N. 13021/01 r.g.n.r.
La sottoscritta Elena Giuliani, nata a Milano il XX.XX.XXXX e residente a XXXXXXX, in Via XXXXXXXXXX n. XX, persona offesa nel procedimento emarginato, propone
opposizione ex art. 410 c.p.p.
avverso la richiesta di archiviazione del procedimento a carico di Mario Placanica
e Filippo Cavataio presentata dal pubblico ministero Dott. Silvio Franz in data
2 dicembre 2002 e sottopone all'attenzione della S.V. le seguenti considerazioni.
Il pubblico ministero ha ritenuto, erroneamente, che "ogni spunto investigativo
(rilevante per la ricostruzione) sia stato approfondito" e - sulla
base non già delle emergenze processuali ma di un soggettivo convincimento
(di fronte a dubbi e ipotesi alternative alle quali non è stato possibile
dare una risposta in sede di indagini) - che la ricostruzione dei fatti effettuata
dai suoi consulenti fosse quella "più aderente alla realtà".
Tale prospettazione non è condivisibile non solo in quanto le consulenze
del P.M. sono pervenute - su numerosi punti, anche di particolare rilevanza
- a conclusioni tra loro differenti, ma anche perchè le consulenze della
parte offesa sono pervenute a risultati diametralmente opposti, sulla base non
di "ricostruzioni virtuali", ma di analisi tecnico-scientifiche
derivanti da quanto è emerso dai numerosi filmati acquisiti agli atti.
In presenza di consulenze divergenti su punti decisivi per l'esatta ricostruzione
dei fatti - traiettoria del proiettile, distanza tra chi ha sparato e Carlo
Giuliani, comportamento degli indagati e della vittima immediatamente prima,
durante e dopo i fatti - appariva - e appare tuttora - doveroso e necessario
un accertamento per poter compiere qualsivoglia valutazione giuridica degli
eventi.
Non è certo possibile, vigendo un sistema processuale in cui l'udienza
preliminare (e, ancor più, l'udienza ex art. 409 c.p.p.) è udienza
di carattere processuale e non "primo giudizio di merito", precludere,
con un provvedimento di archiviazione, la verifica dibattimentale di quanto
emerso in sede di indagini.
Solo lo sviluppo dinamico del dibattimento, nonché la possibilità
di disporre perizie sui rilevanti punti controversi, possono portare a quell'accertamento
della verità giudiziale che, in casi delicati come questi, deve avvenire
attraverso un reale, effettivo e concreto contraddittorio tra le parti.
Sul ruolo che possono e devono avere il giudice per le indagini preliminari
e il giudice per l'udienza preliminare, ci si soffermerà più avanti:
ci si limita, per ora, a sottolineare la non condivisibilità della prospettazione
fatta sul punto nella richiesta di archiviazione.
Dall'esame delle emergenze processuali risulta del tutto evidente la contraddittorietà
- e, su alcuni punti decisivi, la non veridicità - delle dichiarazioni
di Mario Placanica: il che, al di là di ogni altra considerazione, dovrebbe
essere già di per sé sufficiente per rendere indispensabile la
loro verifica dibattimentale.
Una lettura integrale delle dichiarazioni del Placanica dimostra, senza ombra
di dubbio, come la ricostruzione del P.M. non solo non sia "la più
attendibile" ma, anzi, sia quella che meno si attaglia alla realtà
processuale.
In tale contesto, la configurabilità del delitto di omicidio, l'accertamento
dell'elemento psicologico del reato e la possibilità di invocare la sussistenza
di una scriminante - necessitando il delicato esame di tutta una serie di elementi
oggettivi e soggettivi per il quale occorrono competenze tecnico-scientifiche
oltre che giuridiche - non possono che essere demandate al giudice di merito.
Solo una perizia e il contraddittorio possono garantire, alle parti e anche
all'intera collettività, la certezza che sia stato fatto tutto quanto
possibile, necessario e giuridicamente doveroso per accertare la verità
e le eventuali singole responsabilità.
Gli atti di indagine, pur apparendo, diversamente da quanto sostenuto dal pubblico
ministero, idonei a sostenere l'accusa in giudizio, non hanno consentito - come
del resto si evince anche dalla richiesta di archiviazione - di ricostruire
con esattezza la dinamica degli eventi e, quindi, non sono tali da offrire un
quadro processuale, e tanto meno probatorio, sufficientemente completo per compiere,
in questa sede, un corretto percorso decisionale in diritto.
Il pubblico ministero, pur prendendo atto (pag. 23) dei contrasti tra i consulenti
su punti decisivi relativi alla dinamica dei fatti - e delle relative conseguenze
giuridiche, processuali e sostanziali - ha ritenuto "più convincente"
la ricostruzione fatta dai propri consulenti (peraltro, si ripete, tra loro
non univoche e, in alcuni punti, addirittura contrastanti) in quanto "permette
l'armonizzazione di tutti i dati oggettivi a disposizione". E ciò
malgrado la stessa parte pubblica, in più occasioni, abbia fatto riferimento
a "ipotesi più compatibili"; "deduzioni";
"superficialità" (pag. 25, in relazione all'accertamento
autoptico); "errata valutazione (poi corretta) della prima consulenza
balistica" nonché di "non possibilità di determinare
la traiettoria del proiettile che ha attinto il Giuliani" (pag. 17).
Sulla condotta del Placanica, il P.M. ha prospettato ben tre possibilità
alternative, superate da considerazioni che non possono essere condivise, in
diritto oltre che in fatto: ad esempio, quella per cui, in questa fase processuale,
si dovrebbero valutare le emergenze processuali ai sensi dell'art. 530 c.p.p.,
quasi che vi fosse analogia tra "prova"- che può formarsi solo
nel contraddittorio delle parti - e indagini, il cui svolgimento e' di competenza
esclusiva del pubblico ministero.
Una ulteriore considerazione è necessaria.
Corrisponde al vero che - nello sforzo e comune volontà di fare quanto
possibile per arrivare all'accertamento della verità - le parti offese
non si sono opposte (e hanno dichiarato di non aver nulla da eccepire) all'accertamento
effettuato ai sensi dell'art. 360 c.p.p.. Tuttavia, a parte la considerazione
che la parte offesa non aveva, proprio ai sensi dell'art. 360 c.p.p., alcuna
possibilità di riservarsi di promuovere incidente probatorio (facoltà
che spetta solo all'indagato), non si può ignorare il fatto che gli accertamenti
tecnici non ripetibili disposti dal P.M. avevano il dichiarato e apprezzabile
scopo di fare quanto possibile per pervenire, almeno rispetto alla dinamica
dei fatti, a conclusioni condivise (quale presupposto per la valutazione giuridica
delle condotte e delle responsabilità degli indagati).
Tali accertamenti, invece, hanno determinato una ulteriore differenziazione
delle conclusioni dei consulenti del P.M. sia rispetto alle precedenti consulenze
disposte dalla pubblica accusa, sia rispetto a quelle della parte offesa, che,
al contrario, sono sempre state univoche.
Basti considerare che - dopo quasi un anno dall'inizio delle indagini - uno
dei consulenti del P.M. ha, improvvisamente e inopinatamente, accennato alla
possibilità che il proiettile che aveva colpito Carlo Giuliani potesse
essere stato deviato da un "sasso" (circostanza mai neppure ipotizzata,
in precedenza, dai consulenti del P.M. e, peraltro, sempre esclusa da quelli
della parte offesa).
Ci si permette far presente, a tale proposito, che già dal giorno della
morte di Carlo Giuliani erano stati trasmesse, in varie trasmissioni televisive,
immagini in cui si vedeva un "calcinaccio" che si infrangeva
sul defender dei Carabinieri. Su tali filmati, acquisiti agli atti, avevano
fin dall'inizio lavorato i consulenti della parte offesa rilevando, come poi
dimostrato nelle consulenze in atti, che "il calcinaccio" non era
stato frantumato da un proiettile, ma dall'impatto sul defender, lasciando anche
un segno ben visibile sull'automezzo, sopra la seconda "I" della scritta
"CARABINIERI" (cfr. all.1).
***
DICHIARAZIONI PLACANICA
Il P.M., nell'esaminare la condotta di Mario Placanica, dopo aver evidenziato
la differenza tra le versioni dallo stesso sostenute innanzi all'Autorità
Giudiziaria e quelle successivamente rilasciate agli organi di stampa, ha ritenuto
- del tutto apoditticamente - di "arguire che il Placanica abbia sparato
senza mirare direttamente a Giuliani" (pag. 30).
Nella richiesta di archiviazione, si prende atto del fatto che neppure il Placanica,
nei primi interrogatori, ha sostenuto di aver sparato in aria e si ipotizzano
alcune alternative rispetto alla sua condotta: "forse sparando voleva
solo impaurire gli aggressori; forse, invece, era sua intenzione porre fine
all'aggressione sparando nella direzione degli aggressori
e accettando
anche il rischio di colpirne qualcuno".
