del volo aereo per Chisimaio dove la Alpi era intenzionata ad andare (cfr. deposizione di Massimo Alberizzi), tuttavia tale circostanza non vale a qualificare il viaggio come una sorta di scelta residuale non prevista, trattandosi piuttosto di una mera modifica - imposta dal ricordato annullamento dei volo aereo per Chisimaio - del programma di visite in luoghi (diversi da Mogadiscio) ritenuti di interesse dalla giornalista, programma che prevedeva sia pure in tempi diversi un viaggio a Bosaso oltre che a Chisimaio. Confortano tale ipotesi la significativa annotazione "Afirica 90 - Bosaso" contenuta nell'agenda della Alpi, nonché le deposizioni di Massimo Loche, di Carmen Lasorella, di Gianandrea Gaiani e di Roberto Balducci, i quali hanno tutti concordemente riferito dell'intendimento loro espresso da Ilaria Alpi di volersi recare proprio a Bosaso (oltre che a Chisimaio e Badoa) individuata quale zona giornalisticamente interessante. Né sono in contrasto con un intendimento da tempo nutrito quanto in proposito riferito da Remigio Benni o da Nadia Benci, essendosi il primo limitato a riferire - in ordine al momento in cui era maturata nella Alpi la decisione di recarsi a Bosaso - voci di seconda mano per di più apprese da persona straniera che ben poteva avere sul punto equivocato, ed avendo la seconda, segretaria della società della quale era socio il Hrovatin, semplicemente riferito che costui non sapeva all'inizio di doversi recare a Bosaso, il chè non è in contrasto con una eventuale preventiva decisione di colà recarsi autonomamente presa dalla Alpi e non subito partecipata all'operatore. Quanto all'opinione di Massimo Alberizzi che si è espresso per una mera casualità del viaggio della Alpi a Bosaso, si rileva la estrema soggettività di tale convincimento, non ancorato a precise ed inequivoche circostanze ma sostanzialmente tratto dalla appresa opzione per Bosaso in conseguenza dell'annullamento dei volo per Chisimaio. Peraltro la particolare situazione di Bosaso, quale descritta dall'Alberizzi, in particolare l'essere Bosaso zona socialmente interessante in quanto solo lambita dalla guerra e poco coinvolta dall'operato delle truppe UNOSOM nonché interessata dalle varie attività connesse con la cooperazione e la ricostruzione e dagli scandali collegati, rende del tutto plausibile l'interessamento della giornalista per tale località e quindi una sua preventivata decisione di colà recarsi.

Ebbene proprio l'interessamento nutrito da Ilaria Alpi verso siffatto tipo di questioni non può non essere tenuto presente al fine di chiarire ragioni e modalità della sua morte e di quella dell'operatore professionista che la ha accompagnata nel viaggio in Somalia.

 

Il problema del movente dei duplice omicidio, che i giudici di primo grado hanno ritenuto non risolvibile sulla base dell'attività istruttoria svolta e dei dati emersi, va infatti esaminato e valutato - ad avviso di questa Corte - tenendo presenti gli interessi giornalistici di Ilaria Alpi, gli intendimenti perseguiti da quest'ultima e dal Hrovatin nello svolgimento della loro attività, la situazione politico-sociale-militare della Somalia al momento della commissione dei delitti, nonché soprattutto - per la valenza oggettiva del dato - delle modalità dell'agguato portato nei confronti delle due vittime dello stesso.

Destituita di qualsivoglia fondamento appare l'ipotesi di una matrice fondamentalistico-isiamica delle uccisioni, peraltro solo ventilata e mai effettivamente sostenuta con convinzione da alcuno. In Somalia all'epoca non vi era traccia di formazioni terroristiche ispirate dal fondamentalismo islamico né spazio per gruppi ed attività con esse collegate; la Alpi, anche per il suo atteggiamento di profondo interesse per il mondo arabo, non rappresentava peraltro un obiettivo da colpire né un simbolo negativo da abbattere; inoltre e soprattutto la carenza di una qualche rivendicazione in tal senso (rivendicazione che solitamente consegue, per gli ovvi fini politico-religiosi perseguiti, siffatto tipo di azione terroristica) vanifica l'ipotesi in questione.

Parimenti destituita di ogni fondamento è l'ipotesi alla quale ha fatto riferimento, nel corso di un colloquio intrattenuto con i giornalisti Gabriella Simoni e Giovanni Porzio il giorno successivo alla consumazione dei due omicidi, il generale Aidid, capo di una delle fazioni in lotta a Mogadiscio; il coinvolgimento nel fatto criminoso di una potenza straniera non è invero supportato da alcun elemento e non trova riscontro logico in alcun dato.

Seppure caratterizzate da maggiore consistenza rispetto a quelle appena esaminate le ipotesi che riconducono il drammatico fatto ad un tentativo fallito di rapina ovvero di sequestro appaiono anch'esse, ad un attento esame, assai poco verosimili. Contrastano con esse la dinamica della vicenda e le modalità specifiche dell'azione quali illustrate nella sentenza di primo grado, sostanzialmente non contestate - per gli elementi che qui rilevano - da alcuno. Appare evidente invero come in un'azione diretta al rapimento di persone non si esplodano colpi verso chi si intende rapire ma eventualmente verso coloro che con questi si accompagnano e che costituiscono un ostacolo per la riuscita dell'azione criminosa intrapresa; quanto alla rapina, a parte la enorme sproporzione fra i mezzi utilizzati ed un siffatto limitato obiettivo, non può non sottolinearsi come nulla sia stato asportato e come soprattutto nessun atto a ciò finalizzato sia stato posto in essere. Ipotizzare un anomalo svolgimento dell'azione rispetto agli obiettivi perseguiti - rapina o rapimento - in conseguenza di una non prevista azione posta in essere dall'uomo di scorta appare ipotesi non plausibile, atteso che una reazione ad un comportamento siffatto sarebbe stata senz'altro diretta in primis verso lo sparatore al fine di renderlo innocuo e consentire il raggiungimento del fine proposto, tanto più che l'inceppamento del fucile dell'unico uomo di scorta e la rilevante supremazia in termini di capacità di offesa degli aggressori rendevano tale fine facilmente raggiungibile.

In realtà lo svolgimento dell'azione, ben organizzata, attuata con dispendio di uomini e mezzi (il commando era costituito da sette uomini di cui sei armati con armi altamente offensive), condotta con linearità e sicurezza dopo una prolungata attesa nei pressi dell'hotel Hamana. previo blocco dell'auto Toyota a bordo della quale trovavansi gli italiani e previo collocamento di due componenti del commando in posizione di attacco, concretizzatasi nell'immediata esplosione di mirati plurimi colpi verso ali occupanti della Toyota con esclusione dell'autista e dell'uomo di scorta, conclusasi senza ulteriori attività con l'immediato allontanamento degli aggressori, induce a ritenere che l'intendimento di costoro fosse appunto quello, purtroppo realizzatosi, dell'uccisione della giornalista e dell'operatore e non già quello di rapirli ovvero di attuare ai loro danni una mera rapina.

Ma se per le ragioni sopra esposte deve individuarsi nella eliminazione fisica dei due italiani il fine effettivamente perseguito dal commando viaggiante a bordo della Land Rover, lo svolgimento e le modalità tutte della vicenda sono altresì illuminanti, ove valutate unitamente ad ulteriori elementi emersi in atti, circa il perché di tale efferata eliminazione.

Si è da alcune parli avanzata l'ipotesi che si sia trattato di un atto di ostilità da parte di qualche clan somalo nei confronti degli italiani, alla pari di precedenti azioni portate avanti nei confronti di connazionali - militari o civili - in conseguenza del deterioramento dei rapporti tra le forze italiane in Somalia ed i clan locali. L'ipotesi, pur plausibile in sé e per sé considerata, non regge ad una attenta valutazione di alcuni degli elementi emersi: la prolungata e paziente attesa del commando nei pressi dell'hotel Hamana e l'immediato attivarsi dei suoi componenti non appena usciti la Alpi ed il Hrovatin dall'albergo sono circostanze che indicano in questi ultimi il preciso obiettivo da colpire; le medesime circostanze valutate unitamente alla non prevedibilità dell'accesso in quel luogo ed in quel momento della Alpi e del Hrovatin, da pochissimo ritornati a Mogadiscio dopo il loro viaggio a Bosaso e direttisi dall'hotel Sahafi all'hotel Hamana per iniziativa della Alpi non programmata né preannunciata (se non alla redazione di Roma del TG 3), sono altresì indicative di una specifica attenta osservazione dei movimenti della giornalista nonché della preordinazione dell'agguato e quindi della non casualità della scelta dell'obiettivo da colpire; la scelta di un siffatto obiettivo, pur in presenza di un autista e di un uomo di scorta armato che rendevano più ardua la conclusione positiva (per gli aggressori) dell'agguato e nonostante l'esistenza di altri possibili e più facili bersagli da colpire con medesima "risonanza politica" (si sottolinea come i giornalisti Simoni e Porzio abbiano in quella medesima giornata girato per Mogadiscio disarmati e senza scorta) comprovano ancora che l'obiettivo era precisamente individuato ed inoltre che esso era stato scelto non già per attuare una azione dimostrativa ma per perseguire altri precisi scopi. E che questi scopi siano da individuarsi nella eliminazione e definitiva tacitazione della Alpi e di chi collaborava professionalmente con la giornalista perché divenuta costei estremamente "scomoda" per qualcuno è ipotesi non seriamente contestabile alla luce non solo di quanto sopra argomentato ma anche degli elementi e delle considerazioni che seguono.

Gli argomenti trattati dalla giornalista durante il colloquio avuto poco prima della sua partenza per Bosaso con Faduma Mohamed Mamud nonché quelli oggetto dell'intervista con il sultano di Bosaso difficoltosamente ottenuta, l'interesse dimostrato in relazione al sequestro della nave della società Shifco, la visita dei pozzi oggetto di uno scandalo connesso con la cooperazione, il tenore della telefonata intercorsa tra la Alpi ed il suo caporedattore Massimo Loche nel corso della quale la giomalista aveva anticipato al collega di avere in mano "cose molto grosse", nonché il bisogno avvertito dalla giornalista al suo rientro a Mogadiscio di immediatamente incontrarsi con altri giornalisti, tra i quali i colleghi dell'ANSA, "per verificare le cose" (così come comunicato alla redazione con una telefonata ricevuta dal suo collega Flavio Fusi), sono tutte circostanze che inducono a fondatamente ritenere che Ilaria Alpi avesse nella sua attività di giornalista scoperto fatti ed attività connesse con traffici illeciti di vasto ambito. La notorietà della giornalista, la conoscenza diffusa delle sue attività e dei suoi ultimi movimenti in Bosaso in ragione dei contatti avuti (con la detta Faduma appartenente al clan Abgal inquadrato nella fazione di Ali Mahdi; con il sultano dei Bosaso appartenente alla fazione dei Migiurtini ed alleato con Ali Mahdi; con il responsabile UNOSOM a Bosaso che aveva tentato di mettere in comunicazione la Alpi con uno dei marinai italiani della nave Shifco sequestrata; con i responsabili della organizzazione non governativa "Africa 70"; con alcuni colleghi e con Giancarlo Marocchino incontrati a casa di costui la sera prima della partenza per Bosaso), l'imminenza dei servizio della Alpi relativo a quanto visto ed appreso a Bosaso (la cui trasmissione tramite l'antenna satellitare dell'albergo era prevista per la giornata del 20/3/94), l'allarme suscitato in chi era coinvolto a qualsiasi titolo nei traffici illeciti ed il timore nutrito per la divulgazione delle notizie apprese dalla Alpi, la conseguente necessità di evitare siffatta divulgazione sono le ulteriori circostanze che hanno segnato irreparabilmente il destino di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin e costituiscono -ragionevolmente- le prime l'antefatto nonché le ultime due il movente dei delitti per i quali è processo.

 

L'individuazione del movente in quello sopra precisato non si pone in contrasto con lo svolgimento dell'agguato secondo le modalità emerse nel corso del dibattimento di primo grado.

La ricostruzione dell'agguato quale operata nella sentenza impugnata è verosimile, aderente alle risultanze processuali, non in contrasto con alcun dato emerso in atti. Ed invero circa l'orario ed il luogo, circa l'attribuzione della consumazione degli omicidi ad un gruppo di sette somali viaggianti a bordo di una auto Land Rover, circa le modalità generali dell'aggressione (immediata messa in moto della Land Rover dopo la partenza dell'auto Toyota utilizzata dalla Alpi e dal Hrovatin, risaliti a bordo dopo l'accesso all'hotel Hamana; tallonamento, superamento e blocco dopo qualche decina di metri di tale ultima vettura da parte della Land Rover; discesa a terra di due occupanti della Land Rover provvisti di armi; esplosione di più colpi di arma da fuoco sia da parte di costoro sia da parte dell'uomo di scorta dei due italiani; retromarcia della Toyota fino a sormontare con la parte posteriore un marciapiede ed urtare contro un muro), le risultanze processuali sono univoche e sostanzialmente non contestate da alcuno.

I riferimenti di Ferdinando Salvati - che trovavasi in quel momento presso il compound dell'ex ambasciata italiana, ossia in zona assai prossima al luogo dell'agguato - al rumore di due o tre raffiche di arma da fuoco sentite intorno alle ore 15 nonché alla notizia di una sparatoria fornitagli subito dopo da alcuni poliziotti somali, le dichiarazioni di Giancarlo Marocchino e di coloro che intervennero poco dopo la consumazione degli omicidi (i giornalisti Giovanni Porzio e Gabriella Simoni), le comunicazioni intercorse nell'immediatezza dei fatti tra il Marocchino e Giorgio Cannarsa e tra quest'ultimo ed il personale della nave Garibaldi. quanto riferito dai militari italiani Michele Tunzi e Stefano Orsini e dal dipendente del SISMI Alfredo Tedesco (i quali, direttisi con altri militari verso il luogo dove avevano appreso essere stata attuata l'aggressione, erano poi confluiti al "porto vecchio" dove avevano saputo essersi diretto il Marocchino con le vittime) consentono di inquadrare in termini di tempo e luogo sufficientemente esatti il fatto per cui è processo e confortano quanto in proposito dichiarato dai testi oculari, offrendo altresì un parziale riscontro al resoconto di costoro in ordine alla dinamica dell'aggressione. Se infatti a questi ultimi occorre - con tutta evidenza - fare principale riferimento per quanto concerne le specifiche modalità dell'aggressione, la visione della scena del fatto e la quasi immediata constatazione dell'accaduto da parte di alcuni dei testi sopra indicati contribuiscono senz'altro al chiarimento dei fatti e costituiscono in proposito, unitamente alle riprese effettuate da Vittorio Lenzi concernenti il recupero dei corpi delle vittime, alle fotografie dell'auto Toyota danneggiata scattate da Remigio Benni e Wladimiro Odinzov ed ai risultati degli accertamenti medico-legali-balistici, ulteriori elementi di valutazione.

 

Si impone, in relazione appunto alle modalità specifiche dell'aggressione, la attenta disamina degli accertamenti espletati in ordine alla dinamica delle uccisioni ed al tipo di armi utilizzate.