Dopo aver formulato tali ipotesi, il P.M. arriva, dapprima, alla conclusione
che "questo dubbio non troverà mai una risposta prima di tutto
nella mente di Placanica". Poche righe dopo, supera ogni dubbio, basandosi
esclusivamente su una, a nostro avviso inesistente (cfr. consulenze parte offesa
in atti), deviazione del proiettile a seguito dell'impatto con un calcinaccio
(i consulenti del P.M. non spiegano - tra l'altro - da dove sia stato lanciato,
quale traiettoria abbia seguito e che corposità possa avere avuto).
Tralasciando, per ora, l'asserita "deviazione del calcinaccio",
e pur rispettando il soggettivo convincimento del P.M., non ci si puo' esimere
da alcune considerazioni: di fronte all'impossibilità di entrare "nella
mente" dell'indagato, qualsiasi valutazione giuridica non può
prescindere dalla verifica delle sue dichiarazioni, da quella dei testimoni
presenti ai fatti e da accertamenti peritali.
In merito all'inattendibilità delle dichiarazioni del Placanica, si osserva:
1) a poche ore dagli accadimenti di Piazza Alimonda, l'indagato ha dichiarato
di aver "scalcia(to) perché i manifestanti (lo) tiravano per
una gamba che (gli) veniva afferrata dall'esterno, per cercare di tirar(lo)
fuori dalla macchina"(P.M. 20.7.2001).
Successivamente ha ribadito: "
.cercavo di evitare di essere trascinato
fuori, in quanto ci erano diverse mani che mi avevano preso per le gambe e temevo
che cercassero di appropriarsi dell'arma che tenevo nella fondina posizionata
sulla coscia destra" (P.M. 11.9.2001).
E' sufficiente esaminare il cospicuo materiale video-fotografico in atti per
escludere che qualcuno, tra i manifestanti, abbia tentato di afferrare l'indagato
per la gamba cercando di trascinarlo al di fuori del Defender e, tanto meno,
di appropriarsi della pistola.
2) "Nel frattempo intimavo ai manifestanti di finirla perché
se no avrei sparato
.nell'agitazione e cercando di difendermi,
mi sono accorto a posteriori che con la mano avevo inavvertitamente levato la
sicura" (P.M. 20.7.2001).
"
Fu in quel momento che decisi di estrarre la pistola che
tenevo nella fondina posizionata nella coscia destra vicina al ginocchio. Tolsi
la sicura rimettendola immediatamente dopo" (P.M. 11.9.2001).
Da queste dichiarazioni emerge che:
- in violazione delle norme regolamentari, l'indagato aveva posizionato la fondina
con l'arma sulla coscia (ulteriori indagini, visto che a Mario Placanica nessuna
domanda è stata fatta sul punto, potranno chiarire se tale fondina era
di ordinanza). La circostanza ha la sua rilevanza in quanto è fatto notorio
che si usa la fondina posizionata sulla coscia al fine di poter estrarre con
più facilità l'arma.
- resosi conto della inattendibilità di quanto affermato relativamente
all'aver "inavvertitamente levato la sicura", non può
esimersi, nel successivo interrogatorio, dal cambiare versione ed ammettere
di averla tolta volontariamente.
Mario Placanica, quindi, non si era limitato a "mostrare" la
pistola per minacciare i manifestanti ma - ben prima che la vittima afferrasse
l'estintore - aveva intenzionalmente tolto la sicura, dimostrando così
la volontà di brandire l'arma non a scopo di "deterrenza",
ma per sparare.
La volontà di usare l'arma - fin dal primo momento - trova conferma,
oltre che nelle parole e nella condotta dell'indagato, nelle dichiarazioni di
Predonzani: "il Carabiniere seduto dietro sta(va) puntando la pistola
e (ho) sentito che urla(va) 'vi ammazzo tutti, porci bastardi'
"
(cfr. memoriale Predonzani, 6.9.2001, p. 2).
3) Quel che è più rilevante, rispetto al reato contestato, è
il fatto che il Placanica estrae la Beretta cal. 9 dalla fondina, toglie la
sicura, punta l'arma ad altezza d'uomo, urla "vi ammazzo tutti, porci
bastardi", ben prima che Carlo Giuliani, dopo aver visto l'estintore
rotolare per terra, lo raccolga.
L'indagato ha quindi sparato non in quanto minacciato dal Giuliani: "
alla mia vista nel momento in cui puntavo la pistola non avevo persone, percepivo
che vi erano aggressori ma non li vedevo percependo solo il continuo lancio
di pietre
".
4) Placanica ha tenuto la pistola in mano, carica e senza sicura, puntata
contro i manifestanti per un rilevante lasso di tempo. Lui stesso parla di circa
un minuto (P.M. 20.7.2001); Predonzani di diversi secondi: "dal momento
in cui vedo la pistola a quello in cui sento gli spari, sono trascorsi diversi
secondi in cui il carabiniere continuava ad urlare 'vi ammazzo tutti'
"
(P.M. 6.9.01, p. 4).
Da tali dichiarazioni - che, a detta del pubblico ministero, sono le più
attendibili in quanto rese nell'immediatezza dei fatti - emerge che il Placanica
non aveva visto Carlo Giuliani con l'estintore: non può, dunque, invocarsi
la legittima difesa in quanto non vi può essere necessità di difesa
contro un pericolo attuale di una "offesa ingiusta", se non si è
avuta neppure la percezione del pericolo.
5) l'arma (Beretta cal. 9 parabellum) è stata impugnata, come emerge
da tutti i filmati, in modo inclinato, con la mano destra e il braccio teso.
Tale posizione (braccio teso e pistola tenuta orizzontalmente) dimostra l'esperienza
nell'uso delle armi, in quanto la più idonea per colpire con precisione
il "bersaglio".
6) anche il secondo colpo è stato sparato ad altezza d'uomo. Nel
richiamare il punto 5 delle "osservazioni dei consulenti della parte
offesa" (depositate in data 31.10.2002), ci si limita a ribadire che
"il secondo dei due colpi sparati è certamente passato ad
altezza d'uomo almeno entro i primi 2,5 metri dalla bocca dell'arma".
Di conseguenza - se un soggetto di statura medio-alta si fosse trovato lungo
la traiettoria entro i primi 2,5 metri dalla bocca dell'arma - sarebbe stato
attinto dal proiettile (all. 2).
***
Dopo i due interrogatori resi innanzi all'Autorità Giudiziaria, nell'intervista
pubblicata sul libro di Bruno Vespa "LA SCOSSA" (novembre 2001), Mario
Placanica cambia decisamente versione: dichiara al giornalista, infatti, di
non aver udito gli spari e di aver realizzato in pieno soltanto in Ospedale
quello che era successo (all. 3).
Ulteriori divergenze si evidenziano nell'intervista rilasciata al TG5 "Terra"
il 26.5.2002 (acquisita in atti).
L'indagato questa volta precisa che "volev(a) allontanare la gente",
che "non volev(a) ferire nessuno, non volev(a) sparare, non avre(bbe) voluto
..".
Ammette lucidamente di aver "pres(o) la pistola e spara(to) dei colpi"
e, in aperta contraddizione con quanto dichiarato fino a quel momento, afferma
di aver "visto una persona che veniva contro di noi con un oggetto metallico
molto grosso, non riuscivo a distinguere se era un estintore
.".
Il Placanica, dunque, per la prima volta - dopo quasi un anno dai fatti - dichiara
di aver sparato dopo aver visto una persona che gli si stava avvicinando.
Afferma di aver cercato "di sparare in aria, per questo dico che non
mi sono accorto che c'era Carlo Giuliani dietro la macchina. Ho tentato di sparare
in aria" e conclude - rimettendo tutto in discussione - con una frase
equivoca: "anche se quei colpi li ho sparati, non ho mirato".
Da questo momento in poi, le interviste rilasciate dall'indagato sono tutte
tese, dapprima, ad avvalorare la tesi di aver sparato in aria e, successivamente,
ad escludere di aver sparato, fino a giungere, come si vedrà, al punto
di dichiarare di non essere stato il solo a sparare.
In data 20.7.02 è apparso un articolo sul "CORRIERE DELLA SERA"
che riporta una intervista al TG1 del 19.07.2002, nella quale il carabiniere
afferma: "non mi rendo conto se sono stato io, perché ho sparato
in aria, non ho sparato contro persone
davanti a me non c'era nessuno,
non c'era Carlo Giuliani. Spero che si farà luce su questa questione"
(all. 4).
In pari data, sul quotidiano LA STAMPA, il Placanica dichiara di aver sparato
in aria e che "difficilmente avrei colpito Giuliani
non so neanche
sparare, nelle esercitazioni al Poligono di tiro sono scarso" (all.
5).
Nel corso del primo interrogatorio reso al P.M. (20 luglio 2001), l'indagato
aveva dichiarato di avere una certa pratica nell'uso delle armi e che per tale
ragione "er(a) stato scelto come granatista".
Nell'intervista a "LA STAMPA" il Placanica ipotizza la sua estraneità
al fatto: "C'era una gran confusione. Si sentivano botti da tante parti.
Con questo non accuso nessuno: ma non sono stato il solo a sparare. Potrei
non essere stato io. Se non sono stati i miei due colpi ad uccidere Giuliani,
allora mi hanno fatto vivere un anno terribile senza che lo meritassi"(all.
5).
Analoghe dichiarazioni vengono riportate su "L'UNITÀ" del 20
luglio 2002, là dove il Placanica dichiara di non rendersi conto se è
stato lui a sparare, perché lui "h(a) sparato in aria, non h(a)
sparato contro persone" (all. 6).
La nuova tesi dell'estraneità viene ulteriormente ribadita in una dichiarazione
pubblicata su "LA REPUBBLICA" del 21 luglio 2002, dove il carabiniere
afferma di non voler "pagare per colpe che non sono mie. Non
so neppure se sono stato io
. adesso posso solo confermare di avere sparato
in aria. Sono sicuro di questo
però secondo me c'è un mistero:
tutte quelle pietre che deviano proiettili, corpi metallici, non si capisce
niente" (all. 7).
Sul "CORRIERE DELLA SERA" dello stesso giorno è ancora più
esplicito: "a volte ho la sensazione di essere stato usato per coprire
responsabilità più grandi delle mie, ma adesso non ci sto più
. anzi, non credo di essere stato io ad uccidere Carlo Giuliani
la
verità è che io non ho mai avuto un ricordo nitido di quei fatti.
Ma in piazza Alimonda quel giorno è successo qualcosa di strano, mi hanno
lasciato solo
" (all. 8).
***
CONSULENZE TECNICHE
PRIMA DI ANALIZZARE LE DIVERSE CONCLUSIONI DELLE CONSULENZE TECNICHE, È
OPPORTUNO FAR PRESENTE - PER UNA CORRETTA VALUTAZIONE DELLE IMMAGINI VIDEO E
FOTOGRAFICHE - CHE QUESTE RISENTONO DI ALTERAZIONI PROSPETTICHE DOVUTE AL TIPO
DI APPARECCHIO IMPIEGATO.
SE È STATO USATO UN TELEOBIETTIVO O UN GRANDANGOLARE I SOGGETTI RIPRESI
APPAIONO IN UNA POSIZIONE NON "REALE".
AD ESEMPIO, NELLA FOTO C.D. "REUTER", AMPIAMENTE DIVULGATA DALLA STAMPA,
CARLO GIULIANI APPARE QUASI A CONTATTO COL DEFENDER, MENTRE, COME SI VEDRÀ,
È DISTANTE OLTRE TRE METRI DALL'AUTOMEZZO.
NELLA FOTO C.D. "D'AURIA" (ALL. 9), INVECE, APPAIONO NUMEROSI MANIFESTANTI
VICINI AL DEFENDER, MENTRE IN REALTA' SONO DISTRIBUITI SU UNO SPAZIO DI SVARIATE
DECINE DI METRI (TRA IL RAGAZZO CON I PANTALONI GRIGI E LO ZAINETTO, CON I PIEDI
SULLE STRISCE PEDONALI, E IL DEFENDER INTERCORRE UNA DISTANZA DI CIRCA QUINDICI
METRI).
In merito alla dinamica degli eventi che hanno cagionato la morte della
vittima, vi sono una serie di teorie e ricostruzioni, operate dai consulenti
tecnici del pubblico ministero, da quelli della persona offesa e della difesa
tra loro significativamente divergenti e che, pertanto, necessitano di ulteriori
indagini o, per garantire maggiormente l'accertamento della verità, di
un approfondimento di carattere dibattimentale, nel pieno contraddittorio tra
le parti.
Anche, e soprattutto, in quanto le conclusioni dei consulenti tecnici del pubblico
ministero vengono esposte in termini di mera "compatibilità",
"armonia con le ipotesi" o "alta attribuibilità".
***
In relazione alla distanza tra la vittima e il Defender dal quale sono stati
esplosi i colpi di pistola, si osserva quanto segue.
In data 21 luglio 2001 il pubblico ministero incaricava i medici legali Prof.
Marcello Canale e Dott. Marco Salvi di espletare consulenza tecnica sul cadavere
della vittima.
I consulenti tecnici giungevano alla conclusione che il colpo fosse stato esploso
ad una distanza superiore ai 40-50 cm. (cfr. c.t. 5.11.2001, p. 15).
In data 18 dicembre 2001, il pubblico ministero incaricava l'ispettore Capo
della Polizia di Stato Biagio Manetto di sottoporre ad indagini di balistica
interna i reperti relativi al procedimento in oggetto, nonché di ricostruire
la traiettoria del proiettile che aveva attinto il Giuliani.
Il consulente tecnico giungeva alla conclusione che i due bossoli provenissero
entrambi dalla pistola in dotazione al carabiniere Placanica, e che la distanza
di sparo, tenuto conto che non si conosceva l'esatta inclinazione del capo del
Giuliani rispetto al piano verticale, era di un minimo di 110 cm. fino ad un
massimo di 140 cm. (cfr. integrazione relazione tecnica di consulenza balistica
del 18 gennaio 2002, p. 1).
Altro consulente tecnico balistico del pubblico ministero, Valerio Cantarella
- incaricato in data 7 settembre 2001 di accertare se la pistola Beretta SB
numero matricola U45249Z avesse esploso due o più colpi di arma da fuoco
e se i bossoli rinvenuti all'interno della Land Rover e sul selciato di Piazza
Alimonda fossero stati esplosi dalla suddetta arma - concludeva con una probabilità
del 10% di compatibilità in relazione ad un bossolo e del 80% in relazione
al secondo.
Il fatto che il consulente Cantarella, presa visione della relazione dell'Ispettore
Manetto, abbia rettificato, in un secondo momento, le proprie conclusioni, aumentando
da 10% a 60% la compatibilità del bossolo con l'arma del Placanica, non
è indicativo, come sostiene il Pubblico Ministero, di un avvenuto chiarimento
ma, semmai, di una circostanza che appare dubbia agli stessi esperti balistici
e che pertanto va accertata con l'unico mezzo che il codice di rito prevede,
ovvero una perizia.
Successivamente il pubblico ministero incaricava altri consulenti tecnici, segnatamente
Nello Balossino, Pietro Benedetti, Paolo Romanini e Carlo Torre, di ricostruire,
anche in forma virtuale, presa visione del materiale video, fotografico e planimetrico
agli atti, del materiale sequestrato e delle consulenze fino ad ora effettuate,
la condotta di Mario Placanica e di Carlo Giuliani nel periodo immediatamente
antecedente e successivo a quello in cui il Giuliani era stato colpito.
Nella prima stesura della relazione, detti consulenti evidenziavano che la distanza
di sparo potesse essere superiore - precisando che il valore era approssimativo
e da assumere con cautela - a circa 50-100 cm..
In data 10 giugno 2002, i medesimi consulenti, cambiando opinione, concludevano
per una distanza di circa 300 cm., segnalando, tuttavia, che la vittima potesse
aver fatto un passo in avanti prima di essere attinto dal proiettile.
Questa ultima ipotesi è esclusa da circostanze oggettive e dalla visione
dei filmati in atti: non solo Carlo Giuliani, dopo aver preso l'estintore
e prima di essere colpito, non ha fatto passi in avanti, ma anzi è leggermente
arretrato col corpo, in quanto - quando è stato attinto dal proiettile
- aveva l'estintore dietro la nuca (mentre per afferrarlo si era piegato in
avanti).
Successivamente i consulenti del P.M. avanzavano l'ipotesi che qualcosa potesse
aver deviato il proiettile esploso dall'interno del Defender. Dapprima si era
parlato dello stesso estintore - che non presentava, tuttavia, tracce di impatto
- e successivamente si indicava un calcinaccio lanciato da un manifestante.
Nell'agosto 2002 i consulenti tecnici della persona offesa, Giorgio Accardo,
Roberto Ciabattoni e Ferdinando Provera depositavano uno "studio sulla
dinamica dell'evento che ha portato alla morte di Carlo Giuliani attraverso
l'analisi delle immagini"; il Dott. Gentile, consulente tecnico balistico
della famiglia Giuliani, depositava elaborato definitivo sulla materia.
I consulenti tecnici della famiglia Giuliani, come si vedrà, sono giunti
a conclusioni diverse da quelle del pubblico ministero (Cfr. consulenza tecnica
della persona offesa datata 26.7.2002).
Tale consulenza consente di ricostruire l'accaduto nella sua configurazione
temporale e spaziale e, quindi, nella sua completezza, analizzando in maniera
tecnico-scientifica le immagini registrate, senza necessità di ricorrere
a ricostruzioni basate su simulazioni (una attenta visione dei filmati in atti
conferma la correttezza di tali elaborazioni).
- la distanza tra la vittima e il Defender è di 3.07 metri, "cui
devono aggiungersi 30 cm. che intercorrono fra la bocca dell'arma ed il filo
posteriore esterno della carrozzeria del Defender stesso" (Cfr. c.t.