Se per quanto riguarda Miran Hrovatin non è mai sorto dubbio alcuno in ordine alla riconducibilità della sua morte ad un colpo esploso a distanza da un fucile d'assalto tipo AK 74 o simile che lo aveva attinto al capo, differenti opinioni (così come riportate più sopra) sono state di contro espresse in ordine alle modalità di esplosione del colpo che ha ucciso Ilaria Alpi - a distanza ovvero a contatto - ed al tipo di arma utilizzata - arma corta ovvero fucile tipo Kalashnikov - all'esito degli accertamenti condotti dai consulenti del P.M. e delle parti civili nonché dai periti nominati dalla Corte di primo grado.

In proposito questa Corte condivide le considerazioni (da intendersi qui richiamate integralmente) svolte dai primi giudici che hanno ritenuto di privilegiare quanto affermato dai periti Benedetti e Torre. Si sottolineano: la completezza degli accertamenti espletati dai periti; la quota inconsuetamente elevata di antimonio presente nel nucleo di piombo estratto dal collo di Ilaria Alpi. sovrapponibile solo a quella rilevata su proiettile di cartuccia IK 7,62 x 39 per fucile Kalashnikov presentante - diversamente dai nuclei di piombo di altri proiettili posti a confronto, ivi compresi quelli cal.9 - grande analogia sotto ogni aspetto con il reperto in questione; la corrispondenza, appunto, tra le caratteristiche morfologiche del frammento di blindatura rinvenuto all'interno dell'auto Toyota e la composizione chimica del frammento di nucleo rinvenuto nel cranio della Alpi e delle particelle di lega piombo/antimonio rinvenute sui reperti anatomici e sull'indicato frammento di blindatura con le caratteristiche morfologiche e la composizione chimica del nucleo di proiettili 7,62 x 39 montati su cartucce allestite dall'arsenale jugoslavo Igaman Zavod di Konjic; il positivo raffronto tra i dati emersi in sede di analisi dei reperti ed i risultati delle prove di sparo; il conseguente rafforzamento della fondatezza dell'opinione espressa dal perito Carlo Torre circa la non riconducibilità alla categoria dei "residui da sparo" delle varie tracce e particelle individuate da alcuni dei consulenti come "GSR"; la facilità di errore nella individuazione dell'origine ditali particelle ove non tenuti presenti e correttamente valutati i dati emersi in ordine alla composizione del proiettile (specie quello relativo alla quantità di antimonio) e quelli emersi in sede di raffronto tra reperti giudiziari e reperti sperimentali; la significativa presenza nei "campioni biologici" pertinenti ad Ilaria Alpi e nella parte di camiciatura rinvenuta all'interno dell'auto Toyota di identici materiali estranei costituiti da filamenti rossi e bianchicci e da masserelle di spugna sintetica chiaramente riconducibili al materiale costituente il sedile dell'auto Toyota; l'impossibilità di dissociazione, nonostante eventuali ostacoli incontrati, di un proiettile sparato a breve distanza con arma corta e la riconducibilità - anche in ragione dell'esito delle prove di balistica terminale effettuate dal perito Benedetti - del frammento di acciaio rinvenuto nel cranio di Ilaria Alpi ad un elemento metallico delle strutture interne dell'auto Toyota; la usuale dissociazione, di contro, di un proiettile sparato da arma lunga ove incontrati ostacoli simili ad un parabrezza di automobile; la ovvia esclusione di uno sparo con arma lunga a brevissima distanza dato che in siffatto caso si sarebbe determinato lo scoppio del cranio; la carenza, in sede di esame del cuoio capelluto, di tracce rapportabili a bruciature o particelle di sparo a carico dei fusti dei peli.

Peraltro, ad ulteriormente comprovare la fondatezza delle conclusioni dei periti (in sintesi: il proiettile che ha attinto ed ucciso Ilaria Alpi è stato esploso a distanza, dall'esterno dei veicolo ove trovavasi la vittima, con traiettoria antero-posteriore rispetto all'automezzo, da un fucile cal. 7,62 x 39 tipo Kalashnikov o simile), si rileva: che nel corso della prima ispezione dei cadaveri da parte del personale medico della nave Garibaldi non sono state osservate bruciature a carico dei capelli, della ferita al capo e delle mani della Alpi; che parimenti in sede di autopsia non sono stati rilevati i segni caratteristici - ustioni, affumicatura e tatuaggio - dello sparo esploso a contatto o nell'ambito delle brevissime distanze; che il secondo collegio di consulenti nominati dal P.M. ha, pur mantenendo le proprie diverse conclusioni, dato atto in sede dibattimentale della atipia della lesione al cuoio capelluto rilevata sulla Alpi rispetto a quelle classiche del colpo a vicinanza e della non chiara evidenziazione di quell'impronta che aveva indotto in un primo momento altra consulente (che era poi giunto a diversa conclusione in base agli altri elementi acquisiti) a ritenerla riferibile all'asta guidamolla; che anche da parte di tale collegio di consulenti si è rilevata la presenza nei reperti anatomici di corpi estranei quali schegge metalliche, frammenti di vetro, fibre tessili e schiuma di polistirolo del tipo di quella utilizzata nell'imbottitura di poltrone e sedili di autovetture; che la spiegazione data in ordine a tale presenza - possibile applicazione di un silenziatore all'arma utilizzata- oltre a non apparire con tutta evidenza convincente in relazione a tutti i corpi estranei rinvenuti, non è stata supportata da alcuna prova sperimentale; che analogamente anche le altre conclusioni rassegnate non sono state supportate dall'esito di alcuna prova.

Inoltre non può non riconoscersi la plausibilità della considerazione svolta dai primi giudici circa la singolarità di modalità diverse delle due uccisioni (per essere state le due vittime colpite da proiettili esplosi da armi differenti e da diversa distanza) in un contesto nel quale sicuramente si sono sparate raffiche di fucili automatici all'indirizzo dell'auto a bordo della quale entrambi gli italiani si trovavano.

Tenuto conto di quanto sopra appare di tutta evidenza l'inutilità dell'ulteriore accertamento tecnico che si è richiesto in relazione alla deposizione di Francesco Chiesa, atteso che l'asserito diverso posizionamento all'interno dell'auto Toyota del frammento di blindatura non influirebbe comunque sui risultati peritali sia per l'impossibilità - in base alla stessa deposizione Chiesa - di una esatta individuazione del punto di reperimento, sia per la diversa traiettoria compiuta dalla scamiciatura e dal nucleo del proiettile che ha attinto la Alpi in ragione della scissione conseguita plausibilmente all'impatto contro il parabrezza (così come dalle eseguite prove di tiro), sia perché ben può riferirsi tale reperto, oltre che al proiettile che ha ucciso Ilaria Alpi, anche ad un qualsiasi altro proiettile similare esploso verso gli occupanti della Toyota.

Da ultimo, concludendo in ordine ai risultati medico-legali-balistici, questa Corte vuole sottolineare come il risultato degli accertamenti tecnici - che si è ritenuto di privilegiare e condividere - non si ponga in contrasto con quella individuazione del movente che si è più sopra prospettata; ed invero una aggressione condotta secondo le modalità sopra descritte, con raffiche di colpi esplosi da armi micidiali quali i fucili automatici o semiautomatici del tipo indicato dai periti, senza la possibilità (per la presenza di un solo uomo di scorta, per la preponderanza di uomini e mezzi dei commando assalitore, per il prevedibile atteggiamento di sola difesa da parte dei presenti sul luogo) di una effettiva e rilevante reazione degli aggrediti o in favore di essi, rendeva certi in ordine al raggiungimento del fine proposto - la eliminazione e definitiva tacitazione di Ilaria Alpi e dei suo accompagnatore - pur senza ricorso a colpi di pistola esplosi a contatto.