Dott. Gentile, p. 8);
- all'interno del Defender una persona non identificabile arma la pistola 2
secondi e 4/100 di secondo prima di sparare: nello stesso istante Carlo Giuliani
vede l'estintore a terra;
- la vittima inizia a prendere l'estintore da terra 1 secondo e 68/100 di secondo
prima di essere colpito;
- Carlo Giuliani impiega 96/100 di secondo per raccogliere l'estintore da terra
e portarlo all'altezza della fronte, compiendo allo stesso tempo una rotazione
del corpo: mancano 72/100 di secondo al momento in cui sarà colpito;
- Giuliani prosegue nella sua azione e impiega 68/100 di secondo per portare
l'estintore dietro la testa, fino al punto di massima estensione delle braccia:
mancano 4/100 di secondo al colpo mortale;
- Carlo Giuliani viene colpito 2 secondi e 4/100 di secondo da quando la pistola
è stata armata. Negli istanti successivi, avvitandosi su se stesso, inizia
la caduta verso il Defender;
- il corpo rotola verso il Defender dove si fermerà 1 secondo e 88/100
di secondo dopo essere stato colpito (cfr. c.t. Accardo, p. 21).
I C.T. Accardo, Ciabattoni e Provera escludono che il Giuliani possa aver
fatto un passo avanti, in direzione del Defender, prima di essere colpito (sul
punto la consulenza del P.M. si basa su mere "deduzioni ed ipotesi").
"Esaminando tutto il materiale in atti non si trova riscontro in
alcuna immagine fotografica e filmata ma, al contrario, tale ipotesi viene smentita
dalla sequenza filmata dalla Questura
" (cfr. c.t. Accardo,
p. 24).
Per quanto concerne la tesi - avanzata dai consulenti tecnici del pubblico ministero
- secondo cui un calcinaccio avrebbe deviato il proiettile mortale, si rinvia
alla consulenza tecnica (Accardo, p. 27) ove sono evidenziati elementi essenziali
che "indicano un elevato livello di inattendibilità della prova
al fine di riscontrare significativamente l'ipotesi formulata"; "
in assenza di precisi riscontri oggettivi è e rimane impossibile azzardare
qualsiasi ipotesi di deviazione anche in termini meramente qualitativi.
Pensare poi di fornire dati metrici sarebbe del tutto assurdo e improponibile
la frammentazione del calcinaccio visibile nel filmato Luna Rossa in
atti non può in alcun modo essere correlato al colpo poi risultato mortale"
(cfr. c.t. Dott. Gentile, pp. 3, 16).
MA LA CONFERMA DELLA DISTANZA DI CARLO GIULIANI DAL DEFENDER E, SOPRATTUTTO,
DEL FATTO CHE IL PROIETTILE NON È STATO DEVIATO DA ALCUN OGGETTO, LA
SI RITROVA NELL'OSSERVAZIONE COMPARATA DEI FILMATI "A35B" E "B21".
La distanza tra Carlo Giuliani, nel momento in cui è stato attinto dal
proiettile, e il defender è oggettivamente verificabile dal filmato "B
21". In tale filmato si vede chiaramente del sangue che fuoriesce dal volto
della vittima nel momento in cui aveva l'estintore dietro la nuca (ciò
conferma che, dopo essersi piegato per prendere l'estintore, Carlo Giuliani
non ha fatto passi in avanti, come prospettato dal P.M., ma anzi è leggermente
arretrato per portare l'estintore dietro la nuca).
La distanza di sparo - come ben evidenziato dai consulenti della persona offesa
(cfr. consulenza in atti e pag. 3 verbale udienza del 5.10.2002) - è
superiore a 3 metri.
Altro dato rilevante - che emerge dall'esame dei suddetti filmati - è
che non vi è stata alcuna deviazione del proiettile a causa di un impatto
col "calcinaccio".
Infatti:
a) corrisponde il momento della visione del fumo dello sparo (filmato "A35B")
con la fuoriuscita del sangue dal volto di Carlo Giuliani (filmato "B21");
b) tenendo conto del posizionamento della video-camera (oltre 50 metri dal defender),
si sente il suono dello sparo dopo che si vede il fumo prodotto dallo sparo.
Il tempo che intercorre tra l'immagine del fumo e il rumore dello sparo - quantificabile
in tre fotogrammi e mezzo ("frames") - precede significativamente
la frantumazione del calcinaccio (cfr. consulenza 9.8.2002 e filmato "A35B");
c) è ben visibile, dai filmati e dall'allegata sequenza fotografica (all.
1), una ammaccatura sul defender causata dall'impatto del "calcinaccio".
Il profilo del tetto del defender è, infatti, intatto nelle posizioni
04 e 05 dell'allegato 1, mentre, subito dopo il diradarsi della polvere dovuta
all'impatto (posizione 08), è visibile una ammaccatura all'altezza della
seconda "I" dei Carabinieri.
In relazione "alla presenza di macchie rosse nei filmati della polizia
in prossimità della testa di Giuliani", a pag. 23 della richiesta
di archiviazione si sostiene che si tratti di "effetti cromatici
..non
riconducibili alla fuoriuscita di sostanza ematica". Sul punto, oltre
a richiamare le conclusioni dei consulenti della parte offesa, si evidenzia
che queste hanno trovato conferma nella deposizione del teste, Carlo Finotti
- "Carlo Giuliani
dietro l'auto, che cade a terra dopo lo sparo
mentre un fiotto di sangue gli esce dal viso
" (P.M. 15.2.2002,
p. 2).
A fronte di una evidenza oggettiva, avvalorata da una dichiarazione testimoniale,
i consulenti del P.M. formulano, ancora una volta, mere congetture. A p. 13
del "Supplemento alla prima relazione di consulenza tecnica, 5 agosto
2002", infatti, si limitano a descrivere - rispetto al momento dello
sparo - eventi che non trovano alcun riscontro nelle immagini:
- "si verifica lo sparo; in modo quasi istantaneo il calcinaccio, fuori
dall'inquadratura della telecamera, viene colpito
";
- "
il calcinaccio colpito, è ancora esterno all'area
di visualizzazione della telecamera
";
- "
. il calcinaccio entra nell'area di ripresa della telecamera
ed è interessato dal fenomeno di disaggregazione che però è
confinato nella parte non visibile della telecamera
"
Altro argomento utilizzato per sostenere la tesi della "deviazione"
è quello derivante dalla "parziale frammentazione del proiettile".
Sul punto il Dott. Gentile si era riservato di "approfondire la natura
della causa o delle cause accidentali o sistematiche che possono aver determinato
la precoce frammentazione del proiettile che ha attinto la vittima"(cfr.
consulenza del 26.7.2002).
All'udienza del 5.10.2002 lo stesso consulente ha dichiarato che "in
quel momento" non aveva una "obiettività" rispetto
alla "traumatizzazione", precisando che il proiettile poteva
"essere stato traumatizzato in precedenza
oppure avere in sé
intrinsecamente dei difetti costruttivi che possono avere prodotto la precoce
traumatizzazione". Lo stesso, infine, ha aggiunto che stava ancora
esplorando altre possibilità.
Sul punto il Dott. Gentile ha fatto pervenire, in bozza, le seguenti osservazioni
che ci si riserva di produrre in originale.
"Altro aspetto di rilievo è la frammentazione precoce del proiettile
che ha attinto la vittima. Il PM, nella nota 21 a piè di pagina 22 della
sua relazione, richiama il fatto che lo stesso consulente della famiglia Giuliani
concorda pienamente con il Prof. Torre circa l'indiscutibile obbiettività
che un proiettile cal. 9 mm. NATO non si possa frammentare al solo impatto finale
con la vittima. Ciò posto, ed assodato in piena concordanza fra le parti,
ne consegue che ci si debba dare una spiegazione su cosa possa aver inciso nella
storia balistica del proiettile mortale.
Premesso che l'urto contro il calcinaccio avrebbe certamente determinato una
fortissima deformazione ed alterazione dimensionale del proiettile ed una sensibile
destabilizzazione dello stesso (e che questo, per entrambi i motivi suddetti,
attingendo Carlo Giuliani avrebbe dovuto provocare un foro d'ingresso ben diverso,
almeno dimensionalmente da quello sia pur scarsamente descritto dai periti settori)
e tenendo nel dovuto conto che la tempistica fornita dai consulenti della P.O.
(che hanno esaminato minuziosamente i filmati e le immagini disponibili in atti),
è risultata del tutto incompatibile con l'impatto contro il calcinaccio
ed, infine, non essendo emersa alcuna obbiettività alternativa circa
un possibile impatto contro altro oggetto, rimangono a nostro avviso da esplorare,
nei limiti del possibile, ipotesi diverse da un urto intermedio che possano
giustificare la frammentazione del proiettile.
Una delle ipotesi alternative da noi proposte era un difetto costruttivo del
proiettile; non si può escludere del tutto che la camiciatura del proiettile
possa aver avuto difetti originari di ricottura (trattamento termico che esalta
la duttilità della lega riducendone enormemente la fragilità conseguente
ad un eccessivo incrudimento determinato dallo stampaggio) o che la stessa camicia
presentasse variazioni di spessore in particolari zone della parte cilindrica
del proiettile, o, in ultima istanza, se non si siano verificate contemporaneamente
entrambe le circostanze proposte.
Non possedendo statistiche sui controlli di qualità sulla produzione
dei proiettili e non avendo alcuna esperienza diretta personale (possiamo solo
segnalare che un lotto di cartucce dello stesso calibro, prodotte però
da ditta diversa dalla GFL, presentò difetti tali della ricottura del
bossolo da determinarne la costante fatturazione di questo in seguito allo sparo)
nell'esporre tale ipotesi, doverosamente, (vedi nota 26 a pag. 25 della r. a.
del PM) dissi che tale evenienza, pur possibile, andava prudenzialmente considerata
piuttosto remota.