 

Le condivise conclusioni peritali costituiscono un rilevante elemento di riscontro alle deposizioni rese dai testi oculari Sid Alì Mohamed Abdi, Mohamud Nur Aden e Ahined Alì Rage detto "Gelle", i primi due rispettivamente autista e uomo di scorta della Alpi e di Hrovatin, il terzo asseritamente presente sul luogo dell'aggressione, i quali hanno concordemente e pervicacemente riferito che gli aggressori avevano esploso i colpi senza avvicinarsi in modo significativo all'auto Toyota, Tali conclusioni vanificano altresì le ipotesi pur ventilate di una responsabilità diretta dell'uomo di scorta che, sparando dal cassone, avrebbe attinto il Hrovatin nonché soprattutto dell'autista che avrebbe utilizzato la pistola di cui era in possesso per uccidere la Alpi con un colpo esploso pressoché a contatto.

Siffatte ipotesi oltre che smentite dai dati tecnici sono francamente prive di qualsiasi supporto probatorio ed anzi contraddette da quanto emerso in atti circa la piena affidabilità dell'autista e dell'uomo di scorta (quest'ultimo solo ritenuto un po' impulsivo). Ed infatti: l'Abdi era l'autista al quale solitamente ricorreva Massimo Alberizzi, giornalista del Corriere della Sera, che lo aveva indicato ad Ilaria Alpi e che nuovamente ha ricorso a lui dopo l'agguato risultato mortale per la Alpi e per il Hrovatin: di costui la Alpi aveva piena fiducia e si era servita più volte; in un'occasione l'uomo aveva sottratto la giornalista ad una aggressione (cfr. sul punto la deposizione di Massimo Alberizzi all'udienza dei 23/3/99); in ragione della comune etnia Bantù e della neutralità del loro clan di riferimento - quello degli Shiqal - rispetto ai vari altri clan somali in lotta sia l'Abdi sia il Nur Aden garantivano la sicurezza dei loro trasportati attraverso le varie zone di Mogadiscio controllate dall'uno o dall'altro clan.

Quanto alle dichiarazioni da costoro rese in ordine alla dinamica dell'agguato la loro ricostruzione della vicenda, tenuto doverosamente conto della soggettiva percezione dei fatti. delle ovvie lacune nei ricordi, della fulmineità dell'attacco e della particolare tensione di quei tragici momenti, sono significativamente concordanti fra loro nonché, nel loro impianto generale, con il resoconto sui medesimi eventi effettuato dal "Gelle". La disamina attenta delle varie dichiarazioni rilasciate da Sid Ali Mohamed Abdi (s.i.t. del 17/7/97, s.i.t. del 12/1/98, s.i.t. del 20/1/98, verbale di audizione davanti alla Commissione Governativa Gallo, dichiarazioni dibattimentali), da Mohamud Nur Aden (verbale 17/7/97) e da Ahmed Ali Rage (verbali del 10/10/97 e dell'11110197) non evidenzia infatti discordanze circa la presenza sul posto nei pressi dell'hotel Hamana di una auto Land Rover con a bordo sei uomini armati oltre all'autista, la pronta messa in moto di tale veicolo dopo la partenza dell'auto Toyota, il tallonamento per qualche decina di metri, il blocco di quest'ultima vettura, la discesa dalla Land Rover di due persone armate ed il loro posizionamento d'attacco dinanzi alla Tovota, l'esplosione di alcuni colpi sia da parte di costoro sia da parte dell'uomo di scorta assiso sul cassone della Toyota, la retromarcia tentata dall'autista di tale vettura, l'immediato allontanamento degli aggressori, il successivo arrivo di Giancarlo Marocchino e di due giornalisti italiani (Simoni e Porzio), il trasferimento dei due corpi dall'auto Toyota all'autovettura del Marocchino, il loro trasporto al "porto vecchio".

Ebbene se si considera che l'Abdi ed il Nur Aden erano certamente sul posto, che parimenti non può nutrirsi dubbio alcuno sulla contemporanea presenza di Ahmed Ali Rage (l'esito dell'accertamento disposto da questa Corte con raffronto tra fotografie e filmato - ed egregiamente svolto dal tecnico all'uopo nominato che ha dato congruamente conto della metodica seguita e dei risultati raggiunti - ha definitivamente ed univocamente comprovato che il teste trovavasi sul luogo dell'agguato nei momenti ad esso immediatamente successivi). che quanto prospettato dai testi circa le modalità della esplosione dei colpi ed il tipo di armi utilizzate ha trovato riscontro nelle conclusioni rassegnate dai periti di ufficio, che la videoripresa effettuata da Vittorio Lenzi e le fotografie successivamente scattate dell'auto Toyota offrono un ulteriore riscontro al racconto dei testi in relazione ad alcuni particolari da costoro riferiti (attacco frontale rispetto all'autovettura, parziale posizionamento dell'auto Toyota sul marciapiede e contro un muro, trasferimento dei corpi sull'auto del Marocchino, imbrattamento dell'abbigliamento dell'Abdi con il sangue sgorgato dalle ferite dei Hrovatin, leggera ferita riportata da Nur Aden sulla fronte), che i testi Marocchino, Porzio e Simoni hanno confermato altre circostanze pure riferite (trasferimento dei corpi sull'auto del Marocchino, loro trasferimento al "porto vecchio", presenza dell'Abdi e del Nur Aden anche al "porto vecchio", pagamento del compenso all'autista presso l'ufficio del Marocchino), deve convenirsi sulla generale attendibilità del resoconto dei tre testimoni sopra indicati circa lo svolgimento dei fatti.

A fronte di ciò le discordanze o contraddizioni che pur sono rilevabili nelle dichiarazioni di tali testimoni assumono una valenza minima che non inficia la loro complessiva attendibilità, tanto più concernendo tali discordanze o contraddizioni circostanze marginali ovvero altrimenti spiegabili.

Ed invero dei tutto marginale ed ininfluente al fine di vagliare l'attendibilità dei testi appare la circostanza diversamente riferita relativa all'accesso presso l'hotel Hamana di entrambi gli italiani (come riferito dall'Abdi e dal Nur Aden) ovvero della sola Alpi (come riferito dal "Gelle"), considerati il diverso punto di osservazione di quest'ultimo rispetto all'autista ed all'uomo di scorta della Alpi, la maggiore ovvia attenzione prestata da costoro in relazione ai movimenti dei loro "datori di lavoro". il possibile annebbiamento dei ricordi in relazione ad una siffatta marginale circostanza in ragione del tempo trascorso prima di rendere il "Gelle" la sua deposizione.

Quanto alle contraddizioni nelle quali è incorso Sid Ali Mohamed Abdi circa il tipo di armi impugnate dagli aggressori, sempre comunque chiaramente e correttamente indicate quali fucili e non quali armi corte, si sottolinea come il teste abbia dimostrato di non essere un conoscitore di armi, tanto da incorrere in un macroscopico errore nell'indicare il calibro della pistola in suo possesso, e come peraltro richiedere in un uomo che svolge il lavoro di autista, che non è un militare né persona usa per mestiere od altro a maneggiare, costruire, riparare o commerciare armi, la capacità di indicare con esattezza tipo o modello di fucile da altri impugnato sia pretesa irragionevole e fuorviante.

Circa poi le difformità in relazione alle circostanze attinenti alla pistola di cui l'Abdi era in possesso al momento dell'agguato si rileva innanzi tutto come le iniziali reticenze del teste sul punto appaiano comprensibilmente dettate dal timore di venire implicato quanto meno a livello di sospetto nella vicenda (si era ventilata e si sosteneva in relazione all'uccisione di Ilaria Alpi l'ipotesi di uno sparo a contatto con arma corta); quanto alle altre non perfettamente coincidenti dichiarazioni relative al numero di colpi esplosi - uno o due - ovvero alla posizione di tiro assunta - dall'interno della vettura ovvero dall'esterno - la marginalità delle circostanze, l'ininfluenza della questione, le incomprensioni che certo si sono verificate durante le deposizioni e verbalizzazioni con ausilio di interprete, la diversa percezione che ognuno dei testi ha avuto dei comportamenti degli altri (è per esempio del tutto plausibile che il "Gelle" non abbia percepito i colpi di pistola né notato questo specifico comportamento dell'Abdi considerate le ben più percepibili raffiche di fucile d'assalto coprenti ogni altro rumore) spiegano ragionevolmente il dato e non consentono di trarre da esso elementi negativi in ordine all'attendibilità dei testimoni.

Ben più rilevanti e quindi da valutare attentamente appaiono le contraddizioni relative all'ascrivibilità del primo colpo esploso nonché alla presenza o meno in loco subito dopo la perpetrazione degli omicidi di militari italiani.

Pur condividendo in ordine alla prima circostanza le argomentazioni dei primi giudici e pur ritenendo quindi non corrispondenti al vero le dichiarazioni rese sul punto dall'Abdi e dal Nur Aden, che hanno pervicacemente sostenuto di non avere il secondo esploso per primo un colpo di fucile ma di avere egli risposto al fuoco degli aggressori, rileva la Corte come il mendacio (in cui non incorre il "Gelle") trovi una plausibile spiegazione nel comune intendimento dei due testi, timorosi entrambi della possibile valutazione negativa del comportamento tenuto nell'occasione da Mohamud Nur Aden, di evitare rilievi di sorta nei confronti di quest'ultimo, oltre tutto ritenuto nell'ambiente persona impulsiva; peraltro il contrasto tra i detti testi e Ahmed Ali Rage, specificatamente ed accuratamente sentiti in ordine a siffatta circostanza e ciò nonostante rimasti fermi nella loro prospettazione, è indicativo della insussistenza di sospettate concordate versioni e di costruite versioni in corso di indagine.

Quanto alla presenza o meno di militari italiani e poliziotti. somali sul luogo dell'agguato occorre tenere presente al fine di una corretta valutazione delle relative dichiarazioni dell'Abdi il ritmo frenetico dei momenti successivi all'agguato, i convulsi interventi succedutisi in quell'arco di tempo di dimensioni piuttosto ridotte intercorso tra la sparatoria ed il trasferimento a bordo dell'elicottero sollevatosi dalla nave Garibaldi ed atterrato al "porto vecchio, l'accorrere di più persone, la confusione e l'emozione di tutti i presenti, la possibile errata percezione di alcune circostanze ovvero la sovrapposizione ed il rimescolamento di fatti e comportamenti. Come ha acutamente osservato il P.G., all'uopo richiamando la descrizione dei proprio stato d'animo in quei momenti effettuata dalla giornalista Gabriella Simoni accorsa sul luogo quasi nel l'immediatezza del tragico fatto, le marginati ed ininfluenti contraddizioni in ordine alla ricostruzione delle fasi susseguenti al mortale agguato non possono costituire strumento per la delegittimazione processuale dei testi sotto il profilo dell'attendibilità. E dunque se può ritenersi processualmente provato che nessun militare italiano si è recato sul posto dell'agguato prima, durante o subito dopo il trasferimento dei corpi delle vittime dall'auto Toyota all'auto di Marocchino, deve nel contempo tenersi presente: che mezzi militari italiani si sono uniti nei pressi dei "porto vecchio", dopo essere giunti ad un incrocio vicinissimo al luogo dell'agguato ed essere stati colà indirizzati da alcuni poliziotti somali, al corteo di auto proveniente dal luogo dell'agguato; che tra i due luoghi la distanza è minima; che al "porto vecchio" intervenne, oltre ai militari provenienti dal "porto nuovo" tra i quali pure il dipendente del SISMI Alfredo Tedesco, anche il capitano Ferdinando Salvati insieme ad altro ufficiale italiano; che il Salvati, quando ancora non era a conoscenza del trasporto da altri effettuato dei corpi delle vittime al "porto vecchio", aveva mandato sul luogo dell'agguato poliziotti somali e militari italiani per provvedere al recupero dei corpi; che lo stesso Salvati ha precisato di essersi poi personalmente recato sul luogo dell'agguato; che, in ragione di tali ultime circostanze, devono ritenersi corrispondenti al vero l'affermazione del "Gelle" relativa all'arrivo di militari italiani circa un'ora dopo l'uccisione della giornalista e dell'operatore nonché le dichiarazioni dell'Abdi circa l'intervento di poliziotti somali; che nel filmato dei Lenzi è individuabile un poliziotto somalo; che, atteso il ricordato confluire di militari italiani nei pressi della zona dell'agguato ed al -'porto vecchio", il teste Abdi ben può nei suoi ricordi essere incorso -comprensibilmente- in una qualche sovrapposizione di elementi di tempo e luogo, senza che ciò valga a minare la sua complessiva attendibilità.

Alla stregua di tutte le considerazioni sopra esposte deve pertanto convenirsi sull'attendibilità dei testi Sid Ali Mohamed Abdi, Mohamucl Nur Aden e Alimed Ali Rage e corrispondente al vero, nel suo impianto generale, la loro ricostruzione dei fatti.

 

La positiva valutazione dell'attendibilità dei testi in relazione al loro resoconto dei fatti (pur con quelle giustificate e comprensibili differenziazioni di cui si è detto) va estesa anche a quelle specifiche dichiarazioni che riguardano l'imputato Hashi Omar Hassan.

Il semplice rilievo che costui, indicato quale uno dei sette componenti del commando che ebbe ad assalire ed uccidere la giornalista Ilaria Alpi e l'operatore Miran Hrovatin, sia l'unico imputato sottoposto al giudizio di questa Corte è con tutta evidenza indicativo della incompletezza delle indagini e del non completo chiarimento della vicenda, specie in relazione ai mandanti dei delitti e considerato quanto più sopra argomentato relativamente al movente.

In proposito va peraltro sottolineata la oggettiva difficoltà delle indagini da parte degli inquirenti italiani considerato che l'agguato si è svolto in terra straniera. che in quel periodo nella Somalia in preda a lotte claniche non vi era alcuna autorità con poteri effettivi, che le strutture di polizia erano pressoché inesistenti. che conseguentemente non vi era un interlocutore affidabile con il quale svolgere comune attività d'indagine o che fosse autonomamente in grado di attendibilmente investigare.

Ma, e ciò appare meno comprensibile, nessuna idonea attività di raccolta di notizie in ordine all'agguato risulta essere stata portata avanti dai vari organismi occidentali all'epoca presenti in Somalia. Non spetta a questa Corte valutare ragioni e circostanze che hanno in merito influito negativamente (per es. i ristretti compiti di polizia militare svolti dal ridotto numero di carabinieri presenti in quei giorni a Mogadiscio. ovvero il quasi già compiuto abbandono del territorio da parte del contingente italiano e l'ambito delle esclusive attività - connesse con la partenza - affidate ai responsabili, ovvero la ormai svuotata di competenze residua attività diplomatica), ma non può non constatarsi l'insufficienza ed inattendibilità degli accertamenti e dei conseguenti rapporti redatti uno su incarico del comandante UNOSOIM e gli altri dal funzionario del SISMI, oltre naturalmente a quello della Polizia Somala della cui scarsa affidabilità si è già detto, tutti macroscopicamente non rispondenti ai fatti, contrastati dalle risultanze processuali, senza alcun supporto probatorio o indicazioni atte ad acquisire gli elementi di prova (cfr. il tenore dei detti rapporti acquisiti agli atti, le deposizioni raccolte in merito, le argomentazioni svolte in proposito dai primi giudici).