La famiglia Giuliani in tempi recentissimi ha raccolto dal Sig. Valerio Mattioli,
Appuntato Scelto in congedo dall'Arma, una dichiarazione nella quale si afferma
che è pratica abbastanza diffusa, per quanto a sua conoscenza, alterare
i proiettili producendo incisioni sulla punta degli stessi al fine di modificare
un FMJ (proiettile interamente incamiciato, quindi realizzato per ottenere una
migliore penetrazione e nel contempo minimizzare le possibilità di frammentazione
e conseguentemente gli effetti lesivi) con l'intento di renderlo espansivo e
più facilmente frammentabile all'impatto.
A scanso di equivoci è bene chiarire subito che allo stato degli atti
non v'è alcuna obbiettività in tal senso e che pertanto la dichiarazione
del Mattioli va segnalata unicamente per completezza d'indagine, tuttavia, anche
alla luce di ciò, non si può non rinnovare il rammarico già
espresso in relazione all'irreparabile perdita del frammento di camicia ritenuto
nel cranio della vittima che, pur evidenziato e diligentemente refertato dal
radiologo, non è stato ritrovato e repertato nel corso dell'autopsia.
Un esame accurato di tale reperto avrebbe fornito certamente indicazioni utili
sulla storia balistica pregressa del proiettile mortale".
***
Dal momento che lo stesso pubblico ministero, nella richiesta di archiviazione,
ha evidenziato che - malgrado tutti gli accertamenti tecnici - non si è
riusciti a raggiungere l'obiettivo che ci si era prefissati (una ricostruzione
certa e che trovasse d'accordo i consulenti tecnici di entrambe le parti), si
deve concludere che è rimasta attuale la necessità di un accertamento
tecnico definitivo.
I contrasti tra le consulenze effettuate dai vari consulenti tecnici - evidenziati
dallo stesso pubblico ministero nella richiesta di archiviazione (p. 23) - non
consentono di ricostruire in maniera univoca la dinamica degli eventi.
Non vi sono quindi i presupposti - di fronte a emergenze così contrastanti
e contraddittorie e sulla base di una ricostruzione che "appare convincente"
al solo pubblico ministero - per un provvedimento di archiviazione.
***
Quanto alla prospettazione del pubblico ministero, secondo cui sarebbe ravvisabile
la scriminante della legittima difesa - e ribadito che intanto può invocarsi
una esimente in quanto si abbia precisa contezza dei fatti che hanno determinato
l'evento (la mancanza dell'antecedente, in altre parole, rende impossibile la
verifica del successivo) - si osserva che "in tema di legittima difesa,
le espressioni "necessità di difendere" e "sempre che
la difesa sia proporzionata all'offesa", vanno intese nel senso che la
reazione deve essere, nella circostanza, l'unica possibile, perché
non sostituibile con altra meno dannosa, ugualmente idonea ad assumere la tutela
del diritto (proprio o altrui) aggredito" (Cass. Pen., sez. I, 1.12.1995,
n. 2554 e, in senso conforme, Cass. Pen., sez. IV, 25.5.1993 "
la
reazione è necessaria quando è inevitabile, vale a dire non sostituibile
da altra meno dannosa
").
Non sono condivisibili le argomentazioni del pubblico ministero, là dove
ritiene che "in quei momenti Placanica aveva la giustificata percezione
di essere in pericolo di vita" (cfr. richiesta di archiviazione, p.
32).
Posto che non è dato comprendere, in presenza delle contraddittorie dichiarazioni
del Placanica, quali elementi dimostrino che lo stesso si sentisse in pericolo
di vita, giova rilevare che il militare avrebbe dovuto sparare in aria e non,
per ben due volte, ad altezza uomo.
Soprattutto se si considera che - come dallo stesso dichiarato in più
occasioni - non aveva neppure visto Carlo Giuliani con l'estintore e, quindi,
non aveva quella "giustificata percezione di essere in pericolo di vita"
(p. 31 richiesta archiviazione) che ha determinato il P.M. a chiedere l'archiviazione.
***
Il dettato legislativo parla di "pericolo attuale" di una "offesa
ingiusta": in merito all'attualità del pericolo, la dottrina nega
che "possa dare luogo a pericolo la semplice possibilità di danno,
poiché in tal modo si verrebbe ad ampliare in una dimensione smisurata
il relativo concetto
. pericolo significa 'apprezzabile grado di possibilità
di un evento temuto'
." (Grosso, Encicolopedia del diritto, sub
voce Legittima difesa, p. 32).
SE L'INDAGATO NON HA FATTO ALCUN RIFERIMENTO, NELLE DICHIARAZIONI RESE INNANZI
ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, AL GIULIANI, E TANTO MENO AD UNA PERSONA CON L'ESTINTORE,
COME PUÒ AVER PERCEPITO IL PERICOLO COME ATTUALE?
Se, invece, la percezione del pericolo proveniva dal manifestante con l'asse
di legno a lato del defender, come può invocarsi la legittima difesa
là dove l'agente ha puntato e mirato in tutt'altra direzione?
"Agli effetti dell'applicazione dell'esimente
il pericolo deve essere
attuale
, con esclusione, quindi, del pericolo già esauritosi
e di quello ancora futuro" (Grosso, Enciclopedia cit., p. 35).
"Ai fini della configurabilità della legittima difesa, la reazione
dell'agente è giustificata e quindi legittima, soltanto quando il
pericolo dell'offesa, oltre che oggettivamente esistente, sia anche incombente,
nel senso che la commissione del fatto, costituente reato, rappresenti il solo
mezzo per tutelare il diritto posto in pericolo dall'azione aggressiva della
vittima
" (Cass. Pen., sez. I, 7.10.1991).
Che tipo di pericolo incombente poteva rappresentare il Giuliani, che si
trovava a più di tre metri di distanza dal Placanica? E come poteva prospettarsi
un pericolo incombente da parte della vittima che - non ci stancheremo di ripeterlo
- lo stesso Placanica non aveva neppure visto (tanto meno nell'atto di raccogliere
l'estintore)?
"Tra i requisiti indispensabili della legittima difesa v'è l'attualità
del pericolo quale fattore necessitante. L'esimente è esclusa quando
il pericolo sia solo futuro o immaginario; è ravvisabile quando sia
attuale
non basta che il soggetto contro cui si reagisce abbia indosso
un'arma al momento del fatto, ma è necessaria la prova che questi ne
abbia fatto uso, minacciato di farne o che si sia comportato in modo
tale da farlo credere, sì da creare per il soggetto che reagisce una
situazione di pericolo incombente o una ragionevole apparenza di tale situazione
e da fargli sorgere la necessità di difesa
" (Cass. Pen.,
sez. I, 28.1.1991).
***
Il pubblico ministero ha escluso la configurabilità dell'eccesso colposo,
affermando che "la legittima difesa e l'eccesso colposo si differenziano
unicamente in ordine all'elemento della adeguatezza della reazione"
e che debba ravvisarsi l'eccesso colposo in luogo della legittima difesa "soltanto
ove si dimostri che i mezzi adoperati potevano essere evitati e sostituiti da
altri più proporzionati al pericolo" (richiesta archiviazione,
p. 28).
Ribadito che, allo stato degli atti e in considerazione della contraddittorietà
delle emergenze processuali, non dovrebbe essere possibile, per le argomentazioni
già esposte, passare tout-court alla valutazione giuridica della sussistenza
della scriminante invocata, ci si limita a richiamare l'orientamento giurisprudenziale
secondo cui "l'eccesso colposo sottintende
i presupposti della
scriminante con superamento dei limiti a quest'ultima collegati; per stabilire
se nel commettere il fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa
legittima, bisogna prima identificare i requisiti comuni alle due figure giuridiche,
poi il requisito che le differenzia: accertata la inadeguatezza della reazione
difensiva, per l'eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'aggredito in
un preciso contesto spazio-temporale e personale, occorre procedere ad una ulteriore
differenziazione tra eccesso dovuto ed errore di valutazione ed eccesso consapevole
e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell'eccesso colposo
delineato dall'art. 55 c.p., mentre il secondo consiste in una scelta reattiva
volontaria, la quale certamente comporta il superamento doloso degli schemi
della scriminante" (Cass. Pen., sez. I, 1997, n. 4781 e, in senso conforme,
Cass. Pen., sez. I, 5.8.1992 ").
"Superamento doloso" riconosciuto nella stessa richiesta di archiviazione,
anche in presenza della prospettata, ma non condivisibile, deviazione del proiettile:
"Infatti l'intenzione di Placanica era comunque quella di sparare e
l'impatto della pallottola sul calcinaccio
.non ha costituito una
causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento e perciò
idonea ad interrompere il processo causale originato dalla condotta dell'agente"
(p. 31 richiesta archiviazione).