Uno sviluppo nelle indagini - per quanto qui rileva - è stato però determinato dall'attività svolta dal l'ambasciatore Giuseppe Cassini, inviato nell'ottobre 1996 in Somalia con l'incarico di tentare una rappacificazione tra i clan somali nonché con l'ulteriore raccomandazione espressamente ricevuta dal vicepresidente del Consiglio dei Ministri di acquisire informazioni sui responsabili del duplice omicidio.

A seguito di informazioni ricevute da persone ritenute da lui affidabili (il capo della delegazione europea a Mogadiscio Ahmed Washington) o indicategli come tali dalla persona direttamente conosciuta (Abdi Salem Alimed Hassan, detto "Shiino') è stato infatti individuato il teste Ahmed Ali Rage, della cui certa presenza sul luogo dell'agguato al momento della sua consumazione e della cui complessiva attendibilità si è sopra discusso, nonché successivamente l'imputato Hashi Omar Hassan, indicato quale componente dei gruppo che aveva materialmente commesso i due omicidi.

Nessun sospetto può avanzarsi né alcun rilievo negativo può formularsi in ordine alle modalità di reperimento del teste e di individuazione dell'imputato, considerato che l'ambasciatore Cassini ha analiticamente indicato e correttamente condotto le attività poste in essere per il conseguimento dell'incarico affidatogli e che egli si è sempre mosso in sintonia con gli inquirenti informandoli di ogni elemento di interesse acquisito. Quanto alle modalità di conduzione in Italia dell'Hashi, deve rilevarsi: come anch'egli alla pari di altri somali lamentasse di aver subito violenze da parte dei militari italiani di stanza in Somalia; come, soprattutto, la Società degli Intellettuali Somali, in aperto contrasto con l'ambasciatore Cassini che riteneva poco credibili le sue doglianze, avesse premuto per l'inserimento del nominativo dell'Hashi fra quelli delle presunte vittime che sarebbero state sentite dalla Commissione Gallo; come rispondesse a criteri semplificativi di organizzazione ed a ragioni economiche l'utilizzazione di un unico volo aereo per la convocazione in Italia sia delle presunte vittime delle violenze sia dei testi del "caso Alpi" che la Commissione Gallo aveva parimenti interesse a sentire.

Peraltro ciò che rileva non sono le modalità con le quali è stata assicurata la presenza in Italia dell'imputato ma piuttosto la consistenza e credibilità degli elementi a suo carico nonché di quelle ipotesi che hanno fatto dubitare i primi giudici della responsabilità del prevenuto.

Ebbene la tesi del "capro espiatorio" immolato dall'autorevole capo somalo Ali Mahdi in ragione della auspicata riconciliazione italo-somala è - ad avviso di questa Corte - ipotesi logicamente non sostenibile, considerato: che sin dal gennaio 1997, dopo pochi mesi dall'inizio della sua missione in Somalia e assai prima dell'apparizione sulla scena di Hashi Omar Hassan, l'ambasciatore Cassini era riuscito a far incontrare e riconciliare le due fazioni rivali capeggiate da Ali Mahdi e da Aidid; che il "caso Alpi", che pur aveva un peso nei rapporti italo-somali, non aveva influito negativamente sul raggiungimento dell'accordo e quindi sul buon esito della missione affidata all'ambasciatore Cassini; che, di conseguenza, appare poco credibile un attivarsi del capo somalo Ali Mahdi per una fittizia soluzione degli accertamenti relativi al duplice omicidio; che una siffatta operazione appare ancor più poco credibile ove si valuti che l'imputato appartiene al clan di Ali Mahdi e che in suo favore hanno deposto testi pure appartenenti al clan Abgal e sui quali certo avrebbe diversamente influito Ali Mahdi ove costui avesse inteso di sacrificare uno dei suoi pur di raggiungere i suoi scopi; che, così come sottolineato da Giuseppe Cassini, ciascuna delle due fazioni ed ognuno dei vari clan allorché si affrontava la questione del duplice omicidio addossava la responsabilità dell'agguato alla fazione od al clan contrapposto; che peraltro, anche a voler ritenere possibile l'ipotesi del capro espiatorio, non si vede perché Ali Mahdi abbia dovuto ricorrere a persona estranea alla vicenda (che in ipotesi avrebbe anche potuto inoppugnabilmente dimostrare la propria innocenza, facendo così naufragare l'intento perseguito) e non già uno degli effettivi responsabili.

Né può ritenersi implicata nell'avanzata ipotesi del "capro espiatorio" la SIS (la Società degli Intellettuali Somali) che avrebbe per cosi dire "spinto" l'imputato in Italia imponendone senza ragione il suo inserimento nella lista delle vittime di violenze da parte dei militari italiani, atteso che l'episodio denunciato dall'Hashi, seppure ritenuto non credibile da Cassini, era noto in Somalia (ne hanno parlato anche i testi Faduma Moliammed Mamud, Abukar Moallin Hassan e Moahmud Madina Mohamed) ed era considerato dai somali ed anche dalla SIS come uno degli episodi maggiormente significativi.

Restano da vagliare gli specifici elementi di accusa raccolti a carico dell'imputato, costituiti dalle dichiarazioni che lo riguardano rese dai testi Ahmed Ali Rage e Sid Alì Mohamed Abdi e dai riconoscimenti da costoro operati.

La già sottolineata certa presenza del "Gelle" davanti all'hotel Hamana e l'attendibilità delle dichiarazioni da costui rese in ordine allo svolgimento dei drammatici fatti inducono a ritenere attendibili anche le dichiarazioni del teste relative all'Hashi, tanto più che non sono emersi ragioni di attrito fra i due né un qualsivoglia interesse del primo ad elevare una falsa accusa. I contatti dei teste con l'ambasciatore Cassini, determinati plausibilmente dalla notizia immediatamente diffusasi in Somalia del l'interessamento dell'ambasciatore italiano ad ottenere utili indicazioni in ordine al duplice omicidio, sono stati lineari, improntati ragionevolmente da accurato riserbo, non accompagnati da richieste di denaro o di altri vantaggi; il fatto che siano intercorsi a distanza di oltre tre anni dai fatti non inficia la credibilità del teste ma è anzi indicativo dei suo intendimento di far pervenire le sue informazioni. senza trarre da esse alcun profitto, solo a persona affidabile che non le avrebbe strumentalizzate né distorte, oltre che naturalmente del comprensibile timore di rappresaglie (nonostante l'avvenuta perpetrazione dei delitti da parte di un gruppo di persone non travisate che avevano a lungo sostato sul luogo dell'agguato frequentato da varie persone, nessuno ha inizialmente parlato ed un muro di omertà ha coperto i responsabili, così come in prosieguo la paura ha influito in corso di indagini su alcuni testimoni quali Hussein Alasow Moahmed e Abdi Moahmed Omar, percepibilmente attanagliati da autentico terrore).

Il teste "Gelle" ha con precisione e coerenza mantenuto ferma la sua accusa sia nei suoi colloqui con l'ambasciatore Cassini sia con gli inquirenti; ha fatto i nomi di varie persone che erano presenti con lui sul luogo dell'agguato, così dimostrando di non aver timore di smentite (lo stesso imputato ha individuato nel filmato in atti una delle persone -Hussein Bahal- indicata come presente sul luogo dell'agguato dal "Gelle"); ha fatto cenno a circostanze (le ragioni della sua permanenza davanti all'hotel Hamana. la dislocazione della sua casa, i suoi movimenti subito dopo la sparatoria) facilmente controllabili; ha pervicacemente insistito sulla sua prospettazione dei fatti - esplosione del primo colpo da parte dell'uomo di scorta e uccisione dei due italiani con colpi esplosi a distanza - nonostante l'allora diverso quadro probatorio: ha accusato Hashi ma senza attribuirgli il ruolo di sparatore. Né è ipotizzabile un errato ricordo della fisionomia dell'aggressore da parte dei teste e quindi del riconoscimento dallo stesso operato, attesi l'incontro avvenuto tra il "Gelle" e l'Hashi qualche settimana dopo il duplice omicidio, il tenore del colloquio intercorso tra i due e l'ammissione - in quell'occasione - da parte dell'imputato della sua partecipazione all'agguato.

In conclusione l'attendibilità generale del teste, la carenza di sentimenti di avversione nei confronti dell'accusato, la carenza di contraddizioni ed incertezze nelle dichiarazioni relative al coinvolgimento nei fatti dell'imputato nonché il riscontro che esse hanno trovato nella deposizione del teste Abdí consentono ed anzi impongono di ritenere probatoriamente valido il riconoscimento, da parte di Ahmed Ali Rage, di Hashi Omar Hassan quale uno degli aggressori.

L'accennato supporto probatorio costituito dalla deposizione di Alì Mohamed Sid Abdi, nella parte relativa all'Hashi, è peraltro elemento di prova autonomo - e non solo di mero riscontro - nei confronti dell'imputato Hashi Omar Hassan.

La generale attendibilità del teste Abdi ed in particolare la constatata sostanziale rispondenza al vero del suo resoconto sui fatti (a parte la sua comprensibile reticenza ad affermare che l'uomo di scorta aveva esploso il primo colpo) inducono a ritenere attendibile anche la parte delle sue dichiarazioni relative all'imputato.

Se è vero che Alì Mohamed Sid Abdi ha sempre dichiarato (al giornalista Massimo Alberizzi e. poi agli inquirenti) di non conoscere gli aggressori e quindi di non poter indicare elementi utili alla loro individuazione, è altresì incontestabile che egli, essendo stato presente ai fatti ed anzi in essi coinvolto in prima persona, ha visto gli aggressori e può quindi - in via di ipotesi - essere in grado di riconoscerli; e ciò tanto più se si tiene presente che nel periodo di tempo in cui ha aspettato la giornalista e l'operatore al di fuori dell'hotel Hamana egli ha avuto modo di scorgere e di soffermare la sua attenzione sugli uomini armati che stazionavano nei pressi a bordo dell'auto Land Rover.

La vicinanza tra tale automobile e quella condotta dal teste, il comune approvvigionamento di the -  da parte sua e da parte degli uomini della Land Rover- presso la bancarella di Adar Ahmed Omar, l'essere egli passato proprio per andare a rifornirsi della bevanda lungo la fiancata della Land Rover così che lo stesso ha ben potuto notare sia gli uomini che vi erano a bordo sia le armi di cui erano muniti, soprattutto la ovvia attenzione che per le mansioni di autista di giornalisti stranieri provvisti di scorta egli portava verso tutto ciò che poteva costituire un pericolo (e tale poteva certo essere un gruppo di uomini armati mai notati al seguito di altri giornalisti o delle persone solitamente scortate) costituiscono circostanze che ben spiegano la memorizzazione delle fisionomie degli uomini che trovavansi a bordo della Land Rover, nulla rilevando in senso negativo ai fini di tale memorizzazione la successiva concitazione e rapidità dell'aggressione e la discesa a terra dall'auto degli aggressori di due soli di essi ed anzi avendo concorso il successivo tragico evento a maggiormente rafforzare l'avvenuta memorizzazione.

Quanto alle circostanze nelle quali si è verificato il riconoscimento da parte dell'Abdi nessuna perplessità può derivare dalla sottolineata interruzione della escussione dei teste quale risulta dal verbale di s.i.t. in data 12/1/98; a parte le ragionevoli motivazioni fornite in merito dal commissario Giannini, la iniziale reticenza del teste a riferire di aver riconosciuto uno degli aggressori in una delle persone viste nell'aereo che il giorno prima lo aveva portato in Italia appare del tutto comprensibile in ragione della nomea che accompagnava l'Hashi, dello "sguardo strano" che lo stesso gli aveva rivolto in aereo e del timore nutrito, sentimento questo poi superato in virtù della paziente opera di tranquillizzazione degli inquirenti in ordine al cui agire ogni altra ipotesi è pura illazione.

Anche in relazione al riconoscimento quindi deve convenirsi sull'attendibilità dei teste Abdi in quanto lineare, non contraddittorio, coerente e convincente, a sua volta riscontrato dal riconoscimento operato da Ahmed Ali Rage.

Deve infine sottolinearsi in relazione ai detti riconoscimenti come i due testi che ne sono autori abbiano dimostrato di non avere subito interferenze o reciproche influenze. In proposito è sufficiente ricordare: che gli stessi appartengono a clan diversi (il "Gelle" appartiene al clan Abgal ed alla fazione di Ali Malidi; l'Abdi è di etnia Bantù ed estraneo alle lotte claniche); che mentre uno conosceva l'Hashi di persona e di nome già da prima dell'agguato l'altro non lo aveva mai visto in precedenza e ne ignorava le generalità; che in ordine allo svolgimento dei fatti ciascuno ha riferito quanto percepito senza palesemente concordare alcunché; che i due si sono recisamente contrastati sulla questione (già più sopra valutata) della attribuibilità del primo sparo.

 

Gli elementi acquisiti a carico dell'imputato Hashi Omar Hassan non sono vanificati dall'alibi da costui offerto, francamente sopravvalutato probatoriamente dai giudici di primo grado.

Le affermazioni dei tre testimoni indotti dalla difesa circa l'infermità del nonno dell'imputato ed anzi circa la stessa esistenza in vita di tale nonno (tra l'altro dai tre testi indicato sotto nominativi differenti ed altresì diversi dal nominativo dell'imputato) sono rimaste prive di ogni riscontro seppure ciò fosse facilmente .acquisibile tramite una qualche certificazione sanitaria; alcune delle circostanze riferite appaiono quanto meno assai singolari avuto riguardo al contesto sociale (ci si riferisce all'ospitalità che la moglie del teste Abukar Moalin Hassan avrebbe riservato in casa propria all'imputato in assenza dei marito e senza il di lui preventivo consenso); altre, quali le separate modalità di raggiungimento del villaggio da parte di Hashi e di Abukar (il primo ha riferito di avere effettuato il viaggio per Adjali a bordo di un autocarro M3 con un tempo di percorrenza doppio rispetto a quello che avrebbe impiegato accompagnandosi all'Abukar che ogni venerdì chiudeva il suo negozio in Mogadiscio e rientrava con il suo fuoristrada ad Adjali) sono poco spiegabili.