"
Occorre differenziare tra eccesso dovuto a negligenza, imperizia,
imprudenza ed, in genere, a colpa nella valutazione dell'entità dell'offesa
o della misura della difesa, ed eccesso consapevole e volontario. Nel
primo caso ricorre l'eccesso colposo, nel secondo il delitto è doloso
perché la condotta e l'evento sono volontari e previsti
";
cfr. anche Cass. Pen., sez. I, 5.7.1991; Cass. Pen., sez. I, 4.12.1991 "
non è invocabile l'esimente della legittima difesa, reale o putativa,
neppure sotto l'aspetto dell'eccesso colposo, qualora la sproporzione della
reazione rispetto all'offesa incombente non derivi da colpa, cioè da
valutazione erronea della situazione effettiva, ma sia consapevole e volontaria
".
Nel caso in esame, è emerso che il Placanica aveva tenuto puntata la
pistola per un significativo lasso di tempo, urlato frasi del tipo "vi
ammazzo tutti porci bastardi", diretto l'arma verso altri manifestanti,
che si sono immediatamente dati alla fuga, e successivamente sparato colpendo
il Giuliani.
Detti elementi se, da un lato, dimostrano una precisa volontà di sparare
- e, quindi, sono sufficienti per escludere la configurabilità dell'esimente
della legittima difesa - dall'altro, non consentono di operare una valutazione
giuridica tanto complessa quanto è quella di ravvisare un eventuale eccesso,
colposo o doloso, se non attraverso una verifica dibattimentale che consenta,
come più volte ribadito, dapprima, di ricostruire il fatto e, successivamente,
di valutare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dalla
legge per integrare le ipotesi di cui agli artt. 52 e 55 del codice penale.
***
Il Pubblico ministero ha ritenuto "non imputabile" di omicidio
il Cavataio, "sia per mancanza dell'elemento soggettivo
sia perché
tale condotta è stata ininfluente sull'evento" (p. 36), escludendo
qualsiasi rapporto di causalità tra il duplice arrotamento del defender
e la morte di Carlo Giuliani. Ciò sulla base di quanto emerso dalla consulenza
tecnica del Prof. Torre e dall'esame autoptico (definito "superficiale"
dallo stesso p.m.), che ha individuato la causa della morte nella ferita d'arma
da fuoco non avendo, l'arrotamento, "determinato alcuna lesione interna
apprezzabile" (cfr. autopsia 5.11.2001, Prof. M. Canale, Dott. M. Salvi,
p. 14).
I filmati in atti dimostrano che dal corpo della vittima, già in terra,
fuoriuscivano zampilli di sangue con cadenza ritmica (segno inequivocabile di
attività cardiaca ancora in essere prima e dopo il passaggio del Defender).
A fronte di una serie di immagini dalle quali emergeva chiaramente che il Giuliani
era ancora vivo, prima che il Defender lo arrotasse per due volte, sarebbe stato
doveroso disporre una nuova consulenza tecnica medico legale, onde verificare
se un mezzo blindato di così rilevante peso, poteva calpestare due volte
un corpo esile quale era quello della vittima, senza procurare alcuna frattura
o lesione interna.
La condotta del Cavataio non può essere considerata, così come
ha ritenuto il pubblico ministero, "ininfluente". Quanto, poi, all'elemento
soggettivo, una verifica dibattimentale potrebbe portare - pur in mancanza del
dolo - ad accertare una responsabilità o corresponsabilità per
colpa.
Cavataio ha dichiarato di non aver neanche udito gli spari: circostanza smentita
dal Maresciallo Amatori, il quale ha affermato che l'indagato gli avrebbe riferito,
subito dopo i fatti, di aver udito i due spari (cfr. s.i.t. Amatori, 20.7.2001).
Appare pertanto necessario un supplemento di indagini al fine di acquisire nuovi
elementi di prova sulle cause della morte di Carlo Giuliani e, in particolare,
al fine di accertare se il Giuliani era ancora vivo prima di essere calpestato
dal Defender; se il duplice arrotamento possa aver causato o concorso a causare
la morte della vittima; se è possibile che un mezzo blindato calpesti
per due volte un corpo umano senza procurare lesioni di sorta; se gli esami
autoptici siano stati effettuati con metodologie scientificamente corrette e
quale sia il grado di attendibilità - certezza, probabilità, possibilità
- degli esiti degli stessi.
***
Alla stregua delle considerazioni ora svolte, appare doveroso demandare al
giudice di merito la valutazione sulla sussistenza della responsabilità
penale in capo agli odierni indagati.
Ove così non fosse, si avrebbe un superamento dei limiti del ruolo del
giudice per le indagini preliminari che, nel disporre l'archiviazione del procedimento,
dovrebbe esprimere giudizi di valore tipici di altra e diversa fase processuale,
sostituendosi al giudice del dibattimento.
Il pubblico ministero ha sostenuto che va richiesta "l'archiviazione
ogniqualvolta all'esito dell'udienza preliminare il giudice sia tenuto a pronunciare
sentenza di non luogo a procedere": nel caso di specie, ove fosse celebrata
una udienza preliminare, l'unico esito possibile - in considerazione della situazione
di fatto e delle norme del nostro codice di rito - sarebbe, contrariamente a
quanto sostiene il pubblico ministero, quello dell'emissione del decreto che
dispone il giudizio.
E' del tutto arbitraria l'affermazione del P.M. secondo cui, in caso di celebrazione
di una udienza preliminare, il giudice perverrebbe ad una sentenza di non luogo
a procedere e ciò per una serie di ragioni.
L'art. 425 c.p.p., per precisa scelta del legislatore, fa riferimento a "elementi
acquisiti" e non a "prove", evidenziando un parametro
di giudizio che - nell'ambito di una decisione di natura processuale - deve
essere profondamente diverso da quello di merito, proprio della fase dibattimentale.
"Anche dopo l'eliminazione del qualificativo "evidente" dalla
formulazione dell'art. 425 c.p.p., il giudice dell'udienza preliminare può
pronunciare sentenza di non luogo a procedere soltanto quando gli elementi rilevatori
dell'insussistenza del fatto, della sua irrilevanza penale e dell'estraneità
dell'imputato emergono dagli atti in modo incontrovertibile, sicchè essi
devono essere verificati per constatazione e non già a seguito di apprezzamenti,
caratterizzanti invece il giudizio di merito" (Cass. Pen. sez. VI,
4.11.1997, n. 4319).
Nel caso in esame non solo non emergono in maniera incontrovertibile elementi
tali da poter già in questa fase ipotizzare un provvedimento di non luogo
a procedere ma, al contrario, vi sono elementi di tale complessità e
contraddittorietà da rendere assolutamente necessaria una verifica dibattimentale.
Gli elementi evidenziati dal pubblico ministero a sostegno della non colpevolezza
oltre a non essere, per le considerazioni già svolte, condivisibili,
appaiono, tra l'altro, suscettibili di integrazione nella successiva fase del
dibattimento.
Recentemente la Suprema Corte ha ribadito che "il giudice dell'udienza
preliminare deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere sia nel caso
di prova positiva dell'innocenza sia nel caso di mancanza, insufficienza o contraddittorietà
della prova di colpevolezza, a condizione, però, che essa non appaia
integrabile nella successiva fase del dibattimento
" (Cass. Pen.,sez.
1, 18.11.1998, n. 1490).
Appare pertanto non solo legittima ma anzi doverosa la celebrazione di un dibattimento,
atteso che solo il ricorso alle tecniche di acquisizione dibattimentale della
prova potrebbe sanare l'insufficienza e la contraddittorietà del quadro
probatorio, consegnando esiti cognitivi non più incerti. In un sistema
processuale penale come quello vigente - ispirato, tanto più dopo la
riforma dell'art. 111 Cost., all'idea che il principio del contraddittorio nel
momento della formazione della prova rappresenti non solo una fondamentale garanzia
per l'imputato ma anche la più efficace tecnica di accertamento dei fatti
- una diversa soluzione sarebbe assolutamente inaccettabile.
Come è stato autorevolmente osservato, la prognosi di utilità
del giudizio "costituisce l'unico (l'ultimo) elemento di diversificazione
tra i parametri del giudizio di merito rispettivamente operanti nella fase dell'udienza
preliminare e nella fase del dibattimento
. l'imprescindibile discrimen
tra le fasi strictu sensu processuali, venendo meno il quale il sistema perderebbe
ogni parvenza di ragionevolezza" (Grosso, Commento agli artt. 20-23 della
legge 16 dicembre 1999, n. 479, DPP 2000, 287).
Tale soluzione è l'unica in grado di ridurre l'efficacia gravemente condizionante
che, diversamente ragionando, il provvedimento di rinvio a giudizio finirebbe
per avere sull'area del convincimento del giudice dibattimentale. Hanno sottolineato
opportunamente tale criterio Di Chiara, Il contraddittorio nei riti camerali,
Milano, 1994, 290 e Macchia, La 'nuova' sentenza di non luogo a procedere
e il decreto che dispone il giudizio : tra 'cripto-motivazione' e dubbi di costituzionalità,
in Cass. Pen., sez. 1993, 2415, i quali denunciavano il rischio che - ampliando
gli spazi del non luogo a procedere - l'imputato "potesse pervenire al
cospetto del giudice del dibattimento gravato da una seria ipoteca".