Oltre a quanto sopra ogni singola deposizione appare per più versi contraddittoria, considerato: che il teste Abukar, stranamente ed in contrasto con i suoi usuali movimenti, ha riferito di essere ritornato a Mogadiscio martedì 22 marzo 1994 aprendo così - ma solo in quell'occasione - in ritardo di un giorno il suo negozio (e ciò con l'evidente intento di supportare con la sua presenza in Adjale il giorno 21 marzo la contemporanea presenza dell'imputato in quel luogo ancora un giorno dopo l'agguato); che il medesimo teste ha, prima di essere corretto dal difensore dell'imputato, collocato temporalmente nella data del 21 marzo 1990 il suo ascolto per radio della notizia del duplice omicidio; che sempre il teste Abukar ha fatto riferimento al nonno dell'imputato indicandolo una volta quale nonno materno ed altra volta quale nonno paterno; che la teste Mohamud Madina Mohamed ha, contrariamente al suo paesano Abukar ed allo stesso imputato che hanno riferito di avere appreso radiofonicamente la notizia nella giornata successiva ai fatti, dichiarato di avere sentito dalla radio la notizia del mortale agguato proprio il giorno 20 marzo A994; che la teste Faduma Mohamed Mamud ha precisato in 1.500.000 scellini somali la retribuzione da lei corrisposta ad Hashi Omar Hassan (il quale ha di contro indicato in 700.000 / 1.000.000 scellini somali la retribuzione percepita); che la medesima teste, pur a fronte della retribuzione fissa corrisposta, ha assai poco plausibilmente riferito che l'Hashi non aveva un orario di lavoro; che la teste Faduma ha collocato temporalmente nell'anno 1996 il presunto episodio di violenza patito dall'Hashi, rettificandone l'epoca solo dopo l'intervento del P.M.; che comunque in ordine a tale episodio la teste ha fatto cenno, in quanto apprese dall'Hashi, a circostanze assai diverse da quelle riferite in dibattimento dall'imputato.

Ma soprattutto incrina l'attendibilità del teste Abukar e della. teste Mohamud Madina Mohamed l'assoluta precisione con la quale, diversamente da altre circostanze ed a distanza di ben cinque anni, hanno saputo indicare i giorni esatti della visita di Hashi Omar Hassan al nonno malato (e non già limitarsi a far cenno, come sarebbe stato più credibile, alla stagione ovvero al mese) nonché affermare la sua presenza in Adjali proprio nella giornata del 20/3/94; né è plausibile ritenere che il ricordo sia stato dagli stessi memorizzato in quanto ancorato ad un fatto di estrema rilevanza atteso, da un lato, che l'omicidio di due occidentali in una Somalia dilaniata dalle lotte claniche e da delitti anche efferati che si consumavano ogni giorno senza soluzione di continuità non rivestiva certo per gli abitanti di un piccolo villaggio soverchio interesse e, dall'altro lato, che medesimo preciso ricordo la teste Mohamud Madina Mohamed non ha serbato di un avvenimento quale quello dei Check Point Pasta di assai più tragica valenza per i somali avuto riguardo al numero rilevante di morti e feriti di cittadinanza somala occorso in siffatto episodio.

Ed ancora incrinano l'attendibilità della teste Faduma Mohamed Mamud, quanto .meno in relazione al sostenuto rapporto di lavoro con l'imputato, il fatto che pur essendosi essa recata nel villaggio di Adjali (stando a quanto riferito dalla teste Mohamud Madina Mobamed che in tale circostanza la avrebbe conosciuta) nel corso dell'anno 1994, ossia quando era in corso il detto rapporto di lavoro, non si sia fatta accompagnare da quello che era asseritamente il suo autista e che Oltre tutto era nipote di uno dei notabili del paese, il fatto che all'incontro con Ilaria Alpi certamente avvenuto prima della partenza della giornalista per Bosaso (16/3/94) ma non il precedente giorno 15 marzo (data nella quale asseritamente Hashi sarebbe partito per Adjali) avendo la Faduma riferito di essere stata in tale giorno occupata in commissioni al mercato di Karan, la donna sia arrivata in taxi e non si sia fatta accompagnare dal sedicente suo autista, il fatto che Hashi Omar Hassan abbia riferito in termini assolutamente vaghi le attività svolte dalla donna.

Peraltro, ove anche si volesse acriticamente prendere per buone le affermazioni della donna circa il rapporto intrattenuto nell'anno 1994 con l'imputato nonché quanto dalla stessa dichiarato in ordine all'assenza dal lavoro del suo autista per le accennate ragioni familiari (malattia del nonno) nel periodo 15/23 marzo 1994, tale assunto non comproverebbe un effettivo allontanamento da Mogadiscio dell'imputato il quale, diversamente da quanto riferito e chiesto alla sua datrice di lavoro ed all'oscuro di quest'ultima, ben potrebbe non essersi recato ad Adjali ed essersi ad altro dedicato.

Infine non può non sottolinearsi come l'attendibilità dei tre testi sia altresì fortemente compromessa dalla comune appartenenza con l'imputato allo stesso clan Abgal ed alla stessa fazione, quella di Ali Mahdi.

 

Alla stregua di tutte le considerazioni sopra svolte deve quindi pervenirsi alla riforma della sentenza impugnata ed affermarsi, in sintonia con le richieste del P.M. e della parte civile RAI, la responsabilità dell'imputato Hashi Omar Hassan in ordine al duplice omicidio ascrittogli quale esecutore materiale di esso in concorso con altri rimasti sconosciuti.

In ordine alla valutazione delle circostanze del reato e alla determinazione della pena, va osservato:

1) si è trattato di un duplice omicidio volontario premeditato, accuratamente  organizzato con largo impiego di uomini e di armi micidiali ed eseguito con  freddezza, ferocia, professionalità omicida;

2) i motivi a delinquere dei mandanti ed esecutori sono stati, come dimostrato, di natura ignobile e criminale, essendo stato il duplice omicidio perpetrato al fine di occultare attività illecite;

3) la personalità dell'imputato, quale è emersa nel corso del processo è del tutto negativa, essendo tra l'altro assai significativo il comportamento tenuto dall'imputato stesso in altro tragico episodio con vittime americane, quale documentato in uno dei filmati acquisiti agli atti;

4) gli esecutori del duplice, feroce omicidio non hanno avuto alcuna remora od esitazione nell'agire contro persone che, come in ispecie Ilaria Alpi, erano molto attente alla particolare condizione in cui trovavasi la Somalia ed erano vicine e partecipi rispetto alla sua popolazione sofferente;

5) l'impossibilità di collegare, anche in via simbolica, le vittime alle violenze che alcuni somali sostenevano di avere subito ad opera delle forze di pace priva la condotta degli imputati anche del significato di azione di guerra.

Le esposte circostanze non consentono l'applicazione di alcuna attenuante ed impongono l'irrogazione della pena massima prevista dal nostro ordinamento per l'omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, con applicazione altresì delle previste pene accessorie della interdizione legale e della interdizione perpetua dai PP.UU..

Alla parte civile RAI, che è stata privata di una collaboratrice di alta professionalità come la giornalista Ilaria Alpi, deve essere riconosciuto un risarcimento per i danni patiti in conseguenza del reato, il cui esatto ammontare va però individuato in sede più idonea. Alla stessa parte civile vanno rifuse le spese sostenute in giudizio nella misura indicata in notula.

 

P.Q.M.

Visti gli artt. 605-592 C.P.P.

In riforma della sentenza della Corte di Assise di Roma in data 20/7/99 emessa nei confronti di Hashi Omar Hassan, appellata dal Procuratore della Repubblica e dall'imputato, dichiara quest'ultimo colpevole del reato ascrittogli al capo A e lo condanna alla pena dell'ergastolo nonché al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

Ritenuto che vi è concreto pericolo di fuga, desunto dal fatto che l'imputato non ha domicilio né attività lavorativa nel territorio dello Stato, emette nei suoi confronti ordine di custodia cautelare in carcere e dispone che tutti gli Ufficiali di P.G. vi diano esecuzione.

Fissa per il deposito della motivazione il termine di gg. 60.

Roma, 24/11/2000.