L'argomento è oggi efficacemente ripreso dal Grosso che spiega: "se,
sulla base del nuovo testo dell'art. 425 c.p.p., si dovesse ritenere consentita
una sentenza di non luogo a procedere anche in presenza di risultanze conoscitive,
pur se contraddittorie e insufficienti, che si prestino a soluzioni aperte,
cioè ad integrazioni probatorie o ad ulteriori chiarimenti in sede dibattimentale
(condizioni correttamente ritenute da Cass. Sez. III, 23 dicembre 1996, non
compatibili con il proscioglimento all'udienza preliminare), l'epilogo in senso
opposto
. verrebbe ad assumere la fisionomia sostanziale di una anticipazione
di affermazione di responsabilità penale all'esito di un giudizio caratterizzato
da una malcelata logica e dinamica inquisitoria. L'udienza preliminare finirebbe
col trasformarsi in una sorta di primo grado di giudizio (o, se si preferisce,
un 'pre-giudizio' di primo grado) sottoposto al riesame dibattimentale"
(Grosso, Commento cit., DPP 2000, 288).
Il fatto che un processo possa concludersi ex art. 425 c.p.p. senza la benché
minima attuazione del contraddittorio nel momento di formazione della prova
oggi costituzionalizzato, si giustifica sulla base dell'economia processuale
soltanto se si ritenga di poter escludere che l'attuazione del contraddittorio
- che, nella dinamica processuale conseguente all'esame e controesame di imputati,
testi, consulenti tecnici e periti ben può portare ad un chiarimento
dei punti controversi e/o contraddittori - trasformi il quadro probatorio. Vale
a dire se si ritenga di poter escludere che l'elemento probatorio, che è
possibile acquisire solo attraverso il contraddittorio, possa comportare una
chiarificazione degli elementi di dubbio emersi nella fase delle indagini. Ciò
a maggior ragione stante il tenore dell'art. 111 comma 4° della Costituzione,
per cui "il processo è regolato dal principio del contraddittorio
nel momento di formazione della prova".
Tornando all'assunto del pubblico ministero secondo cui va richiesta "l'archiviazione
ogniqualvolta all'esito dell'udienza preliminare il giudice sia tenuto a pronunciare
sentenza di non luogo a procedere", giova richiamare il principio più
volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "il
giudice dell'udienza preliminare, una volta che risultino certe tanto la verificazione
del fatto-reato, sotto il profilo della sua materialità, quanto la sua
attribuibilità all'imputato sotto il profilo del rapporto causale, non
è legittimato a valorizzare, nell'ambito della pur necessaria indagine
in ordine all'elemento psicologico del reato, ipotetiche e incerte alternative,
concernenti l'effettiva direzione della volontà, né ad operare
scelte tra le molteplici 'soluzioni aperte', che sono viceversa riservate in
via esclusiva al libero convincimento del giudice del dibattimento, in esito
all'effettivo contraddittorio delle parti sulla prova
." (Cass.
Pen., sez. I, 21 aprile 1997, n. 2875).
Ne consegue che, diversamente da quanto sostenuto nella richiesta di archiviazione,
all'esito di una eventuale udienza preliminare, il giudice non potrebbe altro
che disporre il giudizio.
In relazione, infine, al richiamo che il pubblico ministero fa dell'art. 530,
III comma c.p.p. che impone al giudice, in esito al dibattimento, di assolvere
l'imputato ove vi sia anche una 'semiplena probatio' in ordine alla sussistenza
di una scriminante, si osserva che il dubbio sulla esistenza di una scriminante,
ove insorga in sede di indagini preliminari, non può altro che comportare
la necessità di una verifica dibattimentale, in esito alla quale, rimasto
tale, dovrà certo imporre una sentenza assolutoria, non offrendo, l'ordinamento,
altri strumenti di accertamento.
***
Fermo restando che spetta al giudice di merito stabilire la configurazione
giuridica degli eventi, pare opportuno evidenziare, già in questa sede,
quali elementi oggettivi e soggettivi possano essere considerati ai fini della
valutazione di cui sopra.
Placanica e Cavataio sono stati iscritti nel registro degli indagati per il
reato di cui all'art. 575 c.p.
Se il Placanica si è rappresentato la probabilità, o anche la
semplice "alternativa", del verificarsi dell'evento letale, quale
conseguenza della sua condotta, accettando il rischio dell'accadimento - come
emerge da quanto sopra evidenziato e come soltanto il dibattimento potrà
acclarare - l'ipotesi di reato prospettata inizialmente troverebbe una conferma.
Il Placanica ha dichiarato di aver "messo il colpo in canna alla pistola
che tene(va) in una fondina a coscia"; di aver intimato "ai
manifestanti di finirla perché se no(n) avre(bbe) sparato";
di aver tenuto la pistola puntata "per circa un minuto".
Posto che si tratta di un militare che ha ammesso di avere una certa pratica
nell'uso delle armi (tant'è che per tale ragione "er(a) stato
scelto come granatista") e che quindi poteva agevolmente rappresentarsi
la potenzialità letale di un'arma - e considerato che ha avuto un lasso
di tempo relativamente lungo in cui ha tenuto l'arma puntata e, conseguentemente,
ha avuto la possibilità di valutare l'esito dell'azione che stava per
compiere - non può che giungersi alla conclusione che l'agente dovrà
rispondere del delitto ascrittogli a titolo di dolo eventuale.
Chiunque sia minimamente esperto di armi è a conoscenza del fatto che,
puntando la pistola con la mano dritta, è più facile, con una
minima oscillazione della mano, che il colpo vada fuori bersaglio; al contrario,
se la si tiene puntata lateralmente - come ha fatto il Placanica e come dimostrano
tutti i filmati in atti - il bersaglio è più difficile da mancare
in quanto il polso può muoversi solo in su e in giù, ma sempre
in direzione di ciò che si è preso di mira.
Predonzani ha dichiarato che il carabiniere, mentre puntava la pistola, aveva
urlato le parole "vi ammazzo tutti porci bastardi" (Cfr. audizione
Predonzani, 6.9.2001, p. 3): la circostanza, ove non fosse stata del tutto trascurata,
avrebbe dovuto portare alla conclusione della rappresentazione e volontà,
in capo al Placanica, dell'evento che si è poi verificato.
Quanto alla configurabilità dell'omicidio colposo, si rileva che l'art.
589 c.p.p. sanziona la condotta di chi, per colpa, cagiona la morte di una persona.
Ai fini della configurazione della fattispecie de qua, occorre richiamare l'art.
43 c.p., nella parte in cui specifica che il delitto è colposo, o contro
l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente
e si verifica "a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero
per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline".
Perché possa ravvisarsi la colpa occorre accertare, in primis, il presupposto
negativo della volizione dell'evento posto in essere dall'agente; poi valutare
se, e in che termini, lo stesso era prevedibile e in che modo detta prevedibilità
possa influenzare la struttura della colpa.
La giurisprudenza è divisa là dove, da un lato, ritiene che "per
la sussistenza della colpa non è necessaria l'effettiva previsione dell'evento
come conseguenza dell'azione o dell'omissione, essendo sufficiente solo la prevedibilità
" (Cass. Pen., sez. IV, 9 novembre 1979 e, in senso conforme,
Cass. Pen., sez. IV, 18 settembre 1990); dall'altro, in senso diametralmente
opposto, stabilisce che "la prevedibilità dell'evento è
elemento estraneo alla nozione di colpa di cui all'art. 43 c.p., il quale per
la sussistenza del reato colposo richiede esclusivamente una condotta antigiuridica
che si ricollega, in virtù del nesso di causalità, con l'evento
"
(Cass. Pen., sez. IV, 20 gennaio 1986).
"La colpa punibile, ai sensi dell'art. 43 c.p., si estrinseca non solo
nell'inosservanza di obblighi imposti da leggi, regolamenti, ordini o discipline,
ma anche in un comportamento negligente, imprudente o imperito o, comunque,
violatore di regole fondamentali di condotta che, apprezzato rispetto sia alla
situazione realistica in cui si è svolto l'episodio criminoso, sia alla
relatività della situazione stessa riguardata sotto il profilo della
condotta dell'imputato, si riveli tale da aver determinato un evento delittuoso
estraneo alla volontà del predetto, nel senso che se detta condotta fosse
stata regolare l'evento stesso non si sarebbe verificato
" (Cass.
Pen., sez. IV, 1 marzo 1991).
***
La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che "
in
esito all'udienza camerale fissata a seguito di richiesta di archiviazione,
ben può il giudice - osservato il principio iura novit curia, e considerate
le norme che regolano i rapporti tra giudice e pubblico ministero nella materia
in esame - qualificare il fatto portato a sua conoscenza in maniera diversa
da quanto abbia prospettato la parte pubblica.
Ai fini della formulazione dell'imputazione coatta, per il pubblico ministero
è vincolante la ricostruzione del fatto operata dal giudice per le indagini
preliminari e la qualificazione giuridica da lui ritenuta tutte le volte che
tale diversa qualificazione incide direttamente sull'esercizio dell'azione penale
"
(Cass. Pen., sez. VI, 19.12.1995).
Alla stregua del principio giurisprudenziale di cui sopra e delle considerazioni
che precedono, si chiede alla S.V. di non accogliere la richiesta formulata
dal pubblico ministero e di disporre, ai sensi dell'art. 409 comma 5 c.p.p.,
che quest'ultimo formuli coattivamente l'imputazione nei confronti di Mario
Placanica e Filippo Cavataio.
In via subordinata si chiede la prosecuzione delle indagini e si indicano, ai
sensi dell'art. 410 c.p.p., quale oggetto di investigazioni supplettive e quali
relativi elementi di prova:
- CONSULENZA TECNICA MEDICO LEGALE al fine di acquisire nuovi elementi di prova
sulle cause della morte di Carlo Giuliani e, in particolare, di accertare se
il Giuliani era ancora vivo prima e dopo essere "arrotato" per ben
due volte dal Defender; se il duplice arrotamento possa aver causato o concorso
a causare la morte della vittima; se è possibile che un mezzo blindato
calpesti per due volte un corpo umano senza procurare lesioni di sorta (come
risulta dall'autopsia); se gli esami autoptici siano stati effettuati con metodologie
scientificamente corrette e quale sia il grado di attendibilità - certezza,
probabilità, possibilità - degli esiti degli stessi;
- AUDIZIONE DEL CAPO DELLA POLIZIA, DE GENNARO, per poter conoscere, in generale,
le direttive e le regole di comportamento impartite sulla gestione dell'ordine
pubblico durante il G8 e, in particolare, se era regolamentare l'uso di "fondine
a coscia" e, in caso affermativo, i motivi per cui ne era stato autorizzato
l'uso;
- AUDIZIONE DEL S.TEN ZAPPIA in relazione all'utilizzazione, da parte dei militari
dell'arma dei carabinieri, delle "fondine a coscia";
- INDAGINI PER L'IDENTIFICAZIONE DELLA PERSONA CHE POTREBBE AVER LANCIATO IL
"CALCINACCIO" CHE, SECONDO I CONSULENTI DEL P.M. AVREBBE DETERMINATO
LA DEVIAZIONE DEL PROIETTILE.
Nella foto c.d. "D'Auria" (all. 9 e 10) si vede con chiarezza una
persona, vestita di blu, collocata tra Giuliani e il defender, su un diverso
asse, con un sasso nella mano destra, proprio mentre Carlo Giuliani sta sollevando
l'estintore (all. 9). Se questa persona, come si ritiene - anche in quanto vi
è la piena compatibilità temporale e spaziale e nei filmati si
vede un unico sasso in aria - è quella che ha lanciato il sasso che,
sulla base delle nostre consulenze, si è infranto sul defender, la sua
deposizione potrebbe portare ad accertare la traiettoria del sasso con la possibilità
di avvalorare la non corrispondenza alla realtà della ricostruzione geometrica
effettuata dai consulenti del P.M.
- AUDIZIONE DI MASSIMILIANO MONAI, al fine di acquisire nuovi elementi di prova
sulla dinamica degli eventi; sul comportamento tenuto dai militari all'interno
del Defender; sul numero di manifestanti che erano vicini al defender (dai filmati
emerge che tra le poche persone ancora presenti dopo l'estrazione della pistola
da parte del carabiniere vi erano giornalisti e fotografi); su chi effettivamente,
all'interno del defender, impugnasse l'arma (il Monai, in una intervista, ha
dichiarato: "ho il dubbio che non fosse Placanica a tenere la pistola.
Lui continua a dire che ha coperto un collega ma c'è una foto in cui
io sto colpendo un carabiniere, un altro ha la pistola tesa verso la gente e
c'è già una persona che copre il carabiniere che sta sparando.
Chi è? Raffone? E' impossibile perché lo sto colpendo io"
(all. 11).
- AUDIZIONE DI EURIALO PREDONZANI, al fine di acquisire nuovi elementi di prova
in ordine a dove era posizionati gli agenti all'interno del defender (in data
6.9.2001, pag. 19, ha dichiarato: "c'erano seduti 2 carabinieri davanti
e uno di dietro"); al comportamento del Placanica negli attimi in cui
teneva la pistola puntata; al comportamento di Carlo Giuliani (infatti, contrariamente
a quanto affermato dal P.M., Carlo Giuliani non era sul lato sinistro del defender
ma sul lato destro. Da una ulteriore visione del video filmato da Massimiliano
Franceschini ("D52"), non emerge affatto che fosse "intento
a colpire il mezzo". In tale filmato, si vede Carlo Giuliani che si
sta allontanando dal defender; quali vetri dei finestrini del defender fossero
rotti (nella richiesta di archiviazione, a pag. 11, si legge che sarebbero stati
infranti "i vetri laterali e quello posteriore", mentre dai
filmati risulta essere rotto un semivetro sul lato destro, l'oblò sul
lato destro e il vetro posteriore. Su nove vetri non protetti da griglie ne
risultano rotti due laterali a destra e nessuno a sinistra).
- AUDIZIONE DI MARCO D'AURIA, al fine di avere la conferma che - contrariamente
a quanto ipotizzato dal Placanica - in piazza Alimonda non sono state lanciate
"molotov" nonché per accertare la distanza da cui è
stata ripresa la c.d. "foto D'Auria" (circostanza rilevante per dimostrare
l'inattendibilità della ricostruzione dei fatti da parte dei consulenti
del P.M., che collocano il punto di ripresa a 35 metri - sul punto cfr. consulenza
parte offesa in data 9.8.2002 e all. 12).
- ACQUISIZIONE, al fine di chiarire punti controversi, e decisivi, sulla morte
di Carlo Giuliani, delle riprese effettuate in piazza Alimonda dai due carabinieri
che avevano telecamere sui caschi "etichettate e consegnate al Colonnello
Leso" (cfr. s.i.t. Claudio Cappello - 11.9.2001, p. 2).
- DISPORRE NUOVI ACCERTAMENTI per verificare i tempi e le modalità della
rottura del vetro posteriore del defender (il maresciallo Primavera ha dichiarato
"ho visto una vampata di fuoco partire dall'interno della vettura e
rompere il vetro posteriore che si è tutto incrinato" s.i.t.
20.7.2001).
- AUDIZIONE dell'appuntato Valerio Mattioli sui motivi della "perdita
dell'incamiciatura del proiettile" (all. 13).
- CONSULENZA TECNICA sul defender per verificare le cause che hanno determinato
il danno presente sul montante superiore dell'automezzo sopra la seconda "I"
della scritta "CARABINIERI" (accertamento che può eliminare
qualsiasi dubbio rispetto all'asserito, e ad avviso delle parti offese insussistente,
impatto del proiettile con un "calcinaccio").
- CONSULENZA TECNICA COLLEGIALE sui bossoli in reperto per accertare definitivamente
- a fronte delle differenti conclusioni cui sono pervenuti i consulenti del
P.M. - da quali armi sono stati sparati. Si fa fin d'ora presente che tale accertamento
non deve essere limitato solo alle armi in dotazione ai militari che risultano
all'interno del defender ma alle armi di tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine
presenti in Piazza Alimonda nel momento in cui è stato colpito Carlo
Giuliani.
A conclusione dei motivi di opposizione alla richiesta di archiviazione, non
si può non osservare che parte delle indagini, anche su circostanze particolarmente
delicate, sono state condotte da appartenenti all'Arma dei Carabinieri. I rilievi
tecnici sul defender dal quale è partito il colpo mortale, sono stati
effettuati dai Carabinieri, all'interno della Caserma di San Giuliano.
Gli accertamenti tecnici effettuati sulla pistola del Placanica sono stati operati
dal Nucleo Operativo dei Carabinieri del Comando Provinciale di Genova.
Varie deposizioni testimoniali sono state assunte da Carabinieri. In almeno
una occasione, all'assunzione di sommarie informazioni testimoniali rese agli
inquirenti erano presenti, in qualità di assistenti per la redazione
dell'atto, militari dell'arma dei Carabinieri (v., ad esempio, le s.i.t. del
Comandante Truglio del 20.7.2001).
Il metodo di indagine viola il principio reiteratamente stabilito dalla Corte
Europea per i diritti dell'uomo secondo cui, in caso di delitti - in particolare
omicidio - commessi da appartenenti alle forze dell'ordine, le indagini devono
essere affidate a corpi che siano indipendenti da quelli che sono stati coinvolti
nei fatti delittuosi.
"The obbligation to protect the right to life under Article 2 of the
Convention (
) also requires by implication that there should be some
form of effective official investigation when individuals have been killed as
a result of the use of force. The essential purpose of such investigation is
to secure the effective implementation of the domestic laws which protect the
right to life and, in those case involving State agents or bodies, to ensure
thier accountability for deaths occuring under their responsibility (
) For an investigation into alleged unlawful killing by State agents to be effective,
it may generally be regarded as necessary for the persons responsible for and
carrying out the investigation to be independent from those implicated in the
events. This means not only a lack of hierachical or institutional connection
but also a practical independence" (cfr. Hugh Jordan v. United Kingdom,
4.5.2001, §§ 105-106; Mc Shane v. United Kingdom, 28.5.2002, §§
94 ff.).
Milano-Genova - 10 dicembre 2002
Elena Giuliani
Avv. Giuliano Pisapia